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1 WWW.COM.ORG Bonus straordinario: nuova circolare dell Agenzia delle entrate L'Agenzia delle entrate ha emanato una nuova Circolare sul Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienti. La Circolare chiarisce alcuni aspetti applicativi relativi alla composizione del nucleo e alle persone disabili che effettivamente hanno diritto alla concessione del bonus.continua Congedi ai figli di persone con grave handicap: Sentenza della Consulta La Corte Costituzione si pronuncia per la terza volta in materia di congedi retribuiti biennali, stabilendo che devono essere concessi anche ai figli conviventi di persone con handicap grave, qualora siano assenti altre persone in grado di assicurare la necessaria assistenza Continua Bonus straordinario: modulo e istruzioni dell'agenzia delle entrate L Agenzia delle entrate ha provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dal decreto-legge 185/2008. L Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota. Il quadro che ne esce restringe notevolmente la platea dei potenziali beneficiari.continua Bonus straordinario per le famiglie Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 185/2008, sono state formalizzate le misure anticrisi elaborate dal Governo. Fra queste il Bonus straordinario per famiglie è quello che maggiormente attira l attenzione dei nostri Lettori.Continua Social card e persone con disabilità In questi giorni è stata presentata la Carta acquisti o Social Card che nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe sostenere le spese alimentari e per le spese domestiche di luce e gas di alcuni nuclei familiari disagiati. Su questa novità sono opportune alcune precisazioni relative alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari. Continua

2 WWW.COM.ORG Bonus straordinario: nuova circolare dell Agenzia delle entrate Nei giorni scorsi, in un audizione alla Camera, su interrogazione parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di alcune sperequazioni relative all erogazione del bonus per le famiglie, con riferimento alle persone con disabilità. Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte, quella più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel caso ad essere disabile fosse il richiedente stesso. Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva Circolare dell Agenzia delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata ieri. Circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E. La Circolare è tutt altro che risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno. Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni relative al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova Circolare. Il Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza è stato introdotto dal Decretolegge 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. L Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008. Componente con handicap L aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un componente portatore di handicap. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro. La Circolare precisa cosa significhi componente portare con handicap. Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora Il riferimento generico ai componenti del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell articolo 12 del Tuir. Quindi, il bonus in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è concesso anche nel caso il componente con handicap sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio. La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il richiedente è persona con handicap secondo l Agenzia delle entrate non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito. Quale handicap? Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare si riferisce genericamente all articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l Agenzia precisa che ci si riferisce all art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all handicap con connotazione di gravità.

3 WWW.COM.ORG Chi può richiedere il bonus Le istruzioni precisano che il bonus può essere richiesto, restando al di sotto di una certa soglia, da chi ha percepito redditi che rientrano nelle seguenti tipologie: a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR); b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR); c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad esempio: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; d) redditi diversi di cui all art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia: redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; e) redditi fondiari di cui all art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi. Esclusioni Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus: i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato; i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolari di pensione superiore ai 15.000 euro l anno; i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap grave. Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro: i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l anno (spettano loro 200 euro); i contribuenti il cui figlio o familiare con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili); i contribuenti, con reddito superiore ai 22.000 euro l anno, nel cui nucleo sia presente un familiare con handicap non grave; i contribuenti nel cui nucleo la persona con handicap sia il richiedente stesso. Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.

4 WWW.COM.ORG A quanto ammonta il bonus Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai single a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione. Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell intero nucleo e della composizione dello stesso. 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro. 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro. 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro. 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro. 600 euro, per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro. 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro. 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui vi siano familiari a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00. Come già detto la circolare dell Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto dell handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l elemento della gravità. Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi. Come si calcola il reddito La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare. Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi: da lavoro dipendente e da pensione. redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.) lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione); redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro. L Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell abitazione principale e delle relative pertinenze. Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap grave. Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

5 WWW.COM.ORG Quale nucleo familiare? Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente. Redditi e nucleo di che anno? I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. Può essere un vantaggio nel caso in cui nell anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori. A seconda dell anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione. A chi presentare la richiesta? La domanda va redatta sui moduli predisposti dall Agenzia delle Entrate. I tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle indicazioni precedenti. I moduli sono due: il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d imposta, cioè il datore di lavoro o l ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 28 febbraio 2009. È il 31 marzo 2009, se l anno prescelto è il 2008. il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 30 aprile 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008. In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro Autorizzato di assistenza fiscale). La Legge e la circolare dell Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d imposta, ma un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra. Come avviene il pagamento? Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico). Il sostituto d imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali. Il decreto legge stabilisce che il sostituto d imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande. Comunica poi all Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.

