Corso di Specializzazione per il Sostegno Università di Pisa Orientamento, Progetto di Vita e Alternanza Scuola Lavoro " " A cura di M. Gabriella Bonomi M. Gabriella Bonomi 1
Esame di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado Analogie e Differenze M. Gabriella Bonomi 2
Analogie 1. Uguali competenze valutative degli insegnanti di sostegno in sede di scrutinio 2. Obbligo di redigere la relazione del 15 maggio 3. Necessità di individuare prove differenziate coerentemente con il percorso svolto dal ragazzo (PEI) M. Gabriella Bonomi 3
1. Negli scrutini Art. 15/10 dell O.M. n. 90/2001 precisa: I docenti di sostegno fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto il proprio giudizio. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. M. Gabriella Bonomi 4
2. Relazione del 15 maggio l obbligo per il Consiglio di Classe di predisporre per la Commissione la Relazione del 15 maggio sullo stato di formazione della classe e sui criteri per gli esami degli alunni con handicap. A tale proposito, però, è bene ricordare che nella copia di tale relazione che deve essere pubblicata all Albo della scuola, non può figurare il nome dell alunno con handicap, e che nei tabelloni affissi dopo la conclusione degli esami, accanto al nome dell alunno con handicap, non può figurare alcuna annotazione o indicazione o asterisco con rinvio ad una nota a piè di pagina (che invece è obbligatoria per la pagella), in cui si faccia riferimento alla situazione di handicap, o all eventuale programma differenziato svolto dall alunno con handicap M. Gabriella Bonomi 5
3. Prove differenziate nella secondaria I CM n. 32 del 14 marzo 2008 co. 5 La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base PEI, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Per l Esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI. Tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità. M. Gabriella Bonomi 6
Esito negativo esame: ipotesi residuale Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per l iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (OM n. 90/2001) e concorre ad assicurare la frequenza negli istituti di istruzione secondaria superiore (CM n. 32 del 14 marzo 2008 co. 5) M. Gabriella Bonomi 7
Disabilità grave Il CC ammette il ragazzo all esame SOLO al fine del rilascio di un attestato di credito formativo questa decisione NON può essere modificata dalla commissione d esame (DPR 122 del 22/6/2009 art.9 co 4, OM 90/01 art 11 co 12, CM 32 del 14/3/2008 punto 5/b Decreto 5669 del 12/7/11 punto 6) M. Gabriella Bonomi 8
Differenze 1. Composizione della commissione Secondaria di primo grado Secondaria di secondo grado 2. Normativa specifica di riferimento per secondaria di 2 3. Certificazione finale M. Gabriella Bonomi 9
1. Composizione Commissione: O.M. 90/2001 art. 9/13 Per la scuola secondaria I : "In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l esame di licenza, composta d ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d esame previste, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati " M. Gabriella Bonomi 10
1bis. Composizione Commissione O.M. 90/2001 art. 11 Per la scuola secondaria I : (Disposizioni finali) dispone che I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati,, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media M. Gabriella Bonomi 11
2. Normativa specifica di riferimento Per le scuole secondarie I grado non c è alcuna Ordinanza Ministeriale annuale. Esiste un "Manuale del Presidente della Commissione d Esame" a cura dell ex Dirigente Scolastico Pier Giorgio Lupparelli, che dal 2008 ad oggi aggiorna annualmente la normativa di supporto agli Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione. M. Gabriella Bonomi 12
Esami di Stato 2 grado Ogni anno il Ministero regola gli Esami di Stato con una specifica OM. L OM dettaglia, in specifici articoli, anche gli esami di tutti gli alunni con bisogni speciali. M. Gabriella Bonomi 13
OM 11 del 29 maggio 2015 Art. 22 Esami dei candidati con disabilità La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe\ relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. M. Gabriella Bonomi 14
Prove d esame Laddove ve ne fosse la necessità, e ne sia stata fatta richiesta nei tempi previsti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, o con file MP3 M. Gabriella Bonomi 15
Cosa sono le prove equipollenti? Le prove equipollenti sono prove che pur non essendo identiche a quelle predisposte per tutti gli altri candidati, devono consentire, in ogni caso, di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame: PERCORSO CURRICOLARE (con obiettivi minimi) M. Gabriella Bonomi 16
Le prove equipollenti: dubbi e problemi aperti Quando si utilizzano? Chi le prepara? In quali tempi? Quali sono i contenuti? Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto Per il loro svolgimento la commissione si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico M. Gabriella Bonomi 17
Percorso didattico differenziato O.M. n. 90 del 2001 art. 15 comma 4 I candidati che hanno seguito un P.E.I. e sono stati valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione Essi sostengono l esame con prove differenziate. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe M. Gabriella Bonomi 18
Esame con percorso differenziato Se alcuni studenti non svolgono tutte le prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all albo dell istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all albo dell istituto. M. Gabriella Bonomi 19
Punteggio in caso di un numero inferiore di prove Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l utilizzo dell applicativo Commissione web o, in alternativa, determinato proporzionalmente. La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato M. Gabriella Bonomi 20
Composizione Commissione Esami di Stato secondaria 2 (OM 11/2015) Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione M. Gabriella Bonomi 21
Composizione Commissione: Scuola secondaria 2 Art. 2 Circolare n. 22 del 29.02.03 Anche un insegnante per attività di sostegno può essere membro effettivo della Commissione, purché sia nominato a tempo indeterminato ed abbia svolto negli ultimi tre anni o l attività di collaboratore del Dirigente Scolastico, o quella di sostegno, o siano inclusi in graduatorie idoneità a concorso per Dirigenti Scolastici M. Gabriella Bonomi 22
3. Certificazione finale: Scuola secondaria di 2 Diploma per ragazzi con percorso curricolare Certificato delle competenze per ragazzi con percorso differenziato (ai sensi della C.M. 125/2001) M. Gabriella Bonomi 23