L attuazione delle deleghe governative per la controriforma delle pensioni



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1 L attuazione delle deleghe governative per la controriforma delle pensioni Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n.243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. La legge è entrata in vigore il 6 ottobre 2004. Indice delle novità La cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro pag. 2 La totalizzazione dei periodi assicurativi - promesse mancate del govreno pag. 3 La penalizzazione per donne e per lavori usuranti pag. 4 Gli incentivi al posticipo del pensionamento pag. 5 I pareri di Elsa Foriero e della CGIL sugli incentivi per posticipare il pensionamento pag. 7 Le ultime notizie sugli incentivi per il posticipo del pensionamento pag. 8 La prosecuzione dei versamenti contributivi volontari per i Co.co.co. pag. 9 Le forme pensionistiche complementari e l utilizzo del TFR pag. 10 I principi cardine della Cgil sulla previdenza complementare pag. 11 La vigilanza sul settore della previdenza complementare pag. 12 Per disabili e assistenze familiari le agevolazioni nell uso del part-time pag. 12 Il contributo di solidarietà a carico delle pensioni elevate pag. 12 L istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali degli attivi pag. 13 Le fasi attuative delle deleghe che risultano non ancora avviate pag. 14

2 La cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro Occorre attendere sino all anno 2008 per poter usufruire del promesso ampliamento della cumulabilità totale tra pensione e redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo Riguarderà le pensioni liquidate con almeno 35 anni di attività e 60 anni di età, oppure con 40 anni di contribuzione. Nessun ampliamento della norma sino al gennaio 2008 Il decreto attuativo sulla cumulabilità dovrà essere approvato dal Governo entro il 6 ottobre 2005 Il Ministero del Lavoro ha predisposto, per l approvazione da parte del Governo, uno schema di decreto legislativo. Il provvedimento attuativo della legge 243/04 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, le pensioni a carico di una assicurazione generale obbligatoria siano interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e autonomo. Per i lavoratori dipendenti il requisito necessario sarà quello di essere beneficiari di una pensione liquidata con almeno 35 anni di attività e 60 anni di età, oppure con 40 anni di contribuzione. Ai lavoratori autonomi la cumulabilità totale verrà riconosciuta se al momento del pensionamento la sommatoria tra i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva raggiungano un parametro che, al momento, il Ministero non ha ancora precisato. Schema di decreto legislativo in attuazione dell art. 1 commi 1/D - 2/Ocon i relativi riferimenti ai commi da 41 a 44 della Legge 243/04 > Per i lavo ratori dipendenti: le pensioni di anzianità a carico dell Ago e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative di tale assicurazione generale obbligatoria (di pendenti statali, di enti locali ecc.) > Per i lavoratori autonomi: coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti. I Cumuli vecchi e nuovi con decorrenza dal 1 gennaio 2001 con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con decorrenza dal 1 gennaio 2008 > Riconoscimento della cumulabilità totale con redditi da lavoro dipendente o autonomo: alle pensioni di vecchiaia alle pensioni liquidate con almeno 40 anni di contributi alle pensioni di anzianità equiparate a quelle di vecchiaia per compimento dell età pensionabile. > Cumulo parziale con redditi da lavoro dipendente e autonomo: alle pensioni di invalidità e assegni di invalidità liquidati con un anzianità contributiva inferiore a 40 anni. > Incumulabilità totale con redditi da lavoro dipendente, parziale con redditi da lavoro autonomo: alle pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contributi. > Cumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e autonomo: alle pensioni di anzianità con almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età alle pensioni di anzianità con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età mentre si applica la normativa precedente ai lavoratori già pensionati o che abbiano maturato il diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2007. > Per coloro che sono già titolari di pensione di anzianità al 1 gennaio 2005 vi è la possibilità di usufruire della totale cumulabilità pagando una somma una tantum.

