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Settore Ambiente PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE AMBIENTE Ufficio Energia Protocollo di intesa fra la Provincia di Brescia e le Associazioni imprenditoriali riconosciute, le Associazioni tecniche di settore ed i Manutentori di impianti termici, per l attività di manutenzione degli impianti termici di potenza inferiore e superiore ai 35 kw sul territorio di competenza (comuni con meno di 40.000 abitanti). Premesso che: - il D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4 della Legge 10/91, prevede all art. 11, comma 4, (così come modificato dall art. 8 del DPR n. 551/99), l obbligo di affidare dette operazioni di manutenzione a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti indicati dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i.; - il DPR 551/99 e s.m.i. all art. 8 comma 4-bis prevede, per gli impianti con potenza nominale inferiore ai 35 kw, che il rapporto di controllo tecnico debba essere redatto e sottoscritto dal Manutentore secondo l Allegato H al predetto decreto, modificato in Allegato G dal d.lgs. n. 192/05 e s.m.i.; - il DPR 551/99 succitato prevede per gli impianti con potenzialità inferiore ai 35 kw la possibilità di dichiarare l avvenuta manutenzione mediante autocertificazione ; - il d.lgs. 192/05, così come modificato dal d.lgs. 311/2006, prevede per gli impianti con potenza nominale superiore ai 35 kw, che il rapporto di controllo tecnico debba essere redatto e sottoscritto dal Manutentore secondo l Allegato F al predetto decreto; - tale decreto ha reso obbligatoria sia per gli impianti aventi potenza nominale inferiore ai 35 kw che per quelli aventi potenza nominale superiore ai 35 kw la trasmissione all Ente competente (Provincia o Comune) della dichiarazione di avvenuta manutenzione con le modalità e le scadenze temporali di cui all allegato L commi 14 e 15 dello stesso decreto; - l allegato II del d.lgs. 115/2008 e s.m.i. definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia tra i quali rientra l indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli impianti nonché l esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare l esercizio e la manutenzione degli stessi nel rispetto delle norme vigenti in materia [lettere i) ed l)]; - la Regione Lombardia con la d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011 avente come oggetto Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici nel territorio regionale ha sostituito il documento approvato con la deliberazione n. 8355 del 05.11.2008, modificando ed aggiornando le deliberazioni n. 5117 del 18.07.2007, n. 6033 del 05/12/2007 e n. 6303 del 21/12/2007; - la normativa regionale succitata regolamenta le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici valide esclusivamente per il territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale vigente ed in particolare 1

della L. n. 10/1991, del D.P.R. n. 412/1993 (modificato ed integrato dal D.P.R n. 551/1999), del d.lgs. n. 192/2005 (come modificato dal d.lgs. n. 311/2006), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.P.R. 59/2009 e del d.lgs. 28/2011e s.m.i.; - con le disposizioni regionali sopra citate è stato recepito il sistema della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all art. 9 ed all allegato L del d.lgs. n. 192/05 e s.m.i., intesa come la trasmissione obbligatoria in formato cartaceo nonché in via telematica ai CAIT oppure, ove previsto, all Ente locale competente del Rapporto di Controllo Tecnico (allegato G ed F), redatto dal Manutentore, corredato del contributo economico (BOLLINO VERDE) a supporto e copertura dei costi delle ispezioni, trasmissione che relativamente al formato cartaceo deve essere accompagnata da apposita distinta come da modello C allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18.06.2009 e s.m.i.; - la dichiarazione di avvenuta manutenzione, obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio ha validità per le due stagioni termiche a partire dal 1 agosto successivo alla data della manutenzione; - la stagione termica convenzionalmente inizia il 1 agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell anno successivo, fermo restando che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale; - la dichiarazione di avvenuta manutenzione, quindi, deve obbligatoriamente essere trasmessa all Ente locale competente in forma cartacea e previa informatizzazione sul CURIT entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione, dai manutentori, nel caso di impianti termici di potenza inferiore ai 35 kw, e dal terzo responsabile o, ove questo manchi dall amministratore di condominio, o in loro assenza dal manutentore, per quelli di potenza uguale o superiore ai 35 Kw; - i manutentori che hanno delegato i CAIT al servizio di caricamento dati nel C.U.R.I.T. non devono trasmettere le dichiarazioni di avvenuta manutenzione all Ente locale competente. Tali dichiarazioni vengono inserite nel C.U.R.I.T. dai CAIT entro i termini e con le modalità disposte dall art. 12.1 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011 e l Ente locale competente può, comunque, richiederle ai CAIT con le modalità stabilite all art 12.2 della d.g.r. sopra menzionata; - gli impianti di nuova installazione sono da considerarsi dichiarati per le due stagioni termiche successive alla data della prima accensione, previo invio all Ente locale competente della scheda identificativa entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuto il collaudo, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all attivazione dell impianto da parte dell installatore. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensione, l obbligo di invio delle schede identificative all Ente Locale competente rimane a carico della ditta installatrice. L esenzione dalla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per le successive due stagioni termiche è ammessa se la prima accensione dei nuovi impianti avviene entro sei mesi dalla data di installazione del generatore; - con la d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011 in attuazione della L.R. 3/2011 al fine di ripartire in maniera equa ed uniforme gli oneri per la gestione dell intero sistema per il controllo degli impianti termici, Regione Lombardia ha stabilito che a partire dal 1 agosto 2012 le manutenzioni eseguite e soggette alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione siano soggette alla corresponsione del contributo per l Ente Locale determinato unitariamente a livello regionale sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l impianto; - con nota del 02.02.2009, registrata al P.G. Provinciale n. 0014390, veniva istituito il tavolo tecnico di consultazione, informazione e stesura di linee guida tecniche/operative in materia di controllo degli impianti termici costituito dall Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia di Brescia, da sei esperti individuati tra gli ispettori che operano per la stessa Provincia di Brescia e da due rappresentanti per ogni associazione imprenditoriale riconosciuta e per ogni associazione tecnica di settore che aveva stipulato con la Provincia il Protocollo d intesa per l'attività di manutenzione degli impianti termici di potenza inferiore ai 35 kw sul territorio di competenza (comuni con meno di 40.000 abitanti) relativo al biennio 2008 2010; 2

- durante le riunioni del tavolo tecnico sopra menzionato dei mesi di febbraio e giugno 2012 veniva deciso sia di continuare ad avvalersi per la distribuzione e la vendita delle etichette di validazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti termici delle Associazioni facenti parte del medesimo tavolo tecnico sia di utilizzare, alla luce delle nuove tariffe introdotte dalla Regione Lombardia, per il contributo all ente locale competente 5 TIPOLOGIE DI BOLLINI VERDI, secondo quanto riportato al successivo articolo 3; Ritenuto opportuno mantenere un fattivo rapporto di collaborazione con i Manutentori degli impianti termici attraverso le Associazioni di Categoria e le Associazioni tecniche di settore per garantire un adeguata manutenzione degli impianti termici finalizzata al risparmio energetico nonché di riflesso una maggiore sicurezza degli stessi a tutela della cittadinanza. TUTTO CIÒ PREMESSO TRA La Provincia di Brescia (di seguito denominata semplicemente Provincia), qui rappresentata da Riccardo Maria Davini, nato a Brescia l 08.09.1962, in qualità di Direttore del Settore Ambiente, qui agente per conto e nell interesse della medesima Le Associazioni Imprenditoriali riconosciute di seguito indicate: E - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, con sede in Brescia Via Cefalonia, 66; - CONFARTIGIANATO IMPRESE UNIONE DI BRESCIA, con sede in Brescia Via Orzinuovi, 28; - C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO, con sede in Brescia Via Orzinuovi, 3; - ASSOPADANA, con sede a Brescia Via Lecco, 5; - APINDUSTRIA associazione per l industria di Brescia, con sede in Brescia Via Lippi, 30; - ASSISTAL associazione nazionale costruttori di impianti, con sede a Milano Viale F. Restelli, 3; Le Associazioni Tecniche di settore di seguito indicate: - ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI, con sede in Brescia Via Cuzzetti, 15; - ASSOCIAZIONE BRESCIANA CALDAISTI, con sede in Brescia Via Vannucci, 24; - I MANUTENTORI non aderenti ad Associazioni che sottoscriveranno il presente protocollo d intesa, Art. 1 SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 (Finalità) Il presente Protocollo di Intesa ha l obiettivo principale di favorire la collaborazione fra la Provincia di Brescia e le Ditte abilitate, sia singole sia facenti parte delle associazioni sopra menzionate, per la manutenzione degli impianti di riscaldamento di potenza nominale sia inferiore che superiore ai 35 kw, attraverso la dichiarazione di avvenuta manutenzione validata con l etichetta denominata Bollino 3