6 WWW.COM.ORG I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati. Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008. Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa. Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali, sempre che ne abbiano diritto. Ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2009 Congedi ai figli di persone con grave handicap: Sentenza della Consulta Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevedeva la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente, ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile. Le precedenti Sentenze La Corte Costituzionale, rispondendo a dubbi di legittimità sollevati da altrettanti Tribunali, ha dapprima stabilito che i congedi spettano ai fratelli o alle sorelle conviventi anche nel caso in cui i genitori siano essi stessi inabili e, quindi, non in grado di assistere il figlio con handicap (Sentenza 8 giugno 2005, n. 233). Successivamente (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede la concessione del congedo biennale al lavoratore che assista il coniuge con handicap grave. Quindi i congedi spettano anche il coniuge. L ultima sentenza Ora, con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Tivoli (Ordinanza 26 marzo 2008) rispetto all esclusione dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Nella Sentenza, la Corte rileva che «La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo».

7 WWW.COM.ORG Certezze e dubbi applicativi La Corte dichiara quindi l illegittimità costituzionale dell articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.» Pertanto, dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito. Dalla Sentenza emergono chiare due condizioni per questa concessione. La prima: l effettiva convivenza con il genitore da assistere. La seconda: l assenza di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile grave. La Consulta non precisa cosa significhi «idonee», il che lascia aperti dubbi interpretativi che potrebbero essere interpretati in modo restrittivo dagli Istituti previdenziali o dalle aziende e, quindi, ingenerare contenziosi. Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assitendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito. Che fare? Il lavoratore che si trovi nelle situazioni descritte dalla Sentenza 19/2009, ha già da ora diritto al congedo biennale (anche frazionabile) retribuito. Può richiedere la concessione di questo congedo seguendo lo stesso iter già previsto per gli altri titolari del beneficio (genitori, coniuge, fratelli e sorelle). Verosimilmente nell immediato riceverà un diniego dall Istituto previdenziale di riferimento o dall azienda (sopratutto se pubblica), motivato dall assenza di disposizioni applicative. Il lavoratore, in questo caso, può avviare, supportato da un patronato sindacale, un contenzioso con l azienda, valutando l ipotesi di una diffida o di una denuncia che avrebbe esiti senza dubbio favorevoli al ricorrente. In alternativa può scegliere di attendere (ci potrebbe volere qualche mese) l emanazione di disposizioni applicative da parte degli Istituti previdenziali ed altre autorità ministeriali. Bonus straordinario: modulo e istruzioni dell Agenzia delle entrate Attenzione: Si legga ora la nuova nota pubblicata dopo l'emanazione della Circolare n.2/2009 dall'agenzia delle entrate. L Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dal decreto-legge 185/2008. L Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decretolegge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota. L aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un componente portatore di handicap. Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.

8 WWW.COM.ORG Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per componente portatore di handicap si intende esclusivamente il figlio con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati. Inoltre le istruzioni precisano che per portatore di handicap ci si riferisce all art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all handicap con connotazione di gravità. Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus: - i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato; - i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l anno; - i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui; - i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave. Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro: - i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l anno (spettano loro 200 euro); - i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone; - i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili); - i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l anno e con un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità. Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente. A quanto ammonta il bonus Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai single a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione. Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell intero nucleo e della composizione dello stesso. 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro. 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro. 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro. 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro. 600 euro, per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro. 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro. 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

9 WWW.COM.ORG Come già detto la circolare dell Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto dell handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l elemento della gravità ed escludendo dal computo gli altri familiari, pur con handicap, che non siano strettamente i figli a carico. Il decreto-legge 185/2008, in realtà, riprende il comma 1 dell articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Il comma 1 disciplina la concessione delle detrazioni per carichi di famiglia e non si limita ai figli, ma elenca anche una serie di altri familiari a carico. Inoltre, la maggiorazione ivi prevista per i figli con handicap, cita semplicemente l articolo 3 della Legge 104/1992, senza riferimento alcuno alla gravità (articolo 3, comma 3), limitazione assente anche nelle istruzioni alla redazione della dichiarazione annuale dei redditi, approvate dalla stessa Agenzia delle entrate. L interpretazione proposta dall Agenzia delle entrate lascia quindi il margine a contestazioni che certamente non mancheranno. Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi. Come si calcola il reddito Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare. Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi: - da lavoro dipendente - redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.) - lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione); - redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro. L Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell abitazione principale e delle relative pertinenze. Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave. Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF. Quale nucleo familiare? Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a

