UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA TESI DI LAUREA IN DIRITTO CIVILE NATURA E DISCIPLINA DEL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA Relatore: Chiar.mo Prof. Costantino Michele Laureando: Cavalliere Ruggiero Anno Accademico 2009-2010 1
2. L ISTITUZIONE DEL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA COME ALTERNATIVA AL SISTEMA LEGALE DELLA RISERVA: la fattispecie legale e funzione Il legato in sostituzione di legittima costituisce una fattispecie di disposizione a titolo particolare che ha ricevuto una propria autonoma disciplina solo nell attuale codice civile. Tuttavia benché la legislazione previgente non lo contemplasse in maniera espressa, il legato, detto anche tacitativo, era conosciuto e utilizzato anche sotto l impero del codice abrogato, spesso al fine conservare l intero patrimonio ad uno solo degli eredi, lasciando agli altri legittimari una somma di denaro a titolo di definitiva liquidazione della loro quota. In base alla considerazione che il legato tacitativo era conosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina sotto il vigore del codice civile abrogato, si ritiene che l art. 551 cod. civ. che oggi lo prevede, costituisca una disposizione avente natura interpretativa e non innovativa. Sotto il vigore del codice del 1865,il quale non contemplava espressamente la figura, il legato tacitativo veniva configurato come attribuzione particolare sospensivamente condizionata all adesione 6
del legittimario 1. Poiché con la rinunzia alla quota il legittimario perdeva anche la possibilità di divenire erede, la disposizione assumeva carattere negativo, qualificandosi ulteriormente per l intenzione del testatore di diseredare il legittimario 2. La disciplina dettata per la figura con il codice del 42 fa sì che tale ricostruzione non possa essere condivisa. È vero che tra gli effetti del legato sostitutivo vi è anche quello di escludere il legittimario dall eredità, ma ciò è conseguenza appunto del fatto che a lui sono attribuiti beni determinati e che altre persone sono istituite ex asse. Disposizioni in tal senso comportano che il legittimario sia preferito ma non diseredato 3. Il fatto che il soggetto sia un legittimario e non un mero successibile, esclude in radice la configurabilità di una clausola diseredatoria 4. Si deve osservare, sul piano dei motivi, che il testatore può essere indotto a una disposizione di carattere sostitutivo non dall 1 SANTORO-PASSARELLI, Legato privativo di legittima, in Riv. dir. civ., 1935, pag. 264; GANGI, I legati nel diritto civile italiano, Padova, 1933, pag. 399 ss., 432. 2 SANTORO- PASSERELLI, Legato privativo di legittima, cit., pag. 282 3 Sulla distinzione fra diseredazione e preterizione, FERRI, esclusione testamentaria di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, pag. 231; MENGONI, La posizione giuridica del legittimario preferito, in Studi in onore di Cicu, Milano, 1950, pag. 497. 4 Si veda per tutti, RESCIGNO, Le successioni testamentarie. Nozioni generali, in Successioni e donazioni, Padova, 1994, pag. 652. 7
intento di danneggiare piuttosto di favorire il legittimario, riservandogli un trattamento affatto deteriore in quanto lo esonera dal partecipare alla divisione ereditaria e soprattutto dal pagamento dei debiti 5. Con il legato in sostituzione di legittima il testatore intende privare il legittimario della quota riservata sostituendola con una vocazione a titolo particolare attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito (legato obbligatorio), disponendo a titolo universale di tutto l asse ereditario in favore esclusivo di altri 6. Ciò che qualifica il legato sostitutivo, quindi, è la volontà del de cuius di escludere il legittimario dall eredità, solo in questo caso si può dire che il legittimario beneficiato con il legato tacitativo è pretermesso: ciò non significa peraltro che il de cuius intenda escludere il legittimario dalla successione legittima 7. La funzione dell istituto, che costituisce un espressione dell autonomia testamentaria, sta nella valorizzazione di interessi soggettivi del de cuius, nonché di interessi oggettivi, quale quello di 5 GANGI, Il legato in luogo di legittima, in I legati nel diritto civile italiano, cit. pag. 394 ss. Peculiare è anche la situazione di esonero prospettata in giurisprudenza in quanto alla qualità inclusa nell esonero. Comm. Tributaria. Treviso, 17/01/1998. 6 MENGONI, Successione per causa di morte, in Successione necessaria, Milano, 2000, pag. 113. 7 MENGONI, Successione per causa di morte, cit. pag. 113 8
evitare un eccessivo frazionamento dei beni ereditari 8. Tale aspetto è importante al fine di distinguere da un altro istituto il legato sostitutivo, ossia, dal legato in conto di legittima. Il legato sostitutivo si differenzia dal legato in conto di legittima art. 552 cod. civ., che costituisce un attribuzione a titolo particolare che il legittimario può imputare alla sua quota di legittima. Accertare se il legato è in sostituzione o in conto è questione di interpretazione della volontà testamentaria, si deve appunto valutare se il testatore abbia inteso o meno precludere al legatario di attaccare le altre disposizioni testamentarie e donative 9. La figura di legato disciplinata all art. 551 c.c. si caratterizza per lo scopo ulteriore che il testatore vuole perseguire rispetti a una normale liberalità mortis causa, ossia di soddisfare mediante tale attribuzione i diritti di riserva del legittimario onorato. Il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare, come già detto, sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che la vocazione testamentaria a titolo di legato rimane priva di efficacia qualora il legatario rinunzi, in tal modo egli diverrà un legittimario pretermesso e potrà, agendo in riduzione, conseguire la qualità di 8 BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, pag. 149. 9 BIANCA, Diritto civile, II, Milano, 2005, pag. 685. 9
erede 10. In sostanza secondo una ricostruzione dottrinale, la legge avrebbe attribuito al legittimario un vero e proprio ius optionis, cioè un diritto potestativo di scelta da esercitare, come in seguito vedremo, mediante dichiarazione o semplice preferenza 11. 10 CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 2002, pag. 292. 11 In senso analogo si esprime la giurisprudenza, Cass. Civ. Civ. 37/1964. 10