Verde così come stabilito dalla Regione Lombardia con la deliberazione n. 5117 del 18.07.2007, come modificata ed integrata con le dd.g.r. n. 6033 del 05/12/2007, n. 6303 del 21/12/2007 e n. 2601 del 30/11/2011. Art. 3 (Competenze ed obblighi della Provincia) La Provincia predisporrà apposite etichette denominate bollino verde, da apporre sul rapporto di controllo tecnico (allegato G o F) predisposto dal manutentore, in modo tale da validare lo stesso come dichiarazione di avvenuta manutenzione. L importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione da corrispondere al manutentore varia a seconda della potenza nominale al focolare complessiva dell impianto, come di seguito riportato: Potenza impianto Quota spettante alla Provincia Bollini Verdi da utilizzare sull allegato G o F Sconto riconosciuto alle Associazioni per bollino venduto < 35 kw 7,00 1 bollino da 7,00 da 35 a 50 kw 14,00 1 bollino 14,00 da 50,1 a 116,3 kw da 116,4 a 350 kw 80,00 1 bollino da 80,00 140,00 1 bollino da 140,00 > 350 kw 190,00 1 bollino 190,00 0,15 0,30 1,00 1,50 2,00 Le etichette autoadesive saranno distribuite dall ufficio energia ed impianti termici previo appuntamento. Le etichette autoadesive denominate Bollino Verde, fornite dalla Provincia alle Associazioni aderenti al presente protocollo di intesa, saranno pagate dalle stesse secondo le modalità definite al successivo articolo 5. L etichetta autoadesiva (bollino verde) è composta da n. 3 (tre) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; le matrici devono essere poste dal Manutentore: - sulla copia del rapporto di controllo tecnico (allegato G o F) che rimane all utente, da conservare con il libretto di impianto/centrale; - sulla copia che verrà poi trasmessa in via telematica al C.U.R.I.T. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici), anche attraverso i C.A.I.T. (Centri di Assistenza Impianti Termici); - sulla copia che rimane al Manutentore. La Provincia si impegna a fornire, rendere pubblico e costantemente aggiornato con cadenza almeno bimestrale l elenco dei Manutentori che hanno sottoscritto il presente protocollo di intesa. 4

La pubblicazione dell elenco avverrà principalmente attraverso l uso di strumenti informatici e comunque sulla pagina Web provinciale appositamente predisposta. La Provincia si impegna, altresì, a pubblicizzare al massimo i contenuti del presente protocollo d intesa anche attraverso il sito Internet della Provincia di Brescia. La Provincia, infine, si impegna sia a favorire, attraverso riunioni di regola mensili del tavolo tecnico citato in premessa, un costante interscambio di informazioni tra gli Ispettori provinciali, le Associazioni ed i singoli Manutentori firmatari del presente protocollo d intesa, sia a rendere note a tutti gli Ispettori provinciali le direttive tecniche e procedurali decise dal tavolo tecnico. La Provincia di Brescia mette a disposizione delle Associazioni i Bollini Verdi in conto vendita ossia senza richiedere pagamento preventivo. La Provincia riconoscerà alle Associazioni firmatarie del presente protocollo, a fronte delle attività di vendita e distribuzione dei bollini verdi, uno sconto il cui importo è riportato nella tabella di pagina 4. Tale riconoscimento avverrà all atto del pagamento dei bollini venduti dalle Associazioni. La Provincia, infine, in collaborazione con le Associazioni firmatarie del presente Protocollo predisporrà un questionario per la verifica della soddisfazione degli utenti che si sono avvalsi di manutentori convenzionati e renderà pubblici i risultati alle Associazioni firmatarie del Protocollo d Intesa, allo scopo di poter monitorare ed eventualmente migliorare le modalità operative dei manutentori convenzionati. Art. 4 (Obblighi del Manutentore) 1. I Manutentori che aderiscono al presente protocollo d intesa per mezzo delle Associazioni di categoria hanno l obbligo di: - sottoscrivere, presso le Associazioni di categoria, la richiesta di adesione al presente protocollo d intesa, redatta secondo il modello riportato all Allegato 1; - ritirare presso le sedi di tali Associazioni, secondo le modalità definite dalle stesse, i Bollini Verdi per la validazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione; - effettuare le operazioni di controllo e manutenzione secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011, conformemente, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw, all allegato 3 del presente protocollo; - adottare il libretto di impianto/centrale previsto dal decreto 17 marzo 2003 n. 60, così come indicato all art. 13.1 e 13.2 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011; - effettuare, per le parti di competenza, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011, la compilazione e l aggiornamento del libretto di impianto/centrale in occasione delle manutenzioni periodiche e degli interventi straordinari; - compilare in ogni sua parte con caratteri in stampatello ed in modo leggibile e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011; - informare il cliente dell obbligo della validazione del rapporto di controllo tecnico come dichiarazione di avvenuta manutenzione con il Bollino Verde, il cui costo verrà rimborsato dall utente al Manutentore secondo gli importi indicati nella tabella di cui all articolo 3 del presente protocollo; - consegnare le dichiarazioni di avvenuta manutenzione per l inserimento in via telematica, sottoscritte e timbrate dal singolo Manutentore e controfirmate dall utente, secondo le modalità che verranno concordate con l Associazione firmataria del presente accordo e che ha istituito il CAIT, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011. All atto della consegna delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione all Associazione firmataria del presente accordo e che ha istituito il CAIT, nel caso in cui 5