10 WWW.COM.ORG condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente. Redditi e nucleo di che anno? I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. Può essere un vantaggio nel caso in cui nell anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori. A seconda dell anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione. A chi presentare la richiesta? La domanda va redatta sui moduli predisposti dall Agenzia delle Entrate. I moduli sono due: - il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d imposta, cioè il datore di lavoro o l ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È il 31 marzo 2009, se l anno prescelto è il 2008. - il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008. In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale). Il decreto-legge e l Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d imposta, ma un ente erogatore (INPS). Come avviene il pagamento? Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico). Il sostituto d imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali. Il decreto legge stabilisce che il sostituto d imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande. Comunica poi all Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi. I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati. Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008. Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della

11 WWW.COM.ORG denuncia stessa. Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di Bonus straordinario per le famiglie Bonus straordinario per le famiglie ATTENZIONE: si legga la nota più recente di aggiornamento su questo tema, elaborata dopo l'emanazione dei moduli di richiesta del bonus da parte dell'agenzia delle entrate Giornali e TV nei giorni scorsi hanno dato ampio risalto alla conferenza stampa in cui il Governo ha annunciato misure anticrisi e, in particolare, il bonus straordinario per le famiglie meno abbienti. Questo annuncio è stato formalizzato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29 novembre) del decretolegge 185/2008 che ora il Parlamento è chiamato a convertire in legge (con eventuali modificazioni) entro 60 giorni. Gran parte dei contenuti del decreto-legge sono comunque già operativi ed applicabili, in particolare quelli che riguardano la concessione dei bonus alle famiglie. L articolo in questione è il primo che reca: Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza. In effetti, il termine non autosufficienza ricorre solo nel titolo. Nel corpo dell articolo si parla genericamente di handicap. Il testo, a tratti ambiguo, riserva ancora molti dubbi interpretativi di non poco conto. A quanto ammonta il bonus Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai single a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione. Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell intero nucleo e della composizione dello stesso. - 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro. - 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro. - 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro. - 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro. - 600 euro, per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro. - 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro. - 1.000 euro, per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap e reddito non superiore a 35mila euro. Non è chiaro se, nel caso di un nucleo con un solo componente ma portatore di handicap, spetti un bonus pari a 1000 euro oppure a 200. La norma, inoltre, non reca definizioni o restrizioni circa il concetto di handicap. Non precisa nemmeno il riferimento alla Legge 104/1992, articolo 3. Pertanto, ancora più che per le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, DPR 22 dicembre 1986, n. 917), l indicazione del Legislatore è piuttosto ampia: non viene richiesta la gravità dell handicap né certificazione di non autosufficienza.

12 WWW.COM.ORG Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi. Come si calcola il reddito Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare. Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi: da lavoro dipendente da pensione (anzianità, vecchiaia) redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto) lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro. Dalla lettura della norma non è chiaro come debbano essere considerati i redditi da lavoro autonomo, visto che non sono contemplati fra quelli da sommare. Stando all analisi letterale, chi gode di un reddito, anche basso, da lavoro autonomo sarebbe escluso dal bonus. Non vengono ovviamente computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF. Quale nucleo familiare? Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi. Redditi e nucleo di che anno? I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. Può essere un vantaggio nel caso in cui nell anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori. Nel caso si scelga il 2007 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009. Nel caso si scelga il 2008 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009. A chi presentare la richiesta? La domanda va redatta su un modulo che sarà predisposto dall Agenzia delle Entrate. Il modulo debitamente compilato va presentato al sostituto d imposta e cioè al datore di lavoro o all ente previdenziale pensionistico.

13 WWW.COM.ORG Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È il 31 marzo 2009, se l anno prescelto è il 2008. Il decreto-legge non è chiaro sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d imposta, ma un ente erogatore (INPS). Come avviene il pagamento? Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico). Il sostituto d imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali. Il decreto-legge stabilisce che il sostituto d imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi accantonati, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande. Comunica poi all Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi. I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati. Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008. Per coloro che assumono a riferimento il nucleo familiare e i redditi 2008, il termine è il 31 marzo 2009. Il sostituto d imposta pagherà il bonus entro aprile 2009 per i lavoratori ed entro maggio 2009 per i pensionati. Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa. Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali. Verosimilmente alcuni chiarimenti avverranno al momento della formalizzazione del modello di domanda da parte dell Agenzia delle Entrate. sole prestazioni pensionistiche assistenziali. Social card e persone con disabilità In questi giorni è stata presentata la Carta acquisti o Social Card, prevista dall articolo 81 (comma 32 e seguenti) della Legge 133/2008. La Carta, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe sostenere le spese alimentari e per le spese domestiche di luce e gas di alcuni nuclei familiari disagiati. La Carta verrà concessa solo ai nuclei familiari a bassissimo reddito in cui sia presente un minore di tre anni, e agli anziani con età superiore di 65 anni, pure con un reddito minimo. La Carta non viene concessa alle persone con disabilità o non autosufficienti, anche se prive di reddito

