FERMO AMMINISTRATIVO (Avv. A. Quattrone)

Documenti analoghi
OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

La nuova disciplina della riscossione tributaria. Pacini. Bruno Cucchi Giovanni Puoti Federica Simonelli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile...

Travolti da un insolito

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

Periodico informativo n. 97/2010

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO (CHIARA SPACCAPELO)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Indice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Ingiunzione fiscale. Processo

ART. 86 D.P.R. 602/73

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

L'accertamento (immediatamente) esecutivo

ESECUZIONI CIVILI E LA RISCOSSIONE (cenni)

Contributo unificato: la tabella aggiornata

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.

Giornata di studio. Corpo Polizia Municipale di Genova

I METODI DELLA RISCOSSIONE. In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale.

Riscossione mediante ruolo: la nuova cartella di pagamento e l avviso di intimazione

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

LE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI)

COMUNE DI CARPI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XXI Introduzione alla I edizione...» 1 Introduzione alla II edizione...

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Circolare n. 1. DL n. 69 (c.d. decreto del fare ) Novità in materia di riscossione INDICE. del 6 Luglio 2013

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c.

IL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO E IMPUGNABILE

- A cura Avv. Maria Leo - RISPETTO DEL DISPOSTO DELL ART. 50, COMMA 2, D.P.R. 602 /73 DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Indice sommario I IL PROCESSO D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546

Diritti dei cittadini e dei consumatori

19/2014 Febbraio/04/2014 (*) Napoli 7 Febbraio 2014

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.


La nuova espropriazione presso terzi

Codice di procedura civile

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

LEGGE DI STABILITA' 2016 LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

INDICE SOMMARIO. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...» 3 CODICE DI PROCEDURA CIVILE

SOMMARIO. Introduzione 3

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

MISURE CAUTELARI: ISCRIZIONE IPOTECARIA e FERMO AMMINISTRATIVO

A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione...

D E T E R M I N A Z I O N E

LA CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO. Dott. Pasquale SAGGESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE LOCALI

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA AVVOCATURA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521-bis c.p.c.).

D E T E R M I N A Z I O N E

Studio Vangi Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Seconda -

Comune di Siena SERVIZIO GOVERNO DELLA VIVIBILITA' E SICUREZZA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA

Istituti deflativi e Contenzioso Fiscale di Thomas Tassani. I vizi della cartella di pagamento e la tutela del contribuente

Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario

Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario

circoscrizione del Tribunale di Catania Dott. Concetto Raccuglia

INDICE. Presentazione di Luigi Cavallaro... TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE PARTE PRIMA LE DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I IL GIUDICE

Novità legislative. Esecuzioni: Mobiliari Immobiliari Presso terzi Consegna -rilascio

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Richiesta di nuova dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

D E T E R M I N A Z I O N E

Novità Riscossione Coattiva. D.L. 13 maggio 2011, n Le novità del Decreto Sviluppo come convertito con emendamenti dalla Legge n.

9. La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014)

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

RISCOSSIONE ESATTORIALE NOVITA, QUESTIONI CONTROVERSE E SOLUZIONI PRATICHE

DECRETO N. 870/deca16 del 6 aprile 2016

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

QUARTA PARTE GIUSTIZIA

DECRETO N Del 11/07/2015

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

Transcript:

Frenetica, negli ultimi anni, è stata l attività dei concessionari della riscossione volta al recupero di crediti erariali e non. Si è assistito alle cosiddette stagioni delle cartelle pazze che non poco hanno turbato la vita quotidiana del malcapitati contribuenti. L incubo maggiore, però, era ed è quello di vedersi notificare un provvedimento di fermo di beni mobili registrati una cd. ganasce fiscale. Tale provvedimento trova la sua fonte normativa nell art. 86 del D.P.R. 602/73 il quale testualmente prevede che Decorso inutilmente il termine di cui all articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. La disposizione contenuta nell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, introdotta per rendere più incisiva l'attività del concessionario, consente di aggredire più rapidamente ed in maniera più efficace il patrimonio ed i beni del debitore. Il concessionario può, infatti, sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili iscritti in pubblici registri (veicoli, natanti ed aeromobili), trascrivendo al PRA il relativo provvedimento ed impedendo così la traslazione del bene. Sulla natura e gli effetti del provvedimento di fermo amministrativo si è discusso e si discute ancora ma fuor di dubbio è la funzione coercitiva ed intimidatoria, che con esso si esplica e che si manifesta nel vincolo di indisponibilità che colpisce i beni del debitori. Da questo punto di vista il fermo può essere equiparato all atto di pignoramento. A conferma di ciò basta pensare all art. 5 del D.M. n 50319 del 7 settembre 1998 il quale prevede che gli atti di disposizione dei veicoli non sono opponibili, e perciò sono inefficaci, nei confronti del concessionario della riscossione, se di data successiva all iscrizione del fermo. 1 / 5

