Ministero della Salute. Direzione generale delle professioni sanitarie e. delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. c.a Dr.

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1 Ministero della Salute Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale c.a Dr. Rossana Ugenti Direttore generale Oggetto: Gruppo di lavoro sezione Attività professioni sanitarie regolamentate. Richiesta di parere al Consiglio Superiore di Sanità sulle attività riservate per legge alle professioni sanitarie regolamentate. Lo scrivente Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche ritiene opportuno e doveroso sottoporre alla cortese attenzione della S.V. e dei componenti del Gruppo di lavoro in oggetto alcune considerazioni in ordine alla portata applicativa della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate, emerse nell attività istruttoria finalizzata alla ricognizione delle attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate, demandata al Gruppo di Lavoro medesimo. 1. La legge n. 4/2013, nel dettarne la disciplina, all art. 1, comma 2, stabilisce che per professione non organizzata in ordini o collegi si intende: l attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali,

2 commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 2. A tutta evidenza, la nozione viene ad essere definita: a) In senso positivo, con l identificazione del perimetro ne l attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo ; b) In senso negativo, con l esclusione da detto perimetro delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. L analisi del dettato testuale dell art. 1, comma 2, evidenzia come l esclusione abbia ad oggetto (sostanzialmente) tre categorie tipologiche: a) le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art del codice civile ; b) le professioni sanitarie ; c) le attività e [i] mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 4. Per quanto di stretta competenza, deve dunque osservarsi che alla nozione di professione non organizzata in ordini e collegi risultano estranee le professioni sanitarie, risultando queste ultime essere state, espressamente, escluse dal relativo perimetro dall art. 1, comma 2. Segnatamente, deve rilevarsi come il dettato normativo escluda dalla nozione di professione non organizzata in ordini e collegi (non già le attività riservate alle professioni sanitarie, ma) le

3 professioni sanitarie in quanto tali, ossia con riferimento sia alle attività riservate sia a quelle tipiche (ma non riservate). 4.1 Una tale conclusione trova immediata evidenza e riscontro sul piano esegetico nel dettato testuale dell art. 1, comma 2, posto che quest ultimo dopo il termine esclusione utilizza la preposizione delle sia con riferimento a attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art del codice civile sia con riferimento a professioni sanitarie. Ne consegue che il Legislatore ha inteso escludere che possano trovare riconoscimento come professioni non organizzate in ordini e collegi quelle che hanno ad oggetto attività rientranti nella sfera di competenza propria delle professioni sanitarie, a prescindere che abbiano o meno natura riservata. Vero è, infatti, che il parametro delle attività riservate viene dichiaratamente assunto avendo riguardo alla (sola) posizione dei soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art del codice civile. E evidente che la diversa interpretazione per la quale il parametro delle attività riservate varrebbe anche con riferimento alle professioni sanitarie richiederebbe un (differente) dettato testuale e segnatamente: con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art del codice civile, [delle] alle professioni sanitarie ( ). 4.2 Contro una tale interpretazione muove anche la constatazione che il dettato testuale: (i) dopo la esclusione delle attività riservate agli iscritti ex art c.c. segna una virgola, con la conseguenza che il periodo antecedente non

4 può essere legato al successivo tenuto conto che il primo è introdotto con la preposizione alle mentre il successivo con delle ; (ii) dopo il periodo relativo alle professioni sanitarie è marcata la congiunzione e, con la conseguente necessità di attribuire la medesima valenza al periodo delle professioni sanitarie e a quello dei mestieri, anche perché ambedue introdotti con la preposizione delle. 4.2 La ricostruzione, qui, prospettata trova riscontro anche sotto il profilo sistematico alla luce della previsione dell art. 2, comma 6, che così recita: Ai professionisti di cui all art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l iscrizione al relativo albo professionale. Una tale previsione richiedendo per l esercizio delle attività professionali riservate non solo il possesso dei requisiti previsti dalla legge ma l iscrizione al relativo albo professionale può trovare giustificazione solo assumendo come, qui, sostenuto che le professioni sanitarie siano del tutte escluse dalla nozione di professione non organizzata in ordini e collegi. Vero è che non tutti gli ordinamenti delle professioni sanitarie richiedono l iscrizione in albi. Ne deriva che la disposizione dell art. 2, comma 6, risulta coerente e dà riscontro alla impostazione, qui sostenuta, per la quale alla nozione di professione non organizzata in ordini e collegi di cui all art. 1, comma 2, sono riconducibili le attività non riservate degli iscritti agli albi o