3 Le promesse mancate del Governo sulla totalizzazione > Contraddizioni all interno della maggioranza con accuse al gruppo di lavoro del Ministero del lavoro: di avere predisposto una bozza che prevede criteri più restrittivi nei confronti della delega contenuta nella legge di aver favorito le Casse dei liberi professionisti di voler scoraggiare il ricorso alla procedura di totalizzazione > Forzature e criteri più restrittivi dello schema di legge delega: si richiedono almeno 25 anni di contributi, anziché i 20 necessari per la pensione di vecchiaia penalizza i già pensionati, escludendo dalla totalizzazione coloro che sono già titolari di trattamento autonomo in una delle gestioni interessate, con sperequazione nei confronti di chi non ha ancora presentato la domanda applicazione del calcolo di carattere contributivo, con iniqua penalizzazione contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale (n.67/99), che richiedeva il superamento delle discriminazioni in atto > Esigenza di modi care lo schema di decreto prima del 6 ottobre 2005 Persino Giuliano Cazzola riconosce che la bozza di decreto ministeriale è mirata a rispondere alle preoccupazioni delle Casse dei liberi professionisti, i quali sono riusciti a ottenere una bozza di decreto ritagliata sulle loro esigenze. Ed aggiunge: nella bozza con riguardo ad aspetti essenziali dell operazione compaiono criteri più restrittivi di quelli indicati nella delega. Evidente l intenzione - afferma ancora Cazzola - di scoraggiare il ricorso alla procedura di totalizzazione. Si richiedono almeno 25 anni di contributi, anziché i 20 necessari per la pensione di vecchiaia Si esamina con legittima preoccupazione una proposta del ministero del lavoro per la totalizzazione dei contributi, che dovrebbe dare rigorosa validità attuativa alla delega conferita al Governo dalla legge di controriforma delle pensioni (243/04), ed invece introduce due requisiti che non trovano alcun riferimento in nessuna norma della delega (come riconosce lo stesso Cazzola). Infatti, l elevazione a 25 anni di anzianità contributiva per i 65enni e l adozione del sistema di calcolo contributivo sono da considerare forzature illegittime e quindi non ratificabili per eccesso di delega. La richiesta di ricongiunzione non onerosa dei contributi può essere esercitata anche per i trattamenti di inabilità assoluta e permanente ed a favore dei superstiti. Le condizioni necessarie per avanzare la richiesta: 1. non essere titolari di pensione conseguita con diritto autonomo in una delle gestioni interessate 2. il riconoscimento del cumulo solo per frazioni di contribuzione superiori ai 5 anni; 3. il compimento dei 65 anni di età ed il requisito di almeno 25 anni di contribuzione, oppure in alternativa una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni senza limiti di età; 4. il possesso degli ulteriori requisiti, oltre all età ed all anzianità contributiva, previsti nei singoli ordinamenti per la pensione di vecchiaia; 5. non aver presentato richiesta di ricongiunzione o di restituzione dei contributi per i quali si richiede il cumulo. Schema di decreto legislativo in attuazione dell art. 1 commi 1/D 2/O- con i relativi riferimenti ai commi da 41 a 44 della Legge 243/04 Il decreto legislativo deve essere approvato dal Governo entro il 6 ottobre 2005 Che cos è la totalizzazione dei contributi È la possibilità che la legge dà ai lavoratori iscritti a due o più gestioni pensionistiche, che non raggiungono il diritto alla pensione in nessuna di esse, di totalizzare i contributi versati presso le diverse gestioni per raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia o di inabilità. La totalizzazione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

4 La penalizzazione per donne e per lavori usuranti Vengono penalizzati i già pensionati, escludendo dalla totalizzazione coloro che sono già titolari di trattamento autonomo in una delle gestioni interessate, con sperequazione nei confronti di chi non ha ancora presentato la domanda Si applica il calcolo di carattere contributivo, con inique penalizzazioni. Quindi in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale(67/99), che richiedeva il superamento delle discriminazioni in atto. Eliminare il vincolo dei 5 anni di contribuzione Dare la possibilità di totalizzare al compimento dell età pensionabile e per tutte le contribuzioni La Cgil ha mosso precise denunce nei confronti della stessa norma di delega contenuta nella legge, norma che ora, a sua volta, si tenta di peggiorare ulteriormente. > La norma appare estremamente restrittiva e penalizza soprattutto le lavoratrici, che, rispetto al compimento dell età pensionabile, dovrebbero aspettare almeno 5 anni per poter cumulare i vari spezzoni assicurativi ed avere diritto ad un unico trattamento di pensione. La norma appare penalizzante anche nei confronti di quei lavoratori che per la peculiarità del loro lavoro continuano ad avere un età pensionabile più bassa rispetto a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. > Il periodo di 5 anni di contribuzione appare poi del tutto incomprensibile, o meglio è comprensibile ma solo con riferimento al costo della totalizzazione e quindi alla necessità - manifestata dal Governo - che molte posizioni di lavoratori e lavoratrici rimangano silenti e quindi non diano luogo all erogazione di alcuna prestazione. > La totalizzazione dei contributi deve essere possibile al compimento dell età pensionabile e per tutti i periodi di contribuzione versata indipendentemente dalla durata. > Il CNEL, a sua volta, proponeva di modificare la norma, facendo riferimento per il diritto alla totalizzazione al raggiungimento dell età pensionabile prevista nel sistema pubblico obbligatorio. La facoltà è riconosciuta anche ai familiari superstiti di lavoratori deceduti prima del compimento dell età pensionabile. Vedi anche la precedente scheda del dicembre 2004 Pagamento dei trattamenti La domanda viene inoltrata all ultimo ente al quale l interessato è stato iscritto. L Ente promuove il procedimento presso le gestioni interessate. Ciascuna gestione assume l onere per la quota che liquida. L Inps provvede al pagamento della pensione complessiva, stabilendo apposite convenzioni con gli altri enti. La rivalutazione automatica annuale è determinata sull intera pensione con onere ripartito a carico delle singole gestioni.