14 WWW.COM.ORG imponibile, di età inferiore ai 65 anni di età. Le istruzioni ministeriali inoltre, precisano che la Carta viene concessa ai soli cittadini italiani residenti in Italia. Ma vediamo, più nel dettaglio, le condizioni per l ottenimento della Carta da parte degli interessati. Chi ne ha diritto Sono due, quindi, le categorie di beneficiari: i nuclei con un minore di tre anni, e gli anziani con più di 65 anni di età. Per i primi (nuclei con minori) le condizioni sono: - avere figli sotto i 3 anni, cittadini italiani e residenti in Italia (nel caso di più figli sotto i tre anni, gli accrediti si sommano); - essere proprietari di una sola casa di abitazione; - essere titolari di una sola utenza elettrica a uso domestico e del gas; - essere proprietari al massimo due autoveicoli - disporre di meno di 15000 euro di risparmi in Banca, in Posta etc. - disporre della certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) della situazione economica complessiva fino a 6000 euro. Per gli anziani le condizioni sono: - essere cittadini italiani residenti in Italia; - se con un età tra i 65 e 69 anni, disporre di redditi o trattamenti pensionistici fino a 6000 euro all anno; - se con un età pari o superiore a 70 anni e redditi e trattamenti pensionistici fino a 8000 euro all anno - con redditi personali tali da non comportare il pagamento di alcuna imposta; - essere proprietari da soli o insieme al coniuge di una sola casa di abitazione; - essere titolari da soli o insieme al coniuge di una sola utenza elettrica e di una sola utenza del gas; - essere titolari da soli o insieme al coniuge di un solo autoveicolo; - disporre di meno di 15000 euro di risparmi in Banca, in Posta etc. da soli o insieme al coniuge; - disporre della certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) della situazione economica complessiva familiare fino a 6000 euro. Che cosa dà la Carta La Carta si presenta come un normale bancomat. La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro sulla base degli stanziamenti via via disponibili. Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata dal Ministero dell Economia e delle Finanze con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. La Carta inoltre consente sconti (5%) in una serie di negozi convenzionati (non ancora segnalati). La Carta può essere usata al momento delle normali spese. Inoltre i titolari della Carta potranno accedere automaticamente ad alcune agevolazioni tariffarie sulle bollette di luce e gas.

15 WWW.COM.ORG Come si richiede In Ministero dell economia sta inviando in questi giorni una comunicazione ad un ampio numero di potenziali interessati, in cui comunica le modalità di richiesta e le condizioni generali e allega il modulo da compilare. La domanda va presentata all ufficio postale abilitato (non tutti lo sono). È necessario allegare il modulo di richiesta compilato e l attestazione dell Indicatore Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ci si può rivolgere ai CAAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale, INPS o Comune), oltre ad un documento di identità. Per inciso, ricordiamo che nel calcolo dell ISEE può essere fatta valere, negli indicatori, una maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% (ai sensi della tabella allegata al decreti legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto 130/2000). Nel caso non si ricevesse la comunicazione e si ritenesse di rientrare tra gli aventi diritto i moduli possono essere richiesti a INPS, Poste oppure essere scaricati da internet: Il modulo per gli ultra65enni è disponile all indirizzo: http://www.governo.it/governoinforma/dossier/carta_acquisti/moduloanziani.pdf Quello per i nuclei familiari con minori di tre anni: http://www.governo.it/governoinforma/dossier/carta_acquisti/modulobambini.pdf La Carta dovrebbe essere consegnata subito dall ufficio postale. In caso contrario il cittadino potrà scegliere se ritirarla successivamente nello stesso ufficio e se farla recapitare a casa. La Carta, a meno di riscontri negativi nei database dell Amministrazione sulle dichiarazioni effettuate nel modulo di richiesta, sarà utilizzabile già nel secondo giorno lavorativo successivo alla consegna. È stato attivato anche un numero verde: 800.666.888. Per qualunque informazione infohandicap@cisalcom.org o visitare nostro sito Sezione disabili www.cisalcom.org