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SEZIONE B (ex modello 7B) Adeguatezza INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE AVVERTENZA Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative,pecuniarie e disciplinari. PARTE 1. Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto. 1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 1 a. ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) Nome e Cognome Sezione numero data iscrizione Nella qualità di ( ) ditta individuale ( ) rappresentante legale ( ) amministratore delegato ( ) Direttore Generale ( ) Responsabile dell attività d intermediazione ( ) addetto all attività di intermediazione (iscritto in sez. E del RUI) al di fuori dei locali del broker ( ) Addetto/responsabile di collaboratore (iscritto in sez. E del RUI) del broker Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del broker (da compilare solo nel caso in cui la persona sopra indicata sia un addetto/responsabile di un collaboratore iscritto nella sezione E) Nome e Cognome/Ragione sociale sede operativa n. iscrizione RUI/sez. E data iscrizione telefono e-mail 1b. NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) Nome e Cognome/Ragione sociale Sede Legale Sede operativa Filiale N. Iscrizione RUI/sez. B. Data iscrizione Sito internet Telefono E-mail PEC I dati identificativi e di iscrizione dell intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it Autorità Competente alla Vigilanza con sede in via del Quirinale 21 00187 Roma.

PARTE 2. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d interessi. 2.1 Informazioni generali Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o Lumetta Brokers non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker. Con riguardo al contratto proposto Lumetta Brokers dichiara di: (.) fornire consulenze basate su un analisi imparziale fondata su un numero ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente (in caso affermativo, precisare il numero dei contratti sui quali fonda le proprie valutazioni). (.) proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal coso, il contraente ha il diritto di richiedere l elenco delle imprese di Assicurazioni con cui il broker ha o potrebbe avere rapporti di affari. 2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell assicurazione obbligatoria veicoli e natanti). Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all intermediario dall Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio. PARTE 3. Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 3.1 Informazioni generali ( ) Ai sensi dell art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell intermediario stesso. Inoltre i premi pagati all intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell intermediario medesimo, ai sensi dell art.117 comma 3 del Codice delle Assicurazioni. L attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l intermediario deve rispondere a norma di legge. L Assicurato ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 email segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall esercizio dell attività d intermediazione, che non sia stato risarcito dall intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il Contraente, l Assicurato o comunque l avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker indicato nella Parte 1 punto 2 del presente documento. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall esito del reclamo o, in assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contrente e/o l assicurato può rivolgersi all IVASS Servizio Vigilanza Intermediari Via del Quirinale 21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall intermediario. Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all Autorità giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione. In caso di accordo di collaborazione tra intermediari indicati al punto 3.3., i reclami sono gestiti dall intermediario che ha il rapporto diretto con l Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l esito del reclamo stesso. 3.2 Informazioni sull incasso dei premi del contratto proposto Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Ivass, all incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell Agenzia, il pagamento del premio eseguito al broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all Impresa. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Tabella 1 IMPRESA DI ASSICURAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL INCASSO MANDATO DIRETTO LLOYD S OF LONDON SI SI HDI-GERLING SI SI HELVETIA SI SI ROLAND SI SI ARISCOM SI SI ALLEANZA TORO (Ag. Budroni Torino) SI NO ALLIANZ RAS SI NO ALLIANZ LLOYD ADRIATICO (Ag. Lloyd sisters, Torino) SI NO ASSICURATRICE MILANESE (Ag. Assitorino servizi, Torino) SI NO UNIPOL (Ag. Assitorino Servizi, Torino) SI NO UNIPOL (Ag. Colia assicurazioni, Torino) SI NO REALE MUTUA (Ag. Torino Castello, Torino) SI NO R.S.A. ASSICURAZIONI Ag. Assilogos, Torino) SI NO FONDIARIA-SAI (Ag. Nuova Statuto, Torino) SI NO GENERALI (Ag.Franco G e Salerno P. snc) SI NO ZURICH (Ag. Assivi, Torino) SI NO UNIQUA (Ag. Assivi, Torino) SI NO ATRADIUS (Ag. Nica, Torino) SI NO RBM SI SI UNISALUTE SI SI

3.3 Collaborazione con altro intermediario Lumetta Broker informa il cliente che l intermediazione di questo contratto è effettuata, ai sensi dell art. 22 L. 221/2012, in collaborazione con l intermediario che segue: Nome Cognome/Ragione sociale Iscrizione RUI n. Data iscrizione Ruolo intermediario collocatore che piazza il rischio Informativa precontrattuale e valutazione adeguatezza Riscossione premi Modifiche o sostituzione contrattuali Gestione rinnovi Gestione dei sinistri In virtù del citato accordo di collaborazione tra tutti gli intermediari succitati esiste responsabilità solidale nei confronti dei clienti, fatte salve le rivalse interne fra gli stessi. Valgono, anche per questa collaborazione, le informazioni sull incasso dei premi di cui al precedente 3.2 Lumetta Brokers

ALLEGATO 1 (R.C. AUTO) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell art.113 del Codice delle Assicurazioni e all art.9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell assicurazione obbligatoria veicoli e natanti. TABELLA PROVVIGIONALE IN PERCENTUALE (CON INDICAZIONE DEL MINIMO E DEL MASSIMO) RICONOSCIUTE AI BROKER / AGENZIE DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE HELVETIA AUTOVETTURE MIN/MAX 10% AUTOBUS 5% AUTOCARRI 9% CICLOMOTORI E MOTOCICLI 9% MOTOCARRI TRASPORTO COSE 9% VEICOLI D EPOCA 10% MACCHINE OPERATRICI 10% CARRELLI 10% MACCHINE AGRICOLE 10% NATANTI 10% QUADRICICLI E MOTOSLITTE 9% VEICOLI CONTO TERZI 5%