IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Punti essenziali Contabilità finanziaria Contabilità economica Prospetto di conciliazione
CONTABILITA FINANZIARIA Permette una verifica preventiva o consuntiva della capacità di far fronte ai fabbisogni di mezzi monetari con adeguate fonti di finanziamento Permette un controllo sulla destinazione delle risorse finanziarie Rende possibile la determinazione degli scostamenti tra risorse previste e risorse effettivamente impegnate/accertate
CONTABILITA FINANZIARIA Risponde solo ad esigenze giuridico burocratiche Rileva solo gli aspetti finanziari della gestione (entrate, uscite/spese, crediti e debiti) Permette di determinare solo i risultati a carattere finanziario Ha solo finalità autorizzativi Non permette un controllo sull attività effettivamente svolta dall ente
CONTABILITA ECONOMICA Non risponde a criteri esclusivamente giuridico burocratici Permette di guardare anche alla gestione interna dell ente locale Rende disponibili informazioni non ottenibili dalla sola contabilità finanziaria Permette di effettuare analisi sul grado di efficacia ed efficienza nella conduzione dell ente locale
Il D.lgsvo 267/2000 La legge 142/90 effettuava già numerosi richiami agli aspetti economici della gestione art. 55 - Bilancio e programmazione finanziaria: I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio
INTRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO Art. 69 D.Lgs. 77/95 (art. 227 TUEL) Rendiconto della gestione La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio
CONTO DEL BILANCIO Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
IL CONTO ECONOMICO Art. 71 d. lgs. 77/95 (art. 229 TUEL): Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell attività dell ente secondo criteri di competenza economica
Il sistema contabile Art. 151 TUEL - Principi in materia di contabilità: I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica. Art. 232 TUEL - Contabilità economica: Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze
IL CONTO ECONOMICO Il Conto Economico è redatto in forma scalare ed i componenti economici positivi e negativi sono raggruppati secondo la loro natura I componenti economici positivi previsti dal legislatore sono: i tributi i trasferimenti correnti i proventi dei servizi pubblici i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio i proventi finanziari le insussistenze del passivo (minori residui passivi) le sopravvenienze attive (maggiori residui attivi) le plusvalenze da alienazione IL CONTO ECONOMICO
Le integrazioni e le rettifiche suggerite dal legislatore da apportare agli accertamenti finanziari di competenza sono: i risconti passivi ed i ratei attivi le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati IL CONTO ECONOMICO
I componenti economici negativi previsti dal legislatore sono: l acquisto di materie prime e dei beni di consumo la prestazione di servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua, etc.) il godimento di beni di terzi (affitti, canoni di leasing) le spese di personale e i trasferimenti a terzi gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi le imposte e tasse a carico dell Ente locale gli oneri straordinari compresa la svalutazione dei crediti le sopravvenienze del passivo le minusvalenze da alienazione gli ammortamenti le insussistenze dell attivo (minori residui attivi, minori crediti) IL CONTO ECONOMICO
Le integrazioni e le rettifiche suggerite dal legislatore da apportare agli impegni finanziari di competenza sono: i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti le quote di ammortamento dei beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Art. 71 D.LGS. 77/95 (art. 229 TUEL): Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.