siano presenti dichiarazioni recanti prescrizioni, le stesse dovranno essere opportunamente segnalate al fine di una loro gestione immediata; - trasmettere alla Provincia di Brescia, attraverso le strutture dei CAIT, anche in via telematica tramite il C.U.R.I.T. la comunicazione della nomina, revoca e dimissioni di Terzo responsabile dell impianto secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011. 2. I Manutentori che aderiscono autonomamente al presente protocollo d intesa hanno l obbligo di: - sottoscrivere presso l Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia di Brescia (solitamente ogni martedì mattina) la richiesta di adesione al presente protocollo d intesa, redatta secondo il modello riportato all Allegato 1; - ritirare i Bollini Verdi per la validazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, secondo le modalità definite dalle Associazioni firmatarie del protocollo, presso le sedi delle stesse presentando copia del protocollo d intesa sottoscritto con la Provincia; - effettuare le operazioni di controllo e manutenzione secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011, conformemente, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw all allegato 3 del presente protocollo; - adottare il libretto di impianto/centrale previsto dal decreto 17 marzo 2003 n. 60, così come indicato all art. 13.1 e 13.2 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011; - effettuare, per le parti di competenza, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011 la compilazione e l aggiornamento del libretto di impianto/centrale in occasione delle manutenzioni periodiche e degli interventi straordinari; - compilare in ogni sua parte con caratteri in stampatello ed in modo leggibile e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011; - informare il cliente dell obbligo della validazione del rapporto di controllo tecnico come dichiarazione di avvenuta manutenzione con il Bollino Verde, il cui costo verrà rimborsato dall utente al Manutentore secondo gli importi indicati nella tabella di cui all articolo 3 del presente protocollo; - inserire nel Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, le informazioni contenute nelle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, entro i termini e con le modalità disposte dall art. 12 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011; - consegnare all Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia di Brescia gli allegati G ed F e le schede identificative dell impianto, inseriti nel C.U.R.I.T., allegando (per la consegna degli allegati G ed F) la distinta di consegna emessa dal C.U.R.I.T. (come da modello C allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18.06.2009 e s.m.i.), una volta registrati i dati. All atto della consegna, nel caso in cui siano presenti dichiarazioni recanti prescrizioni, le stesse dovranno essere opportunamente segnalate al fine di una loro gestione immediata, si precisa a tal proposito che il C.U.R.I.T. genera distinte separate per impianti a norma ed impianti che presentano prescrizioni. L Amministrazione Provinciale, non effettuerà il ritiro delle dichiarazioni non presenti sulla distinta e/o compilate parzialmente fatta eccezione per quegli allegati G o F che, nel campo osservazioni, riportano la dicitura Il cliente rifiuta l etichetta ai sensi dell art. 12 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011. La versione cartacea dei moduli G ed F che presentano tale dicitura dovrà essere consegnata alla Provincia di Brescia senza provvedere alla trasmissione telematica tramite C.U.R.I.T. utilizzando il modello O allegato al d.d.u.o. n. 6104 del 18 giugno 2009 e s.m.i.. Qualora gli allegati G ed F non fossero compilati in ogni loro parte, come previsto dall art. 12.3 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011, gli stessi non verranno considerati come dichiarazione. L ufficio preposto si riserva di comunicare alle associazioni firmatarie del presente protocollo di sospendere la fornitura di altre etichette fino alla consegna regolare dei moduli contestati. La Provincia valuterà la corrispondenza tra la Distinta inviata e le dichiarazioni consegnate e rilascerà alla ditta apposita ricevuta; 6