5 Gli incentivi al posticipo del pensionamento > Approvato il decreto attuativo del 6 ottobre 2004, contemporaneamente alla validità della legge 243/04 > Maroni promette per il prossimo settembre - di estendere il bonus nella retribuzione anche a chi resterà al lavoro oltre i 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, purchè il datore di lavoro sia d accordo > la Cgil è contraria > Maroni promette di prorogare l incentivo anche dopo il 2007: si ricorda che entro giugno 2007 il Governo (quale?) dovrà confrontarsi con le Organizzazioni sindacali? > Le caratteristiche prevalenti dei richiedenti: maschio > residente al Nord > del settore industriale > con un reddito compreso tra 20mila e 50mila euro. Da Maroni la promessa di continuare a eseguire il lavoro svolto (magari da una vita) anche dopo i 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne Il datore di lavoro deve dire sì Destinatari i lavoratori dipendenti del settore privato Le circolari interpretative dell Inps: > n.149 del 11.11.04 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,...salvaguardia del diritto a pensione e incentivo al posticipo del pensionamento > n. 150 del 11.11.04 Incentivo al posticipo del pensionamento. Istruzioni per i datori di lavoro. Il ministro del lavoro ha dichiarato, nel dicembre scorso, che entro il settembre del 2005, sarà operativo un decreto per estendere il bonus in busta-paga per chi resta al lavoro anche avendo superato l età pensionabile per la vecchiaia. I lavoratori che raggiungono l età della pensione di vecchiaia potranno scegliere se versare i contributi anche oltre i 65 anni (60 per le donne) nel caso non si sia raggiunta la contribuzione massima, oppure di avere i contributi in busta paga. La differenza, nei confronti delle pensioni di anzianità, consisterà nella necessità di ottenere il previo assenso da parte del datore di lavoro. La carta d identità del superbonus I commi da 12 a 17 prevedono la possibilità per il lavoratore dipendente del settore privato di rinunciare all accredito dei contributi IVS all assicurazione generale obbligatoria, ovvero ad un fondo sostitutivo della medesima, ottenendo in busta paga la somma corrispondente non versata all Ente Previdenziale. La facoltà prevista dalla normativa in esame può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato, anche in regime di lavoro part-time, che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione, per l accesso al pensionamento di anzianità. L esercizio dell opzione comporta la rinuncia all accredito contributivo all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive della medesima. Per esercitare l opzione, l assicurato deve aver maturato i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, oppure di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall età anagrafica, previsti dalle tabelle citate e riportate di seguito. Ciascun lavoratore consegue il diritto al bonus allorché maturi i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, per la generalità dei lavoratori dipendenti o per particolari categorie (operai, precoci). Decreto legislativo approvato il 21 settembre 2004 ed esecutivo dal 6 ottobre, in attuazione del l art. 1 comma 15, con i relativi riferimenti ai commi da 12 a 17 della Legge 243/04 L ipotizzato decreto di estensione del bonus dovrebbe contenere vari atti, come l eliminazione del divieto di cumulo tra redditi e prestazioni pensionistiche, la tutela dei disabili, il contributo di solidarietà del 4% sulle pensioni alte, le norme di completamento della vigilanza Covip sui fondipensioni. Tabelle allegate all articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6 Requisiti di età e anzianità uguali anche per regimi o situazioni con previsioni meno elevate Gli ex dipendenti privati,divenuti successivamente autonomi, potranno chiedere il bonus se tornati ad un rapporto di lavoro dipendente Se stai pagando ratealmente per il riscatto di periodi assicurativi o per la ricongiunzione non hai diritto al bonus. Per gli ultra 65enni e per le donne con più di 60 anni pende la promessa di Maroni di continuare a farli lavorare Le particolari categorie che possono utilizzare il bonus Le categorie con età pensionabile inferiore possono richiedere l incentivo se hanno maturato l anzianità contributiva e, per ora, sino al compimento dell età di vecchiaia previsto nel loro ente Tabella allegata alla legge 27.12.1997 n. 449 (art.59, comma 6): Tabella allegata alla legge 8.8.1995 n. 335 (art.1 comma 26): Analogo diritto: per i lavoratori autonomi (nei casi di contribuzione mista), per regimi di appartenenza oppure situazioni soggettive che richiedano requisiti meno elevati per il conseguimento