DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N. 574, IN MATERIA DI USO DELLA LINGUA TEDESCA E DELLA LINGUA LADINA NEI RAPPORTI DEI CITTADINI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI. R E L A Z I O N E Il provvedimento in esame, composto da tre articoli, apporta modifiche al d.p.r. n. 574/88, che disciplina la facoltà dei cittadini di usare la lingua tedesca e la lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari nella Provincia autonoma di Bolzano. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle pronunce della Corte di giustizia C-322/13 Rüffer e C-274/96 Bickel & Franz e dell avvio, da parte della Commissione europea, dei casi EU Pilot 6438/14/EACU e 6470/14/JUST, contenenti l esplicita richiesta di informazioni riguardanti la possibilità per i cittadini di altri Stati membri dell Unione europea di avvalersi della facoltà di usare la lingua tedesca dinanzi ai tribunali della provincia di Bolzano. Nelle due sentenze menzionate, la Corte di giustizia ha constatato come una normativa nazionale che preveda la facoltà di usare la lingua tedesca dinanzi ai giudici operanti nella provincia di Bolzano, riservata ai soli cittadini residenti in tale provincia, sia contraria agli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), che prevedono il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e la libera circolazione garantita a tutti cittadini dell Unione. La norma di attuazione in oggetto, infatti, attribuisce la facoltà di usare la lingua tedesca solo ai cittadini della provincia di Bolzano, escludendo dall ambito di applicazione della norma cittadini di altri Stati membri dell Unione europea e creando così, eventuali discriminazioni in base alla nazionalità dei soggetti. Sulla base delle menzionate criticità, i due livelli di governo, Stato e Provincia, si sono trovati concordi nel modificare la normativa, anche per evitare il possibile avvio di una procedura d infrazione nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE). Con le modifiche e integrazioni proposte si adegua il testo della norma di attuazione al fine di garantirne la conformità al diritto dell Unione europea e, quindi, l applicabilità del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, a tutte le persone fisiche e giuridiche 1
che intendono avvalersi della lingua tedesca o ladina nei rapporti con gli uffici o organi individuati all articolo 1 del citato decreto, a prescindere da nazionalità, residenza, domicilio o sede degli stessi. Si è pertanto proceduto a modificare la disciplina contenuta nel d.p.r. n. 574/88 nel modo che segue. L art. 1 del provvedimento in oggetto sostituisce il titolo del d.p.r. n. 574/88. L art. 1 apporta modifiche al titolo della norma, sopprimendo, per le ragioni sopra esposte, il riferimento ai cittadini. Il comma 1 dell art. 2, che aggiunge l art. 1-bis dopo l art. 1 del citato d.p.r. n. 574/88, è volto ad estendere la disciplina relativa all uso della lingua tedesca e della lingua ladina a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede. Con la modifica in oggetto si chiarisce che la facoltà di usare la lingua tedesca e quella ladina spetta a tutti soggetti, indipendentemente da criteri restrittivi come la nazionalità, la residenza, il domicilio o la sede. L aggiunta estende, quindi, la possibilità dell utilizzo delle due lingue tedesca e ladina ad altri soggetti, in particolare a cittadini di altri Stati membri dell Unione europea. La lettera a) del comma 1 dell art. 1 modifica il comma 3 dell art. 3 del d.p.r. n. 574/88, prevedendo che l avviso relativo alla facoltà di usare la lingua del proprio gruppo di appartenenza, affisso presso gli organi, gli uffici ed i concessionari che rientrano nell ambito di applicazione del decreto ai sensi dell art. 1, non sia più rivolto ai soli cittadini, ma a tutti gli interessati. La lettera b) del comma 1 dell art. 1 modifica i commi 1 e 2, lettera a) dell art. 4 del d.p.r. n. 574/88, disciplinando che l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'articolo 1, sia previsto per gli atti destinati alla generalità delle persone, e non più ai soli cittadini. La lettera c) del comma 1 dell art. 1 modifica il comma 1 dell art. 8 del d.p.r. n. 574/88, sostituendo il riferimento restrittivo ai cittadini della provincia di Bolzano con quello più ampio agli interessati. La sostituzione riguarda la possibilità di sollevare l eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'articolo 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con la disciplina che impone di utilizzare la lingua usata dal richiedente o la lingua presunta del destinatario. L eccezione di nullità per mancata formulazione 2