- trasmettere alla Provincia di Brescia previa informatizzazione sul C.U.R.I.T. la comunicazione della nomina, revoca e dimissioni di Terzo responsabile dell impianto secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011. 3. I Bollini Verdi non utilizzati non sono rimborsabili, ma potranno unicamente essere sostituiti con bollini di nuova emissione. Le Associazioni potranno ritirare presso la Provincia un numero di bollini non superiore a 5.000 per volta per quelli di importo pari a 7,00 mentre per i rimanenti importi un numero di bollini non superiore a 2000 per volta. I Manutentori che aderiranno autonomamente al presente protocollo di intesa saranno informati dalla Provincia di tutte le direttive tecniche e procedurali decise durante le riunioni (di regola mensili) del tavolo tecnico sopra menzionato. Si fa presente, altresì, che verranno condotte verifiche, anche a campione, sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni ed operanti direttamente sul portale CURIT. Art. 5 (Obblighi delle Associazioni di Categoria) Le Associazioni hanno l obbligo di: - fornire ogni 60 giorni i nuovi nominativi di tutte le Ditte associate da inserire nell elenco provinciale dei Manutentori abilitati al rilascio del bollino verde. L elenco aggiornato dei manutentori verrà pubblicato sul sito della Provincia, in formato excel; - fornire alle Ditte associate che sottoscriveranno autonomamente il protocollo di intesa con la Provincia ed ai manutentori non associati solo i Bollini Verdi secondo le modalità definite dalle stesse associazioni e previa presentazione di una copia del protocollo d intesa sottoscritto con la Provincia; - ritirare presso l ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia previo appuntamento i Bollini Verdi, presentando richiesta di cui all Allegato 2. I legali rappresentanti delle associazioni firmatarie del presente protocollo d intesa potranno delegare altri soggetti al ritiro delle etichette previa delega all atto della stipula del protocollo o successivo invio a mezzo fax (su carta intestata) o posta elettronica certificata; - inviare alla Provincia entro 60gg. l elenco dei bollini verdi venduti ai Manutentori associati e non; - effettuare il pagamento del venduto alla Provincia ogni 60 gg. fine mese dal primo ritiro dei bollini verdi con bonifico bancario indicando nella causale pagamento bollini verdi venduti ; - inserire nel Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici attraverso le strutture dei CAIT, le informazioni contenute nelle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, entro i termini e con le modalità disposte dall art. 12 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011; - consegnare all Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia di Brescia gli allegati G ed F non validati come dichiarazione di avvenuta manutenzione a causa del rifiuto del responsabile dell impianto di corrispondere il contributo a carico dell Ente locale competente riportando la dicitura Il cliente rifiuta l etichetta ai sensi dell art. 12 della d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011 e s.m.i. ed utilizzando il modello O allegato al d.d.u.o. n. 6104 del 18 giugno 2009 e s.m.i.. - promuovere corsi di aggiornamento tecnico/normativo consentendo la partecipazione anche ai manutentori non associati; - trasmettere alla Provincia di Brescia, attraverso le strutture dei CAIT, anche in via telematica tramite il C.U.R.I.T. la comunicazione della nomina, revoca e dimissioni di Terzo responsabile dell impianto secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011. 7

Nell ambito del protocollo di intesa, le Associazioni manterranno contatti costanti con l Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia, nominando propri responsabili, al fine di garantire il corretto andamento delle attività oggetto dell intesa; a tale proposito, verranno condotte verifiche, anche a campione, sui requisiti dei soggetti inclusi nell elenco di cui all art. 3. Ad ogni associazione di categoria verrà attribuita una password per registrare sul CURIT i bollini verdi acquistati e venduti senza che per l inserimento di questi dati venga corrisposto alcun contributo economico. Art. 6 (Durata e rinnovo) La presente intesa è efficace dalla data di sottoscrizione e fino al 31.07.2014 e potrà essere rinnovata, con provvedimento da adottarsi nelle forme di legge previo invio alla Provincia di Brescia della seguente documentazione: - elenco degli operatori e della strumentazione di proprietà in uso con ultima data di taratura degli strumenti. I suddetti documenti dovranno essere presentati all atto della stipula del Protocollo ed a ogni rinnovo dello stesso. Art. 7 (Facoltà di recesso) La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo nei confronti del soggetto firmatario che non adempia agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo procedendo altresì all applicazione delle sanzioni previste dalla d.g.r. n. 2601 del 30.11.2011. Allegati: Sono allegati al presente protocollo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 1. modulo di adesione al Protocollo d Intesa; 2. modulo di richiesta Bollini Verdi Associazioni; 3. contratto tipo di manutenzione. Brescia lì, IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (TIMBRO E FIRMA) LA PROVINCIA DI BRESCIA (DOTT. RICCARDO M.DAVINI) SINGOLO MANUTENTORE (TIMBRO E FIRMA) 8