Avv. Marco Verrini

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TRIBUNALE DI PRATO Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. * * * Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Verrini (c.f. VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Prato, Via Traversa Fiorentina n. 10 contro XXX S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Prato, Via, n.., C.f. e P.iva:.., elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell avvocato Tizio, in Prato, Via, n.. Avverso l ordinanza emessa dal Tribunale di Prato (Dott. Mevio) di data.., comunicata in data.., con la quale veniva rigettato il ricorso per sequestro conservativo domandato dall odierna reclamante nei confronti di XXX S.r.l. (Doc. A). Con la succitata ordinanza il Dott. Mevio ha ritenuto che il ricorso per sequestro conservativo (Doc. B), promosso nell interesse di Group S.r.l., difettasse dei necessari presupposti di legge. In particolare, è stata ritenuta non sufficientemente provata l esistenza di un contratto di appalto tra le parti di cui in epigrafe, con conseguente mancanza del requisito del fumus boni juris. Con il citato provvedimento è stato, inoltre, dichiarata la carenza del requisito del periculum in mora sull erroneo convincimento che controparte sia soggetto in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Entrambe la statuizioni non paiono condivisibili, conseguentemente con l instaurazione del presente procedimento di reclamo è intenzione di Group S.r.l. ottenere il richiesto provvedimento cautelare. A dimostrazione della fondatezza delle richieste dell odierna reclamante, sia consentito dedurre ed argomentare quanto segue. 1) Sullo svolgimento del fatto e del procedimento cautelare.

2) Sulle motivazioni a sostegno dell ordinanza di rigetto Come già dedotto, il provvedimento cautelare richiesto non è stato concesso sull assunto che il ricorso per sequestro conservativo difetterebbe dei necessari presupposti di legge. Quanto sopra non può essere condiviso, in quanto frutto di un evidente errata percezione degli elementi di fatto posti a fondamento delle difese di XXX S.r.l., che se correttamente valutati risulteranno in grado di sostenere le richieste cautelari avanzate da Group S.r.l. Tutto ciò premesso, richiamato il contenuto del ricorso cautelare tale da intendersi ivi integralmente trascritto (Cfr. Doc. B), la Group S.r.l. propone, avverso la sopra identificata ordinanza RECLAMO per i seguenti sottoestesi MOTIVI A) Sull errata configurazione dei rapporti intercorsi tra le parti processuali, ovvero sul requisito del fumus boni juris. Per quanto tutto sopra dedotto, pare ricorrere incontrovertibilmente il requisito del fumus boni iuris. Peraltro, si ricorda che in via cautelare non è necessaria la piena dimostrazione del diritto che si intende far valere nel merito, ma è sufficiente la probabile esistenza dello stesso (Tra le tante Cass. Civ. Sentenza n. 6336 del 26.06.1998, Cass. Civ. Sentenza n. 2248 del 27.02.1998). A tal proposito, si ricorda che la richiesta di concessione della misura cautelare deve essere suffragata con elementi, come nel caso di specie, tali da consentire una delibazione di verosimile sussistenza (Cass. Civ. Sentenza n. 2523 del 11.03.1987), senza che si richieda la piena dimostrazione del diritto, che è invece rimessa alla causa di merito (Cass. Civ. Sentenza n. 2672 del 19.04.1983).

B) Sull errata valutazione delle allegazioni documentali e fattuali, ovvero sul periculum in mora Ai fini della concedibilità del richiesto sequestro, il legislatore pretende il ricorrere anche del requisito del periculum in mora. Detto requisito può essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore, quali la scarsa consistenza del suo patrimonio e/o l'esistenza sui beni che lo compongono di altri vincoli di indisponibilità, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, il quale, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13.02.2002; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 17.06.1998; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2139 del 26.02.1998; Cass. Civ., Sentenza n. 3563 del 16.4.1996; Cass. Civ., Sentenza n. 902 del 09.02.1990; Cass. Civ., Sentenza n 5541 del 10.9.1986). Peraltro, non è necessaria la coesistenza di entrambi i profili sovra descritti, ma è sufficiente che ne ricorra uno soltanto. In realtà nel caso di specie paiono addirittura ricorrere entrambi. Infatti, il pericolo non deve consistere in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che lo stesso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 902 del 1990; Cass. Civ., Sent. n. 4906 del 1988), ovvero sia anche solo temuto (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 200 del 22.01.1976; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 201 del 09.02.1965) o presunto (Cass. Civ.,Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13.02.2002). Nel caso che ci occupa, tali principi non paiono correttamente applicati, o meglio l interpretazione delle allegazioni fattuali e documentali pare erronea e meritevole di censura. Sulla base di quanto sopra esposto, il requisito del periculum in mora pare desumibile sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, il quale anche per necessità - pare nella situazione di poter porre in essere, in qualsiasi momento, atti dispositivi idonei a provocare il perimento dal proprio patrimonio.

A tal proposito preme ricordare che la misura cauelare deve essere concessa ogni qualvolta che risulti concreto e non astratto, il rischio, per il tempo in cui verrà emessa l eventuale sentenza di condanna, di non rinvenire nel patrimonio del debitore beni di sicuro realizzo (Tribunale di Taranto in composizione collegiale, Giudice relatore Dott. Claudio Casarano 22-05-2013) Tutto quanto sopra dedotto, accertato per i motivi di cui al presente reclamo il ricorrere dei requisiti del fumus e del periculum pare legittima a modifica dell ordinanza resa dal Dott. Mevio - la concessione del richiesto sequestro conservativo. Tutto ciò premesso, la Group S.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede che l Ill.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, accolga il presente reclamo avverso l'ordinanza di rigetto emessa, nel procedimento Rg. n., dal Tribunale di Prato (Dott. Mevio) di data, comunicata in data.., revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia, all esito degli accertamenti ritenuti necessari, autorizzare l immediato sequestro conservativo sul terreno edificabile di proprietà XXX S.r.l., corrente in Prato, Via.., catastalmente identificato NCT Comune di Prato, Foglio di Mappa n., particella, sub.., fino a concorrenza della somma di Euro.. o di quella differente somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, di entrambe le fasi cautelari. Si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: A) copia ordinanza reclamata; B) copia ricorso per sequestro conservativo; C) copia..; D) copia..; Ai sensi degli artt. 9 ss. del DPR 115/2002 e successive modifiche, l Avv. Marco Verrini dichiara che il valore del presente procedimento è di, e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, ammonta ad.

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica (marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento Prato, lì. Avv. Marco Verrini