della pensione di anzianità (ad esempio, gli iscritti al Fondo volo). Questi possono esercitare la facoltà prevista solo al raggiungimento dei requisiti previsti dal comma 12 (articolo 59, commi 6 e 7, della legge n. 449 del 1997). I lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono, per effetto del cumulo di contribuzione, i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono esercitare l opzione, ma devono aver maturato i requisiti richiesti per la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi (58 anni di età in concorrenza con 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero 40 anni di anzianità contributiva e assicurativa) ed essere, da ultimo, lavoratori dipendenti. anno età e anzianità anzianità 2004 58 e 35 40 2005 58 e 35 40 2006 58 e 35 40 2007 58 e 35 40 Il diritto al bonus può essere acquisito anche utilizzando i periodi contributivi all estero. Gli assicurati che stiano effettuando i pagamenti rateali per la ricongiunzione o per il riscatto di periodi assicurativi non possono ottenere l incentivo, se tali periodi sono determinanti per la maturazione dei requisiti richiesti. Il diritto al bonus può essere acquisito a seguito di pagamento integrale del debito residuo. Non possono, inoltre, accedere al bonus : coloro che hanno compiuto l età prevista per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi); i titolari di altro trattamento pensionistico diretto a carico del F.P.L.D., di un fondo sostitutivo, ovvero di una gestione speciale dei lavoratori autonomi, per la cui liquidazione è stata utilizzata contribuzione versata nei fondi. Le categorie di lavoratori per le quali è prevista un età per il pensionamento di vecchiaia meno elevata dell età prevista dalle tabelle che seguono per il conseguimento della pensione di anzianità, possono ottenere il bonus solo qualora: maturino il diritto alla pensione di anzianità in base al requisito contributivo indipendente dall età non abbiano ancora raggiunto l età per il pensionamento di vecchiaia. In questi casi il diritto al bonus decade con il compimento dell età, meno elevata, richiesta per il pensionamento di vecchiaia. anno età e anzianità anzianità 2004 57 e 35 38 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 anno età e anzianità anzianità 2004 56 e 35 38 2005 56 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 Requisiti per la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti con cumulo di contri buzione relativa a lavoro autonomo >>Ai sensi dell articolo 1, comma 3, del decreto attuativo. Tale norma, infatti, dispone che il diritto al bonus viene meno per effetto del raggiungimento dell età pensionabile. >>Possono fruire dell incentivo: i titolari di pensioni di guerra, di pensione privilegiata liquidata dall INPDAP ovvero liquidata nella gestione separata. Potranno altresì esercitare l opzione i titolari di pensione di invalidità revocata, o di assegno di invalidità, revocato o scaduto, in possesso di tutti i requisiti. >>articolo 59 della legge n. 449 del 1997 Requisiti per la pensione di anzianità richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Requisiti per la pens. di anzianità per le categorie dipendenti indicate all art. 59, comma 7, della Legge 27.12.1997 n.449.

7 I pareri di Elsa Foriero e della CGIL sugli incentivi per posticipare il pensionamento (dal Sole 24 ore) L iniziale vantaggio da parte dell erario. Riprendendo stralci di un intervento di Elsa Fornero leggiamo: che la portata macroeconomia del provvedimento attiene ai suoi effetti sui conti pubblici. Per ogni lavoratore che accede al bonus si registrano due voci con segno negativo: dal lato delle entrate, minori contributi; da quello delle uscite, minori pensioni. Poiché la prima voce vale il 33% della retribuzione, mentre la seconda vale circa il 70% della stessa, l erario dovrebbe avvantaggiarsi della differenza. Tuttavia il successo di un offerta non ne definisce necessariamente la bontà (anche nel mercato finanziario, dopo il successo iniziale di un prodotto gli entusiasmi si smorzano). Un beneficio per i redditi elevati. L operazione non rappresenta un vero regalo, bensì la semplice anticipazione al presente di un flusso di pagamento che si sarebbe percepito in futuro. Il gioco delle imposte può trasformarla in un beneficio netto, ma in larga misura ciò si limita ai redditi elevati. Eccessive le agevolazioni fiscali per gli alti redditi? E a questo proposito la Fornero solleva l interrogativo se le agevolazioni fiscali per questa categoria dei redditi elevati stiano forse divenendo eccessive. Fornero aggiunge che è probabile che proprio quelli con i redditi più elevati avrebbero scelto di continuare comunque l