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Regione Basilicata Assessorato Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Direzione Generale ACCORDO TERRITORIALE per la realizzazione, a partire dall anno scolastico e formativo 2011/2012, di percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali di Stato della Regione Basilicata, ai sensi dell art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 TRA LA REGIONE BASILICATA ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA DIREZIONE GENERALE VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione; VISTA la legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n. 112 e, in particolare, l art. 138; VISTA la L.R. n. 33 dell 11.12.2003; VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53 ; VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n. 226, e successive modificazioni, recante Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III; VISTA la legge 27.12.2006, n. 296, art.1, comma 622, come modificato dall art. 64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n. 133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione; VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n. 296, nonché il successivo decreto del Ministro dell Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell assolvimento dell obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l adozione di Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale; VISTA l Intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; VISTE le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2008 e 18/06/2009 riferite rispettivamente alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e del Sistema europeo di crediti per l istruzione e la formazione professionale; VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell art. 64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133; VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell art. 64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e, in particolare, l art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle

Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, inclusi nel repertorio nazionale; VISTO l Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione (2010-2011) dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché l elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell Allegato 1 al medesimo Accordo; VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010; RICHIAMATA la D.G.R. n. 1221 del 19.7.2010 con cui è stato recepito l Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, del 29 aprile 2010; VISTA la direttiva del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; VISTA l Intesa sancita in data 16 dicembre 2010 dalla Conferenza Unificata MIUR, MLPS, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano, i Comuni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l adozione di Linee Guida di cui all art. 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; RILEVATO che con decreto ministeriale n. 4 del 18.1.2011 sono state adottate, ai sensi dell art. 13, comma 1 quinquies del D.L. 31.1.2007 n. 7 convertito con modificazioni in legge 2.4.2007 n. 40, le menzionate Linee Guida di cui all intesa sancita in Conferenza Unificata del 16.12.2010; TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo II dell Allegato A delle Linee Guida contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all Accordo 29 aprile 2010, in relazione all indirizzo di studi frequentato, validi sia per l assolvimento dell obbligo di istruzione sia per l assolvimento del diritto-dovere all istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali; RILEVATO, altresì, che l art. 2 del citato decreto ministeriale n. 4/2011 stabilisce che la prima attuazione delle linee guida è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle regioni e gli Uffici Scolastici Regionali; VISTA la Tabella 3 allegata alle Linee guida che pone a confronto le Qualifiche Professionali triennali ed i Diplomi di Qualifica Triennale degli Istituti professionali secondo il previgente ordinamento;

VISTA la C.M. 30 dicembre 2010, n. 101, che ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; CONSIDERATO che con la medesima circolare il MIUR evidenzia che l obbligo di istruzione può essere assolto sia nel sistema dell istruzione (licei, istituti tecnici e professionali per il conseguimento di un diploma quinquennale), sia nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una delle 21 qualifiche professionali di cui all intesa Stato Regioni del 16/12/2010 sottoscritta in sede di Conferenza Unificata; VISTA, altresì, la nota n. MIUR AOODGOS n. 781/R.U.U. del 4.2.2011, integrativa della menzionata C.M. n. 101/2010, con cui al fine di consentire la conclusione di tutti gli accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per la definizione della tipologia di offerta formativa da adottare relativamente ai percorsi triennali IeFP si è consentito agli istituti professionali interessati di accogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con riserva da sciogliere entro il 15 marzo 2011; CONSIDERATO che l'ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, ha ottenuto una mappatura completa riferita alle scelte effettuate dagli studenti del I ciclo di istruzione che per l a.s. 2011/2012 intendono proseguire nei percorsi del sistema dell istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali per il conseguimento del diploma quinquennale) e di quelli che risultano intenzionati a frequentare gli Istituti professionali di Stato per il conseguimento di una qualifica professionale (di cui all Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29.4.2010);

la Regione Basilicata, intercettati i bisogni formativi espressi dagli studenti, dalle famiglie e le necessità emergenti dall evoluzione sociale e dal mondo del lavoro e delle professioni, intende programmare l offerta formativa regionale cui concorrano qualifiche professionali che potenzino le possibilità di scelta rispetto all offerta formativa degli IPS; RITENUTO che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell intera materia da parte della Regione Basilicata, si rende necessario disciplinare l offerta degli istituti professionali statali per l a.s. 2011/2012, per consentire agli studenti ed alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1 ciclo di istruzione, anche in considerazione del termine per l iscrizione alle prime classi del 2 ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione fissato con le citate C.M. n. 101/2010 e nota MIUR 781/2011; CONSIDERATA l esigenza di definire, con apposito accordo territoriale tra l Assessorato alla Formazione, lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata e l Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, la prima attuazione delle Linee Guida di cui all articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all Intesa del 16/12/2010 e, in particolare, le modalità di attuazione dell offerta formativa sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato della Regione Basilicata, di seguito denominati IPS; RICHIAMATA la D.G.R. n. 425/2011; tra l Assessorato alla Formazione, lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata e l Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata

SI CONVIENE Art. 1 - Finalità dell accordo 1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento dei percorsi IeFP presso gli Istituti Professionali di Stato che manifestano la volontà di svolgere in ottica di sussidiarietà un ruolo integrativo in relazione al proprio indirizzo di studio. 2. L offerta sussidiaria integrativa è finalizzata all integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali ed assicura agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, oltre che l assolvimento dell obbligo di istruzione, anche il diritto-dovere all istruzione e formazione con il conseguimento di una qualifica triennale sia nella scuola secondaria di II grado sia nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Art. 2 - Offerta Formativa Regionale 1) Nell ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell Allegato A all Intesa 16 dicembre 2010, le parti, al fine di prevenire/contrastare la dispersione scolastica e formativa e gli abbandoni precoci e in rapporto alla domanda/offerta del mercato del lavoro, concordano circa l adozione di una: Offerta sussidiaria integrativa degli Istituti professionali di Stato che dovrà consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire al termine del terzo anno, in relazione all indirizzo di studio frequentato, anche uno dei titoli di qualifica professionale (indicati nella Tabella 1 allegata all Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all Allegato 1 all Accordo Stato-Regioni- Province Autonome del 29 aprile 2010) per realizzare organici

raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Art. 3 Programmazione dell offerta sussidiaria integrativa 1. Nell ambito della programmazione territoriale la Regione Basilicata, individuate le qualifiche professionali, attiverà i percorsi IeFP presso gli Istituti Professionali di Stato che manifestino l interesse di voler aderire tenuto conto dei seguenti criteri: - domanda formativa manifestata dall utenza e dal territorio; - congruità e raccordo tra l offerta formativa di istruzione e i percorsi triennali previsti dai soggetti attuatori delle azioni di cui al presente accordo; - caratterizzazione dell offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro; - effettiva possibilità di promozione di un offerta coerente con le esigenze e specificità territoriali e fortemente tesa ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e formazione; - impegno formalizzato degli OO.CC. che nel predisporre l offerta sussidiaria integrativa dovranno utilizzare le quote di autonomia e flessibilità (art. 5, comma 3 del DPR n. 87/2010); - rispondenza funzionale con riferimento alla presenza di laboratori idonei a supportare il percorso formativo relativo alla qualifica professionale individuata; - compatibilità del percorso IeFP con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 2. Con successivi atti la Regione formalizzerà l elenco dei soggetti giuridici autorizzati a realizzare i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo, secondo le figure professionali a ciascuno assegnate, assunte le procedure per la loro individuazione. Art. 4 - Istituti professionali destinatari dell Accordo

1. Il presente Accordo si applica agli istituti professionali statali della Regione Basilicata, individuati secondo i criteri fissati nell art. 3. 2. Per la predisposizione dell offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base delle risorse disponibili 3. In tali Istituti Professionali nell ambito del Piano dell Offerta Formativa, i Consigli di classe nella loro autonomia organizzano i curricoli in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni e la personalizzazione dei percorsi predetti agli specifici fabbisogni formativi rispetto alle qualifiche da conseguire Art. 5 - Determinazione degli organici 1. L utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 A/2, Tabella 2 allegata all Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali (allegato 1) 2. La realizzazione dell offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali individuati avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del

Piano programmatico di cui all art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva disponibile potrà essere incrementata in conseguenza dell attivazione di tale offerta sussidiaria. 3. Le classi iniziali degli istituti professionali statali si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall applicazione del criterio in precedenza descritto. L organico dell istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato. 4. L organico assegnato agli istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994. Art. 6 - Esami finali e certificazione 1. Gli esami conclusivi dei percorsi IeFP per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale si svolgeranno, sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Basilicata, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all art. 20 del Capo III D. Lgs. N. 226

del 2005 e dall art. 31 della L.R. n. 33/2003 e successive modifiche e integrazioni. Art. 7 - Misure di accompagnamento e aspetti finanziari 1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell Allegato A all Intesa 16.12.2010. 2. L erogazione dell offerta sussidiaria integrativa da parte degli istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato. 3. Gli oneri relativi agli esami di qualifica (Presidente e componenti di ciascuna commissione, inclusi gli esperti) sono a carico della Regione Basilicata. Art. 8 Coordinamento - Monitoraggio e valutazione 1. Per l attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato che, presieduto e coordinato dall Assessore regionale, è composto da rappresentanti dell Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I percorsi di IeFP erogati saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Miur, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Basilicata, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell INVALSI, dell ANSAS e dell ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Nell ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento

dei percorsi dell offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell INVALSI, in accordo con la Regione Basilicata. Art. 9 - Norme finali 1. Con il presente Accordo ha termine il regime surrogatorio (art. 27, comma 7 del d.lgs. n. 226/2005 ed all art.8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010) fatto salvo il prosieguo dei corsi di qualifica professionale che, avviati presso gli Istituti Professionali di Stato nell a.s. 2010/2011, saranno conclusi nell a.s. 2012/2013. 2. Il presente Accordo ha validità con decorrenza dall anno scolastico 2011/2012 e si ritiene tacitamente rinnovato in assenza di diverse determinazioni delle parti. Del pari esso può essere modificato o integrato anche al fine di potenziare nel numero gli Istituti Professionali ammessi ad operare in regime di sussidiarietà e di introdurre eventuali altri qualifiche e profili che l utenza e il contesto produttivo regionale potrà richiedere. 3. In ogni caso sono fatti salvi i percorsi di IeFP avviati in applicazione del presente accordo fino alla conclusione del ciclo triennale per il conseguimento della relativa qualifiche. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all Allegato A e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all Intesa medesima, nonché al D.M. n. 4 del 18.01.2011 con il quale sono state adottate le linee guida. Letto, confermato e sottoscritto. Potenza, addì 14.3.2011 Per la Regione Basilicata Per l Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

L Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Prof.ssa Rosa Mastrosimone Il Direttore Generale Dr. Franco Inglese