FiscoLavoro svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo 1 / 5
svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6944 del 7 aprile 2015. IL FATTO Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Avellino, ha rigettato la domanda promossa da un direttore generale verso la società per cui aveva svolto attività lavorativa in regime di distacco, volta ad ottenere l accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna della società, quale asserito datore di lavoro, al pagamento della somma di oltre 157 milioni di lire a titolo di trattamento retributivo corrispettivo delle mansioni svolte. In particolare, la Corte territoriale ha rigettato la domanda per insussistenza del rapporto lavorativo, per essere stata resa la prestazione in regime di distacco, a seguito di ordine di servizio del commissario regionale; la Corte ha infatti ravvisato tutti gli elementi propri del distacco ed in particolare l interesse del datore distaccante e la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante, ed ha invece ritenuto non necessario il consenso del dipendente al distacco. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, in particolare sostenendone l erroneità nella parte in cui ha ravvisato un interesse comune del distaccante e del distaccatario in relazione alla identità delle attività svolta ed essendo quella del distaccante attività in ambito territoriale diverso rispetto all ambito territoriale di attività del distaccatario. 2 / 5
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal dirigente. Sul punto, gli Ermellini richiamano i principi già affermati dalla Suprema Corte in ordine al distacco, in base ai quali la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all assunzione del lavoratore e l effettivo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Nel caso di specie, il distaccante si occupava della gestione dei trasporti extraurbani ed aveva interesse a prestazione del proprio dipendente resa in posizione dirigenziale presso soggetto che svolgeva attività di gestione dei servizi di trasporto urbano, che naturalmente con il primo doveva essere coordinato al meglio per la stessa efficacia dei trasporti extraurbani. La Corte territoriale ha dunque valutato correttamente che il rapporto di lavoro intercorreva tra il lavoratore e la società distaccante e che la prestazione resa presso la società distaccataria derivava da apposito provvedimento di distacco e non dunque da autonoma assunzione, così sussistendo tutti gli elementi del distacco, ed in particolare l interesse del distaccante e la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante. Da qui, dunque, il rigetto del ricorso. svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. 3 / 5
Nel caso le esigenze produttive lo richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l esecuzione di una determinata attività lavorativa. La riforma Biagi ha regolato il fenomeno distacco nel settore privato. Per potere ricorrere all istituto del distacco deve esiste un interesse produttivo temporaneo del datore di lavoro distaccante che deve permanere per tutto il periodo di durata del distacco. Il concetto di interesse è molto ampio, per cui il distacco è legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante. Il distacco rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro e non necessita di condizioni e requisiti, tranne che nelle due seguenti ipotesi: - è necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto; - se il distacco comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una unità lavorativa che dista oltre 50 km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Nell ipotesi di distacco, il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. Il datore di lavoro può: - sostituire il lavoratore distaccato con un altro lavoratore assunto a tempo determinato; - richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato un rimborso delle spese sostenute a seguito del distacco (rimborso che non può superare il costo effettivamente sostenuto). La circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro ha stabilito che il concetto di temporaneità coincide con quello di non definibilità, pertanto non sono stati stabiliti dei tempi massimi di durata del distacco, la durata del distacco 4 / 5
dipende dalla persistenza dell interesse del distaccante. Non si applica nell ipotesi del distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina del trasferime nto. Per quanto sopra riportato, viene legittimata la prassi di distacco all interno dei gruppi di impresa. Il trattamento economico e normativo rimane a carico del datore di lavoro distaccante. La contribuzione Inail è calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato. Il distacco va poi distinto dalla somministrazione. La differenza è solo nel tipo di interesse del distaccante che viene soddisfatto tramite i due istituti. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l interesse a buon andamento della società controllata o partecipata. Infine, qualora il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, il lavoratore interessato può richiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario e tutti i pagamenti effettuati dal distaccante a titolo retributivo e previdenziale valgono a liberare il distaccatario dal debito nei confronti del lavoratore. Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype 5 / 5