attività, anche senza bonus: dove è effettivo, il bonus rischia perciò di essere inefficace e costoso per la finanza pubblica. Effettuare un analisi accurata dei lavora tori che hanno fatto domanda. Soltanto un analisi accurata delle caratteristiche dei lavoratori che hanno fatto domanda potrà dire se lo scenario positivo è più corretto di quello neutro o negativo. La contrarietà della CGIL agli incentivi La Cgil, già nei confronti della norma contenuta nella legge ha espresso la propria contrarietà rispetto al tipo di incentivi di carattere contributivo e fiscale individuati dalla legge delega 243/04. Gli incentivi alla prosecuzione del lavoro devono consentire incrementi della pensione Ad avviso della CGIL gli incentivi debbono andare ad incidere sulla prestazione pensionistica, garantendone un maggior importo. Gli incentivi previsti dalla nuova normativa, invece, legalizzano e legittimano il lavoro nero e l evasione fiscale, mettendo in discussione uno dei principi cardine su cui poggia tutto il sistema previdenziale: a qualsiasi lavoro prestato, a qualsiasi età, deve corrispondere la relativa contribuzione. Se si intacca questo principio si rischia di distruggere il sistema pubblico e di mettere a rischio il diritto alle prestazioni per tutti, giovani ed anziani. Gli incentivi voluti dal Governo legalizzano il lavoro nero e l evasione fiscale A parere della CGIL, invece, i lavoratori che decidono di continuare a lavorare devono continuare a versare la contribuzione: - Ciò comporterà un beneficio sia per il singolo lavoratore sia per tutto il sistema previdenziale, che continuerà ad essere finanziato; - Il lavoratore al momento in cui deciderà di andare in pensione avrà diritto per gli anni in cui ha proseguito l attività lavorativa ad una maggiorazione della percentuale di calcolo; - Poiché ogni anno di anzianità contributiva equivale al 2%, si possono ipotizzare varie fattispecie, con percentuale pari al 2,5%, 3%, 3,5%. Il rischio di distruggere il sistema pubblico e di mettere a rischio il diritto alle prestazioni per tutti, giovani ed anziani Tale forma di incentivazione, peraltro, ha già un precedente nel nostro sistema previdenziale ed è quello relativo alle lavoratrici che decidono volontariamente di continuare a lavorare dopo il 60esimo anno di età: - In tal caso la percentuale riconosciuta è pari per ogni anno al 2,5%, con una maggiorazione del rendimento dell 0,5%. - Il lavoratore con questo sistema di incentivi ci guadagna sempre e comunque rispetto al sistema adottato dal Governo. L incentivo economico non tassato appare allettante ma si traduce in una perdita per il lavoratore La percezione dell incentivo economico non tassato, infatti, può apparire allettante ma di fatto si traduce in una perdita per il lavoratore, che si troverà successivamente a percepire un trattamento pensionistico ridotto per tutti gli anni di godimento della pensione.

8 Le ultime notizie sugli incentivi per il posticipo del pensionamento Maroni: ricevere il superbonus è un diritto soggettivo del lavoratore che non può essere ridotto dalla decisione del datore di lavoro Perché le Ferrovie dello Stato ri utano il superbonus? Le Ferrovie dello Stato non applicano il superbonus ai ferrovieri che decidono di non andare in pensione e il ministro Maroni parla di una scelta incomprensibile ed inaccettabile, annunciando una lettera al presidente delle Fs Elio Catania per richiamare la sua azienda al rispetto della legge e alle circolari ministeriali. Da Repubblica del 3 febbraio 2005 La situazione in Lombardia Il pro lo dei lavoratori che hanno chiesto il posticipo del pensionamento > L Inps indica in 30.170 i lavoratori che hanno chiesto di usufruire dell incentivo del 32,7% nel salario (con un incremento di circa 6 mila nell ultimo mese); > Le caratteristiche prevalenti dei richiedenti: maschio > residente al Nord > del settore industriale > con un reddito compreso tra 20mila e 50mila euro; > Le richieste da parte delle donne ammontano a solo il 9,7% del totale. > In Lombardia le domande sono state 7.203 (il 24% delle richieste complessive) > di queste ne sono state accolte sino ad ora 4.755 Notizie dall Inps aggiornate al 20 gennaio 2005 La situazione in altre regioni Le categorie con maggiori richieste > Lazio: 4.382 richieste > 1.939 accolte > Toscana: 2.287 > accolte 1.462 > Veneto: 2.194 > accolte 1.301 > Campania: 1.995 > accolte 932 > Industria 59,9% >Commercio 19,10% > Credito 16,60% > Enti pubblici 2,06% > Artigianato 2% > oltre 100mila euro 17,82% * da 80 a 100mila 7,08% > da 60 a 80mila 7,92% * da 40 a 60mila 17,11% > da 30 a 40mila 18,05% * da 20 a 30mila 22,03% > da 10 a 20mila 9,51% * sino a 10mila euro 0,48%.