Qualche autore ha definito il fermo amministrativo come una misura mista "in quanto da un lato attribuisce un potere coercitivo al concessionario che, dando comunicazione al debitore dell'avvenuto fermo, lo invita al pagamento, per riacquistare la piena disponibilità del proprio mezzo e dall'altro consente il pignoramento e quindi la vera traditio allorquando il contribuente sia sorpreso ad utilizzare il bene mobile soggetto a tale provvedimento" ( G. Calisi, la riforma della riscossione, in diritto e pratica tributaria, n 6/2002, pag. 1399). Il grave problema è che l emissione e l iscrizione del provvedimento costituisce una vera e propria scelta autonoma e discrezionale del concessionario, svincolata da ogni preventivo accertamento, delle capacità economiche del debitore e quindi dell esistenza effettiva di un potenziale periculum in mora per il soddisfacimento del credito. Per quanto riguarda la procedura, il presupposto è costituito dalla notifica di una cartella esattoriale. Decorsi 60gg dalla notifica della cartella, il concessionario sarà autorizzato a disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario. I concessionari, prima di farne iscrizione al PRA, devono inviare ai contribuenti una comunicazione con la quale li invitano al versamento entro un termine di 20gg. A questo punto, il contribuente che esegue il pagamento presso gli sportelli del concessionario eviterà il blocco ma dovra', però, corrispondere anche gli interessi di mora e le spese per l'iscrizione del fermo. In caso di mancato pagamento il concessionario attiverà la procedura esecutiva per il recupero del credito ingiunto. Attenzione! la circolazione con mezzi sottoposti a fermo e sanzionata, come previsto dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 656,25 ad euro 2.628,15 nonche con la confisca del mezzo. 2 / 5

Quale giudice è competente per l opposizione al fermo amministrativo? La domanda è ancora aperta. Una breve cronistoria aiuterà a capire il problema. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione n. 4689 del 13 settembre 2005, ha affermato che "il fermo amministrativo è atto funzionale all esecuzione, che deve comunque essere inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, che l ordinamento ordinariamente appresta alla generalità dei creditori così come prodromica all esecuzione è la notificazione della cartella esattoriale che assolve, nel procedimento di riscossione, alla medesima funzione della notificazione del precetto di pagamento di diritto comune". La Corte di Cassazione, con l ordinanza delle Sezioni Unite, n 2053 del 31 gennaio 2006, n. 2053, confermata dalle ordinanze n 14791 del 23 giugno 2006 e n 875 del 17 gennaio 2007, ha affermato che, " il provvedimento di fermo è un atto funzionale all espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito dell amministrazione, per cui la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si deve realizzare dinanzi al giudice ordinario con le forme dell opposizione all esecuzione e agli atti esecutivi". In particolare, secondo la Corte, "il rimedio si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale, dopo l iscrizione a ruolo, dopo la notificazione della relativa cartella di pagamento e dopo l inutile decorso del termine dilatorio di cui all art. 50 del d.p.r. n. 602/1973. Pertanto, ha la duplice finalità di sottrarre il bene sia alla circolazione naturale secondo il disposto dell art. 214, comma 8, del codice della strada, sia a quella giuridica attraverso l inopponibilità al concessionario degli atti di disposizione successivi del bene, secondo il disposto dell art. 5, comma 1, del D.M. 7 settembre 1998, n. 503". Secondo la Cassazione, quindi, la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo si realizza davanti al giudice ordinario "con le forme consentite dal vigente art. 57 del citato d.p.r. n. 602/1973, dell opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario". 3 / 5

Diverso è stato l avviso dello stesso Consiglio di Stato, sezione VI, con la decisione n. 4581 del 18 luglio 2006, in cui ha ritenuto "che il fermo di cui all art. 86, d.p.r. n. 602/1973, sia un provvedimento amministrativo di autotutela, in funzione dell interesse pubblico sotteso alla soddisfazione del credito erariale, attribuito al concessionario della riscossione che, per tale profilo, è esercente privato di una pubblica funzione ( ) la giurisdizione sembra da attribuire al giudice amministrativo". Con la detta decisone, il Consiglio di Stato ha, inoltre, trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, sostenendo che le disposizioni in materia di fermo "se vengono interpretate, secondo il diritto vivente quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire la relativa giurisdizione al giudice ordinario, appaiono sospette di palese illegittimità costituzionale". Su un punto i giudici amministrativi e quelli di Palazzo Spada concordavano: la negazione della competenza delle Commissioni tributarie! Il problema sembrerebbe essere stato risolto con la conversione in legge del D.L. n. 223/2006, (art. 35, comma 26-quinquies) che ha inserito, nell'elencazione degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, le seguenti ulteriori fattispecie: - "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"; - "il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni". È stata, così, sancita, sorprendentemente, la competenza delle Commissioni tributarie in materia di fermo amministrativo sempre che il provvedimento sia stato emanato a seguito del mancato pagamento di somme relative ad entrate 4 / 5

tributarie (in caso contrario l'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario violerebbe la Costituzione). Il problema delle ganasce fiscali, però rimane aperto anche in considerazione dell uso indiscriminato e disinvolto effettuato dai concessionari della riscossione. Sarebbe, in ogni caso, opportuno prevedere una soglia minima di morosità, in modo da evitare che vi sia sproporzione fra l'importo iscritto a ruolo ed il valore del veicolo sottoposto a fermo. Avv. Antonino Quattrone 5 / 5