dell atto nella lingua del destinatario, quindi, potrà essere sollevata da tutti gli interessati e non più solo dai cittadini della provincia. La lettera d) del comma 1 dell art. 1 è volta a modificare il capoverso dell articolo 13 del d.p.r. n. 574/88. Si provvede a sopprimere il riferimento restrittivo ai cittadini della provincia di Bolzano, sostituendolo con il richiamo più ampio agli interessati, per quanto riguarda la disposizione che disciplina quale lingua gli uffici ed organi giudiziari debbano utilizzare nei rapporti con i soggetti esterni. La lettera e) del comma 1 dell art. 1 modifica il comma 1 dell art. 14 del d.p.r. n. 574/88, sostituendo il riferimento alla lingua materna della persona con un riferimento più specifico alla lingua materna, italiana o tedesca. La modifica si rende necessaria per evitare che la disposizione che permette l uso della lingua materna in caso di arresto in flagranza, di fermo di esecuzione o altra misura cautelare personale, venga intesa come riferita a qualsiasi lingua materna, invece che solo alla lingua italiana o a quella tedesca. La lettera f) del comma 1 dell art. 1 modifica il comma 1 dell art. 15 del d.p.r. n. 574/88, specificando che il pubblico ministero forma gli atti nella presunta lingua materna, italiana o tedesca della persona sottoposta alle indagini. Si delimita, quindi, anche in questo caso l uso della lingua materna all italiano o al tedesco. La lettera g) del comma 1 dell art. 1 è volta a modificare il comma 3 dell art. 15 del d.p.r. n. 574/88, in quanto specifica che l interrogatorio del pubblico ministero può essere effettuato nella lingua materna, italiana o tedesca, invece di prevedere il mero riferimento alla lingua materna. Anche in questo caso si intende specificare il riferimento alla sola lingua italiana o tedesca. La lettera h) del comma 1 dell art. 1 modifica il capoverso dell art. 24 del d.p.r. n. 574/88, in quanto prevede che nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari non solo i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano abbiano il diritto di rendere dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca, ma che tutti gli interessati possano avvalersi di questa facoltà. La lettera i) del comma 1 dell art. 1 modifica il comma 3 dell art. 28 del d.p.r. n. 574/88, prevedendo che gli interessati e non più solo i cittadini residenti in provincia di Bolzano possano chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato del casellario giudiziale anche se di competenza di altre procure. La lettera l) del comma 1 dell art. 1 è volta a modificare il comma 1 dell art. 32 del d.p.r. n. 574/88, in quanto sopprime il criterio della cittadinanza e 3
della residenza in provincia di Bolzano come requisiti per l uso della lingua ladina nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, con altri enti e strutture, prevedendo il più ampio riferimento agli interessati che intendano avvalersi della facoltà di usare la lingua ladina. Le lettere m) e n) del comma 1 dell art. 1 sono volte a modificare il comma 4 dell art. 32 del d.p.r. n. 574/88, sopprimendo anche in questo caso il criterio della cittadinanza, dell appartenenza al gruppo linguistico ladino e della residenza in provincia di Bolzano come requisiti per l uso del ladino nei procedimenti giudiziari. La lettera o) del comma 1 dell art. 1 modifica il comma 6 dell art. 32 del d.p.r. n. 574/88, prevedendo la soppressione del criterio della cittadinanza per quanto riguarda l uso delle lingue in questione da parte delle persone di lingua ladina nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano. Come anticipato in premessa, il decreto in oggetto adegua la disciplina riguardante l uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari in provincia di Bolzano alle disposizioni europee in materia di non discriminazione e di libera circolazione. Si precisa che le modifiche riguardano esclusivamente la facoltà di esprimersi in lingua tedesca o in lingua ladina nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, ovvero durante procedimenti giudiziari che si svolgono nella provincia di Bolzano. La nuova formulazione è, infatti, in linea con l art. 18 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), che vieta qualunque discriminazione sulla base della nazionalità in tutte le situazioni che rientrano ratione materiae nell ambito di applicazione del diritto UE, ed è altresì conforme ai principi di libera circolazione e soggiorno sul territorio degli Stati membri di cui all art. 21 TFUE, nonché al principio di parità di trattamento di cui all art. 24 della Direttiva 2004/38/CE (v. già Corte di giustizia, caso Bickel e Franz, C-274/96). Proprio con riferimento al possibile contrasto con detti principi dell ordinamento europeo, la Commissione europea ha recentemente chiesto chiarimenti a proposito delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione che limitano ai soli cittadini italiani di lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano il diritto di utilizzare la lingua tedesca nei rapporti con l amministrazione e gli uffici giudiziari. Il provvedimento in esame è inoltre in linea con la disposizione di cui all art. 53 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione 4
europea), riguardante la Parità di trattamento, secondo la quale Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'unione europea.. 5