9 La prosecuzione dei versamenti contributivi volontari per i Co.co.co. > l autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione limitata ai già autorizzati dal 1996 > una parziale riparazione per coloro che erano già stati autorizzati a versare contributi volontari prima del marzo 2004, con la salvaguardia delle disposizioni sul pensionamento di anzianità precedenti alla legge > lo schema di decreto legislativo risulta in fase di preparazione al Ministero del lavoro: per il Governo tempo sino al 6 ottobre 2005 Il ministero afferma che il decreto attua tivo è in fase avanzata di preparazione All inizio del gennaio scorso da parte del Ministero del lavoro veniva affermato che la predisposizione dello schema di decreto legislativo sulla disciplina dei versamenti volontari, da autorizzare anche oltre i cinque anni dal raggiungimento dell età pensionabile, era già a buon punto. La norma stabilisce la possibilità di ottenere, fermo restando l obbligo contributivo per questa gestione separata, l autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie allo scopo del raggiungimento del requisito contributivo per il diritto a pensione a carico di tali gestioni. Schema di decreto legislativo in attuazione dell art. 1, comma 2/T, con i relativi riferimenti ai commi 8 e da 41 a 44 della Legge 243/04 Il decreto legislativo deve essere approvato dal Governo entro il 6 ottobre 2005 Il giudizio di Giuseppe Rodà dal Sole 24 ore Le gravi limitazioni al diritto di recuperare diritti previdenziali spezzati La possibilità di usufruire ancora della precedente legge Verrà sanata la situazione iniqua del soggetto, iscritto alla gestione separata, che non poteva proseguire il versamento dei contributi volontari dell assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e in altre forme di previdenza obbligatoria, per il raggiungimento del requisito minimo contributivo fissato per il diritto a pensione. Con il regime attuale (art. 5 del Regolamento 282/1996) la possibilità della prosecuzione volontaria in altre forme di previdenza obbligatoria esiste quando, fermo restando l obbligo contributivo alla gestione separata, i soggetti risultano già autorizzati prima dell insorgenza dell obbligo assicurativo presso la gestione separata stessa e cioè prima del 30 giugno 1996 per coloro che erano già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie oppure pensionati; prima del 1 aprile 1996, per coloro che non erano iscritti a queste forme obbligatorie pensionistiche e non erano pensionati. Il comma 8 della legge cerca di rimediare parzialmente a favore di coloro che hanno ottenuto l autorizzazione ai versamenti contributivi volontari precedentemente al 1 marzo 2004. Ad essi, infatti, si applicano le disposizioni sul pensionamento di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega 243/04. Un esempio a sostegno della valutazione Un lavoratore iscritto alla gestione separata nel 1999 con 14 anni di contribuzione versata nella gestione generale lavoratori dipendenti (Ago), che dopo l iscrizione alla gestione separata intende fare versamenti volontari nell assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti, per il conseguimento del requisito minimo contributivo di 20 anni necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia: attualmente questa possibilità è preclusa; in base alla bozza di decreto legislativo il lavoratore potrà versare i contributi volontari nell Ago e acquisire il diritto alla pensione.

10 Le forme pensionistiche complementari e l utilizzo del TFR > Il Governo approverà due decreti: uno per la parte ordinamentale e l altro per quella scale > Per la de nizione dei decreti delegati la Cgil chiede una preventiva visione d insieme delle soluzioni, vista la genericità dei criteri indicati dalla legge > Le intenzioni di Maroni: varare i decreti entro giugno 2005, operativi da gennaio 2006 > Scontro tra le parti su chi decide la destinazione del TFR dei lavoratori che non hanno optato > Si prevede che le norme di completamento della vigilanza Covip sui fondi pensione entreranno nel decreto omnibus sulla liberalizzazione dell età pensionabile (scadenza prevista 6 ottobre 2005) Il Governo spera in un giro annuo di 7 miliardi di euro Alla vigilia di Natale il ministro Maroni formulava la previsione di una raccolta di 7 miliardi di euro annuali, allorché entrerà in funzione la normativa sulla previdenza integrativa e sul conferimento del TFR nei fondi pensione. Senza esito il primo incontro con le forze sociali, il prossimo entro febbraio-marzo. Entro aprile 2005 il tempo massimo con cesso da Maroni a sindacati e imprenditori Nella stessa occasione il Ministro ha affermato che gli incontri dovranno concludersi entro il mese di aprile 2005, per poter poi procedere a maggio con un confronto in sede governativa (per rimarcare la filosofia di questo governo, per cui le parti sociali esprimono esclusivamente pareri con valore puramente consultivo) e arrivare quindi al varo entro giugno. Da luglio 2005 decorreranno i sei mesi durante i quali il lavoratore dovrà dire se intenderà aderire o meno all utilizzo del suo TFR in un fondo integrativo di pensione. Successivamente entrerà in vigore l