5 elenchi di cui all art c.c. e non già le attività (riservate o meno) delle professioni sanitarie. E, infatti, solo con riferimento ai professionisti esercenti attività non riservate proprie degli iscritti agli albi o elenchi ex art c.c. che può essere prescritto il requisito della iscrizione all albo professionale per il concorrente esercizio delle attività riservate. Una tale prescrizione, che ha carattere tassativo, non ha senso nei confronti delle attività riservate delle professioni sanitarie posto che alcune di esse non hanno albo. In questo quadro, delle due, l una: o, nel rispetto del dettato testuale, si ritiene che le professioni sanitarie non rientrano nella nozione di professione non organizzata in ordine o collegi ex art. 1, comma 2, e allora gli esercenti le stesse potranno continuare ad esercitare le competenze proprie e, dunque, anche le attività riservate; ovvero se si sostiene che tra i professionisti di cui all art. 1, comma 2 rientrano anche gli esercenti attività non riservate delle professioni sanitarie deve concludersi che, a seguito delle entrata in vigore della legge n. 4/2013, risulta interdetto l esercizio delle attività riservate delle professioni sanitarie prive di albo. Una conclusione, questa, che a tutta evidenza risulta assurda, logicamente ancora prima che giuridicamente, ma che costituisce il corollario naturale della disposizione dell art. 2, comma 6, che si torna a segnalare trova applicazione ai professionisti di cui all art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo e, dunque, all intera categoria professionale.

6 4.3 Da ultimo si segnala che la ricostruzione sopra svolta trova anche il conforto della dottrina ove si legge a proposito della nozione ex art. 1, comma 2, che ricapitolando, la professione: ( ) c) non può riguardare ( con esclusione ) le attività riservate agli iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art c.c. ( ); d) nemmeno può riguardare le professioni sanitarie (evidentemente, anche non ordinistiche) e le attività e i mestieri artigianali ( ) (G. D. Mosco, Noterelle sulla legge in materia di professioni non organizzate, in Giur. comm., 2013, I, p. 889). Alla luce di quanto sopra ricostruito, lo scrivente Comitato Centrale sollecita una chiarificazione da parte di codesta Amministrazione in ordine alla interpretazione dell ambito applicativo dell art. 1, comma 2, della legge n. 4/2013, segnatamente in ordine alla esclusione delle professioni sanitarie (in quanto tali e a prescindere dalla natura riservata o meno delle attività afferenti alla relativa sfera di competenza) dalla operatività del riconoscimento delle associazioni di cui alla legge medesima. Nel confermare che è in corso la ricognizione delle attività riservate della professione alla luce della normativa nazionale e regionale, nello spirito collaborativo che ha sempre informato il rapporto tra questa Federazione nazionale e il Ministero della Salute, si ritiene, sin da ora, doveroso partecipare la preoccupazione che la produzione di un documento ricognitivo delle attività riservate da parte di questa Federazione, quale ente rappresentativo e vigilante sul corretto e legale esercizio della professione, possa avallare una impropria interpretazione ed applicazione della legge n. 4/2013, aprendo al riconoscimento di associazioni in un settore che coinvolge interessi primari quali la salute individuale e collettiva, presidiati anche dalla normativa penale.

7 Ciò tanto più ove si consideri che l Accordo, datato 7 febbraio 2013, tra Governo, Regioni e Province autonome sembra assumere che l esclusione dall ambito applicativo della legge n. 4/2013 riguardi solo le attività riservate delle professioni sanitarie. In questi termini, si rimane in attesa della interpretazione ufficiale di codesto Ministero circa i termini di applicazione della legge n. 4/2013 alle professioni sanitarie. ( ).

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