AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL SIGNOR SINDACO AGLI ASSESSORI COMPETENTI MOVIMENTO 5 STELLE TOLENTINO CONSIGLIERE: GIAN MARIO MERCORELLI TOLENTINO, 19 SETTEMBRE 2012 INTERROGAZIONE "SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER FAVORIRE L INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN AMBIENTE SCOLASTICO" VISTI: i principi costituzionali in materia di alunni con disabilità; la L. 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"; il D.P.R. 24 luglio 1977, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 38." con particolare riferimento agli artt. 42-45; la L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" con particolare riferimento agli artt. 12 e 13; la L.R. 4 settembre 1992, n. 42 Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio, modificata dalla L.R. 25 maggio 1999, n. 14; il D.P.R. 24 febbraio 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"; il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
il D.P.C. 23 febbraio 2006, n.185, "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"; la L. 1 marzo 2006, n. 67, "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"; la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento Italiano il 24 febbraio 2009 e resa esecutiva con L. 3 marzo 2009, n. 18; la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute dell OMS; CONSIDERATO CHE: l'art. 3 della Costituzione sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" ; l'art. 34 della Costituzione sancisce che "La scuola è aperta a tutti [...]"; l'art. 38 della Costituzione al comma 3 sancisce che "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale" e al comma 4 che "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato"; l'art 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che la Repubblica Italiana: a) "garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società"; b) "previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali"; c) "persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata";
d) "predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata"; l'art. 2, comma 3 della L. 1 marzo 2006, n. 67 sancisce che "Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone"; l'art. 139, comma 1 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, dispone che "Sono attribuiti alle Province, in relazione all istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: [...] c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio"; il D.P.R. 24 febbraio 1994 stabilisce che "Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima." e che "[...] Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno"; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, dichiarava "l illegittimità costituzionale dell art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno" e "l illegittimità costituzionale dell art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente"; con sentenza n. 581 del 4 febbraio 2010 il TAR del Lombardia sanciva "l'obbligo del Comune di garantire i costi della figura dell'assistente per l'integrazione, nella misura stabilita dai piani individualizzati annualmente elaborati." e condannava il Comune chiamato in causa al risarcimento dei danni alla famiglia ricorrente per aver garantito solo parzialmente l'assistenza;
con Sentenza n. 34 del 13 gennaio 2012 il TAR della Sardegna condannava la Provincia di Cagliari, a integrare le ore di assistenza educativa specialistica considerando queste ultime "un diritto soggettivo degli alunni con disabilità, non condizionabile da esigenze di bilancio" e "l assistenza per l autonomia e la comunicazione, al pari dell assegnazione delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va comunque assicurato all alunno disabile"; con sentenza n. 1176 del 5 marzo 2012 il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso presentato contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e diversi circoli didattici, annullava i provvedimenti di riduzione delle ore di sostegno richieste per alunni disabili secondo le diagnosi funzionali redatti dalla ASL, riconoscendo il diritto al rapporto "un alunno diversamente abile / un insegnante di sostegno"; questo Consiglio Comunale con la Delibera di Consiglio n.47 del 23/08/2012, impegnava la Giunta ad aderire alla Convenzione ONU per i diritti dei disabili; ACCERTATO CHE: il Protocollo d Intesa del 13 settembre 2001 attribuisce all Ente Locale il compito di fornire "l assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all interno che all esterno della scuola"; da quanto riferito dall'ufficio Servizi Sociali per quest'anno si è deciso di assegnare, allineandosi con gli anni precedenti, solo 376 delle 591 ore di sostegno richieste; la Regione Marche provvede al rimborso di una quota significativa dei fondi; RITENUTO CHE : il diritto allo studio e alla socialità degli alunni affetti da ogni tipo di disabilità sia da anteporre ad ogni tipo di valutazione di tipo economico e, in ogni caso, da tutelare reperendo fondi tramite tagli a spese sicuramente meno necessarie; i principi e i valori sanciti dalla convenzione ONU che lo Stato e questo Consiglio Comunale hanno ratificato siano un riferimento normativo imprescindibile; IL CONSIGLIERE INTERROGA LE SS.VV. PER SAPERE: quali procedure, metodi, valutazioni, competenze professionali, siano stati utilizzati dal Comune di Tolentino per vagliare le richieste inoltrate dai singoli istituti scolastici e per
determinare le ore di assistenza all autonomia da concedere agli alunni diversamente abili assegnatari; con quali modalità viene formalmente comunicato ai Dirigenti scolastici il numero di ore di assistenza all'autonomia scolastica assegnate; se a questa Amministrazione risulti che alcuni genitori siano stati consigliati, in modo informale, a prelevare i propri figli da scuola nelle ore non coperte dall'assistenza; a quanto dovrebbe ammontare il rimborso della Regione Marche, rispetto alla cifra prevista e stanziata in bilancio, per il solo servizio di assistenza all'autonomia scolastica; su quali altri finanziamenti il settore servizi sociali può contare per far fronte all'impegno di spesa; se, al fine di assicurare le ore di assistenza effettivamente necessarie, visti la negativa congiuntura economica e i tagli, anche illegittimi (sentenza n. 1176 del 5 marzo 2012 del TAR del Lazio nei confronti del Ministero dell'istruzione), a cui è stata continuamente soggetta la scuola, sia stata valutata la possibilità di attingere ad altri capitoli di bilancio, fondi, finanziamenti o rimborsi di terzi con cui il settore servizi sociali potesse far fronte a questa spesa in alternativa a impegni ritenuti non di primaria importanza. IL CONSIGLIERE GIAN-MARIO MERCORELLI Con richiesta di porre la questione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.