istituto del silenzio-assenso. L incontro con il Ministero del lavoro sulla previdenza complementare Maroni vorrebbe delegare al datore di lavoro la decisione sulla sorte del TFR dei lavoratori che non rispondono Già dall inizio dell anno le indiscrezioni provenienti sulla bozza predisposta dal ministero che prospettava l affidamento al datore di lavoro di scegliere dove versare il TFR dei propri dipendenti che non avessero optato (di restare nel vecchio regime oppure di aderire ad un fondo pensionistico complementare), avevano sollevato la decisa opposizione delle Confederazioni. Giudizio critico delle forze sociali sulle proposte avanzate sino ad ora dal Governo È quindi opportuno rammentare i punti essenziali dell incontro che le parti sociali hanno avuto con il Ministero (sottosegretario Alberto Brambilla) il 18 gennaio scorso. Una diversa proposta del Governo ai primi di marzo? > Sindacati e Associazioni datoriali hanno espresso un giudizio molto critico sulle soluzioni prospettate dal Ministero, in particolare sugli aspetti riguardanti: Le agevolazioni fiscali; La portabilità del contributo alle imprese; La scelta su dove destinare il TFR in caso di mancata pronuncia del lavoratore, trascorsi i sei mesi che precedono il silenzio-assenso. > Il sottosegretario ha chiesto alle parti sociali di presentare osservazioni scritte ed ha programmato la presentazione di un nuovo documento del Ministero tra fine febbraio e inizio marzo 2005. Schema di decreto legislativo in attuazione dell art. 1, comma 2/E, 2/E-2, 2/E-9, con i relativi riferimenti ai commi 1/C e da 41 a 44 della Legge 243/04 I decreti devono essere approvati dal Governo entro il 6 ottobre 2005 >> Circolare del Dipartimento welfare Cgil previdenza complementare del 19 gennaio 2005. >> Partecipanti: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi.

11 I principi cardine della Cgil sulla previdenza complementare Deve essere contrattata la destinazione del TFR dei lavoratori silenti Cautela nell utilizzo dei fondi istituiti dalle regioni Evitare commistioni tra previdenza pubblica e privata Senza oneri per le imprese > A parere della Cgil l attuazione dei principi direttivi posti dalla legge delega dovrà essere realizzata in coerenza con l attuale assetto dei fondi pensione e rispettare due principi cardine: La centralità del contratto collettivo nella individuazione delle forme complementari più adeguate ai diversi comparti produttivi e nella determinazione dei relativi flussi di finanziamento; La distinzione tra previdenza complementare collettiva e previdenza complementare individuale. > La Cgil ritiene inoltre necessario che le norme applicative sulla destinazione del TFR siano assolutamente chiare. In particolare: Nei casi di conferimento tacito (silenzio-assenso), la destinazione prioritaria dei flussi di TFR dei lavoratori silenti non può essere demandata ai datori di lavoro ma dovrà essere regolamentata dai soggetti che ai diversi livelli esercitano la contrattazione collettiva; L introduzione di nuove forme complementari, anche direttamente istituite dalle Regioni, non può determinare una vera e propria destrutturazione dell assetto complessivo del sistema (quindi eventualità da considerare con molta cautela e comunque da regolamentare tra le parti); Devono essere di carattere decisamente residuale le forme pensionistiche da istituire presso l Inps ed altri enti di previdenza obbligatoria (per evitare commistioni con la previdenza pubblica); La destinazione del TFR deve essere subordinata all assenza di oneri per le imprese, per assicurare la compatibilità economica della riforma con gli oneri già gravanti sul settore produttivo. Aspetti importanti trattati dalla Cgil nel proprio documento riguardano anche la disciplina contrattata tra le parti su contribuzione e destinazione dei contributi in caso di mobilità, nonché su informativa e trasparenza uniforme da parte delle varie tipologie di forme complementari. > Vedi d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 >> Non demandare al datore di lavoro >> Non destrutturate l assetto complessivo del sistema >> Utilizzo solo residuale di forme pensionistiche complementari presso Enti di previdenza pubblica >> Salvaguardare le compatibilità economi che per le imprese

12 La vigilanza sul settore della previdenza complementare Valutazioni del Cnel: vedi precedente scheda dell Osservatorio Previdenza (dicembre 2004) Anche per questa parte delegata al Governo il ministero prevede una sua inclusione in un decreto omnibus. È stato osservato che il provvedimento di delega conferma in capo alla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione le competenze attuali e, dall altro, amplia le stesse con quelle di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio al fine di tutelare l adesione consapevole dei soggetti interessati. Schema di decreto legislativo in attuazione dell art. 1, comma 2/H, con i relativi riferimenti ai commi 1/C e da 41 a 44 della Legge 243/04 Il decreto deve essere approvato dal Governo entro il 6 ottobre 2005 Per disabili e assistenze familiari le agevolazioni nell uso del part-time > Il decreto attuativo verrà forse contenuto nel decreto