Tagliando Invalidi Indicazioni Europee Prime indicazioni sulla privacy

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Il Codice della Strada e il suo Regolamento prevedono che alle "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e ai non vedenti sia concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "tagliando arancione". Questo documento, previsto dal Regolamento del Codice della Strada (art. 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495), permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione, con alcune eccezioni di fatto, in zone a traffico limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati. Il contrassegno, rilasciato dai Comuni, ha validità su tutto il territorio nazionale. Forma, colore e dimensioni sono definite dallo stesso regolamento: 10 centimetri per 12, arancione, deve riportare il pittogramma dell'uomo in carrozzina. Sempre nella parte visibile è previsto lo spazio per il numero di concessione, il nome dell'intestatario, il suo indirizzo e l'indicazione del Comune che ha rilasciato il contrassegno. Questo fac-simile di contrassegno non è stato formalmente ancora modificato dal Legislatore ed è ancora il riferimento di fatto. Indicazioni Europee Il contrassegno rilasciato in Italia è diverso da quello che ciascun altro Paese della Comunità rilascia e questo non favorisce certo la circolazione delle persone con disabilità. Di questo sì è reso conto, quasi dieci anni fa, il Consiglio della Comunità Europea che il 4 giugno 1998 ha emanato una specifica Raccomandazione (la 98/376/CE) proprio relativa a questi aspetti. Si raccomandava agli Stati membri di adottare, e poi riconoscere, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione per disabili. Il colore del contrassegno europeo è azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro. Il nome del titolare è sul retro del contrassegno, mentre i dati dell'autorità che l'ha rilasciato sono sulla parte visibile quando esposta. Si tratta di una Raccomandazione, cioè di una disposizione scarsamente impositiva per gli Stati membri. Pochissimi Paesi, infatti, l'hanno ripresa, fra questi la Spagna e l'austria. L'Italia non ha ancora raccolto quella indicazione. Prime indicazioni sulla privacy Sul rischio che contrassegno invalidi fosse un veicolo per la violazione della privacy si era pronunciato il Garante per la tutela dei dati personali il 19 gennaio 1999. Le conclusioni del Garante sono molto chiare: il Legislatore dovrà provvedere a formulare un nuovo fac-simile di tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili; attraverso il numero di concessione, infatti, qualsiasi vigile, o altro personale autorizzato, può effettuare tutte le verifiche del caso circa la validità del permesso. Nel frattempo i Comuni potevano emanare contrassegni che rispettassero la privacy, autorizzando altresì i titolari a mascherare o cancellare i propri dati personali. Molti hanno seguito le indicazioni del Garante, sostituendo il nome del titolare con il numero di 1 / 5

concessione. Il Codice sulla privacy Ma la spinta verso la riservatezza non si è certo fermata a quella pronuncia. È stata ripresa dal nuovo Codice sulla Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che all' articolo 74 è ancora più perentorio: "I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno". Ciò comporta che il pittogramma della persona in carrozzina debba scomparire dai contrassegni. Al momento attuale il Legislatore non h ancora aderito né alle indicazioni della Raccomandazione Comunitaria del 1998 né quelle del più recente Codice sulla Privacy. Attualmente pertanto è ancora in vigore il contrassegno stabilito dal Codice della Strada e dal suo regolamento. Carlo Giacobini Responsabile Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno previsto dall' art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3). 2 / 5

Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale. Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno. A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità. Contrassegno invalidi: validità all'estero Il tagliando rilasciato ai non vedenti e ai disabili motori per favorirne la circolazione e la sosta è riconosciuto anche all'estero (o comunque in Europa) o, in caso contrario, ne esiste uno a livello europeo che conceda i medesimi diritti? Non esiste al momento nessun contrassegno per disabili riconosciuto e valido a livello europeo. Una raccomandazione (non quindi una direttiva) comunitaria ha suggerito agli Stati Membri di adottare criteri comuni per il rilascio di un contrassegno uguale in tutta l'unione, ma non trattandosi di una direttiva, gli Stati Membri non sono tenuti a recepirla e ad applicarla. Rinnovo contrassegno arancione 3 / 5

Il tagliando arancione che mi permette di posteggiare nei parcheggi riservati agli invalidi scade una volta ogni cinque anni e ogni volta devo ricominciare la trafila: andare all'asl, chiedere la visita, riportare il certificato dai vigili urbani ecc. E' possibile evitare questa trafila? In particolare è proprio necessario che io, paraplegico da trent'anni, debba tornare dal medico della ASL che magari manco mi conosce? Dopo il primo rilascio, per il successivo rinnovo non è affatto necessario sottoporsi nuovamente a visita presso l'asl di residenza. Il comma 5 dell'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada prevede espressamente che: "Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio." Basta rivolgersi al proprio medico, quindi. Tagliando invalidi e circolazione nelle zone a traffico limitato Mi è stata contestata una contravvenzione perché circolavo in un'area a traffico limitato. Sono titolare del famoso tagliando invalidi (quello arancione) ma pur avendolo fatto notare al vigile mi è stato replicato che in quell'area il Comune aveva imposto il limite di traffico anche ai disabili muniti appunto di tagliando arancione. Ho pagato la multa, ma contemporaneamente mi è sorta la curiosità di verificare i meccanismi che regolano la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato. Ho trovato come riferimento principale un DPR del `96, il 503 che sembrerebbe darmi ragione. Che ne pensate? Il riferimento legislativo esatto da prendere in considerazione è l'articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.". L'articolo in questione riguarda appunto la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. L'articolo 11 è composto da sei commi. Qui ci interessano in particolare il primo, il terzo e il quarto. Il terzo e il quarto comma ammettono la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione anche di una sola tipologia di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, più in particolare, ammette anche la possibilità di circolare nelle corsie 4 / 5

preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi. Entrambi i commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni (autorità competenti), pertanto le disposizioni sono vigenti in tutta Italia. Tuttavia i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono comunque limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale. Torniamo ora al comma 1 che è stato pensato per quei casi in cui - per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare - il traffico e la sosta siano stati temporaneamente o permanentemente inibiti. Facciamo qualche esempio: tassi di inquinamento elevati e conseguente blocco del traffico, manifestazioni pubbliche, eventi particolari (es. G8 a Genova). In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito questi limiti, di prevedere delle eccezioni per i veicoli al servizio di titolari di contrassegno speciale. Per fare un esempio, nell'autunno e nella primavera scorsa molte città italiane avevano aderito alla nota iniziativa "Domeniche senza auto". È un esempio di limitazione del traffico che viene adottata con ordinanza del sindaco pubblicizzata nei modi più svariati. Molte città - fra cui Roma - nell'ordinanza avevano previsto un'eccezione per i veicoli al servizio dei disabili. Esempio di segno contrario. Alcuni città - fra cui Firenze - prevedono a rotazione il lavaggio delle strade. In quelle ore è vietata la sosta a tutti i veicoli, nessuno escluso. Per cui, in sintesi, il comma 1, prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate nell'ordinanza di limitazione del traffico e della sosta. I Comuni possono legittimamente stabilire se e come prevedere eccezioni. I commi 3 e 4 invece impongono una delibera di segno contrario, cioè la limitazione alla circolazione dei disabili deve essere specificamente adottata e segnalata. In caso contrario i veicoli muniti di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato e nelle strade in cui è già ammessa la circolazione anche di una sola categoria di veicoli (es. taxi, tram, ecc.). Tratto da: http://www.handylex.org/schede/contrassegnoprivacy. shtml?d=7700&cf=7703 ^ {loadposition myposition} 5 / 5