applicativo della riforma sulla liberalizzazione (sic) dell età pensionabile. > Dovrà essere regolamentato il riconoscimento di forme di contribuzione gurativa in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale- a favore di soggetti con disabilità riconosciuta oppure di coloro che assistono familiari conviventi disabili. (La disabilità deve essere riconosciuta ai sensi dell art.3, comma 3, della legge 5.2.1992, n.104) > Il decreto legislativo dovrà attuare il comma 2/R con i relativi riferimenti ai commi 1 e da 41 a 44 dell art. 1 della Legge 243/04. Il contributo di solidarietà a carico delle pensioni elevate > Anche per questo decreto legislativo delegato al Governo si prevede una sua inclusione nel decreto sull età pensionabile > Il decreto dovrà dare applicazione in via sperimentale - dal 1 Gennaio 2007 al 31 dicembre 2015 - ad un contributo di solidarietà nella misura del 4%, non deducibile dall imposta del reddito delle persone siche, a carico dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 25 volte l importo previsto dall art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 > All importo concorrono anche i trattamenti pensionistici integrativi

13 L istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali degli attivi previsto da art. 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, e succ. modificaz. articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo le modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 > Il Casellario costituisce l anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, > Il Casellario consente prioritariamente di: emettere l estratto conto contributivo annuale calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento. > Il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi: i dati delle denunce nominative relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all INAIL; le informazioni trasmesse dal Ministero dell interno relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari. > Le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo,. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati. I tempi di attuazione Sono già stati superati i termini fissati dalla legge per l istituzione del Casellario centrale. Il decreto legislativo che avrebbe dovuto regolamentare la creazione del Casellario degli attivi avrebbe dovuto essere promulgato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell Economia entro il 6 dicembre 2004. Entro il 6 aprile 2005 il Ministero del lavoro, con un apposito decreto, dovrà fornire direttive agli enti previdenziali per l individuazione del settore economico di appartenenza di aziende, lavoratori autonomi e parasubordinati, classificabili come datori di lavoro (sulla base dei criteri fissati dall art. 49 della legge 88/89) Schema di decreto legislativo in attuazione dell art. 1, commi 25 e 30, con i relativi riferi menti ai commi 24 e 27 della Legge 243/04 Codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie Modificazione clinica) dell Organizzazione mondiale della sanità

14 Le fasi attuative delle deleghe che risultano non ancora avviate Non risultano ancora avviate le fasi attuative delle seguenti deleghe: > Delega al Governo di adottare entro il 6 ottobre 2005 decreti legislativi per il riordino di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria. Obiettivo: maggiore funzionalità ed efficacia nell attività e complessiva, riduzione dei costi gestionali (comma 31). > Dall emamanzione dei decreti non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari (comma 33). > Entro 18 mesi dalla entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo può apportare disposizioni correttive e integrative (comma 49). > Decreti del Governo da adottare previo confronto con le OO.SS.: > I decreti riguardanti i commi 1, 2, 10, 11, 31, 32, 33 devono essere accompagnati da relazione tecnica e deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le OO.SS.. Infine devono essere trasmessi alle Camere per ottenere, entro 30 gg. i pareri delle Commissioni competenti (che potranno prorogare i tempi di 20 giorni) (comma 44). > Il Governo ha 30 gg. di tempo dall espressione dei pareri per decidere se conformarsi o no ai pareri delle Commissioni ed integrare il testo dei decreti (comma 45). Entro il 6 aprile 2006 il Governo dovrà adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale. Obiettivi: - modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all erogazione delle prestazioni, all attività amministrativa e finanziaria degli enti che gestiscono l assicurazione obbligatoria; - semplificare e razionalizzare le norme previdenziali per il settore agricolo. (comma 50) Entro il 6 gennaio 2006 lo schema di decreto deve essere trasmesso alle Camere. (comma 51) Entro il 15 febbraio 2006 le Commissioni parlamentari devono esprimere il loro parere. Entro il 5 aprile 2007 (un anno dalla entrata in vigore del decreto sul Testo unico) il Governo può adottare disposizioni correttive ed integrative. (comma 52) Per la predisposizione dello schema di decreto legislativo sul Testo unico, il Ministero del lavoro adotterà un decreto per la costituzione di un gruppo di lavoro composto al massimo da 5 esperti.