COMUNE DI BRESCELLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ISCRIZIONE ANAGRAFICA da presentare dopo tre mesi dall ingresso in Italia per una permanenza ulteriore sul territorio italiano, da parte di: - CITTADINO STRANIERO U.E. - FAMILIARE COMUNITARIO DI CITTADINO STRANIERO U.E. - FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DI CITTADINO STRANIERO U.E. I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtestein (paesi dello Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino sono equiparati ai cittadini dell Unione Europea agli effetti del Decreto in oggetto. Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di lavoro Si procede se il richiedente è in possesso dei seguenti documenti: - documentazione attestante l attività lavorativa esercitata: se lavoratore subordinato: l ultima busta paga (recente)o ricevuta di versamento dei contributi INPS, ovvero il contratto di lavoro con ricevuta di avvenuta comunicazione al CIP (centro per l impiego) - in caso di contratti a tempo determinato, può essere necessario anche produrre la dichiarazione del datore di lavoro che dimostra che il soggetto lavora al momento della richiesta di iscrizione anagrafica con copia documento d identità del datore di lavoro; se lavoratore autonomo: certificato di iscrizione alla CCIAA, ovvero, attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la libera professione sarà necessaria la dimostrazione dell iscrizione all Albo professionale. Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di studio o di formazione professionale Si procede se il richiedente è in possesso dei seguenti documenti: - documentazione che attesti l iscrizione ad un istituto pubblico o privato riconosciuto che attesti la frequenza da parte del cittadino di un corso di studi o di formazione (la verifica può essere richiesta al CSA (ex Provveditorato); - autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ai sensi dell art..9 c. 3 lett. b) del D.Lgs 30/2007 così come modificato dal D.Lgs. n.160 del 03.10.2008 in vigore dal 5.11.2008 (nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente). L importo individuale annuo dell assegno sociale riportato in tabella è aggiornato per l anno 2015. 1
Richiedente - 5.830,76 annui - 485 mensili - 1 familiare - 8.746,14 annui - 2 familiari - 11.661,52 annuali - 3 familiari - 14.576,90 annuali - - 4 familiari - 17.492,28 annuali - 2 o più minori di 14 anni - 11.6661,52 annuali - 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,90 annuali - documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti Cittadino comunitario che soggiorna senza svolgere attività lavorativa o di studio/formazione Si procede se il richiedente è in possesso dei seguenti documenti: - autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (vedi tabella sopra) - documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti Familiare di cittadino dell Unione (con autonomo diritto di soggiorno per motivi di lavoro) con cittadinanza di uno Stato membro - documento originale che attesti la qualità di familiare tradotto in italiano e legalizzato; - eventuale autodichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico; - esibizione dell attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno (se residente in altro Comune) Familiare di cittadino dell Unione ( con autonomo diritto di soggiorno per motivi i studio/formazione o disponibilità economica) con cittadinanza di uno Stato membro - documento d identità e codice fiscale; - esibizione dell attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno (se residente in altro Comune) - autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per il mantenimento di se stesso e dei familiari a carico (vedi tabella sopra); 2
- documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti Familiare di cittadino dell Unione ( con autonomo diritto di soggiorno per motivi di lavoro) non avente cittadinanza di uno Stato membro - passaporto e visto d ingresso * se non titolare di autonomo diritto di soggiorno deve chiedere il rilascio del visto d ingresso per residenza elettiva ; - documento originale che attesti la qualità di familiare tradotto in italiano e legalizzato; - eventuale dichiarazione sostitutiva (ai sensi art.46 T.U. 445) che attesti la qualità di familiare a carico; - esibizione dell attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare comunitario avente un autonomo diritto di soggiorno (se residente in altro Comune); - carta di soggiorno di familiare di cittadino U.E. o ricevuta della richiesta alla Questura Familiare di cittadino dell Unione ( con autonomo diritto di soggiorno per motivi di studio/formazione o disponibilità economica) non avente cittadinanza di uno Stato membro - passaporto e visto d ingresso * se non titolare di autonomo diritto di soggiorno deve chiedere il rilascio del visto d ingresso per residenza elettiva ; - esibizione dell attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno (se residente in altro Comune) - autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per il mantenimento di se stesso e dei familiari a carico (vedi tabella sopra); - documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti - carta di soggiorno di familiare di cittadino U.E. o ricevuta della richiesta alla Questura DISPOSIZIONI GENERALI: 1. cittadini comunitari già iscritti in anagrafe senza carta di soggiorno: con Circ. del Ministero n.38/2006 era stato disposto, ai fini anagrafici, che l iscrizione all anagrafe per i cittadini U.E. avvenisse senza l esibizione della carta di soggiorno, per cui: tutti coloro che sono iscritti all anagrafe per tale disposizione, e all entrata in vigore del decreto in oggetto non sono ancora in possesso del titolo stesso dovranno rivolgersi all ufficio anagrafe con la ricevuta della domanda di carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto. coloro invece non avessero la ricevuta della richiesta della carta di soggiorno (perché non hanno mai prodotto l istanza alla Questura) dovranno produrre la documentazione prevista dal decreto atta dimostrare il possesso dei requisiti per il soggiorno. 3
IN ENTRAMBI I CASI SOPRA PREVISTI L INIZIATIVA DI INTEGRARELA PROPRIA ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEVE ESSERE DEGLI STESSI INTERESSATI, nulla compete all Uff. anagrafe per sua iniziativa. 2. cittadini che hanno richiesto l iscrizione anagrafica prima del 11 aprile, con procedimento non ancora concluso: se questi hanno fatto richiesta di carta di soggiorno dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all autodichiarzioni delle condizioni di soggiorno se essi non hanno fatto richiesta della carta di soggiorno dovranno esibire la documentazione indicata dal decreto. CONCETTO DI FAMILIARE (ai sensi art.2 del D.Lgs.30/2007) Ai intende familiare di cittadino U.E. il coniuge, il discendente (figlio) proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l ascendente in linea retta (genitori, nonni, ecc..), a carico, proprio o del coniuge (suoceri) a prescindere dal grado di parentela. ALTRI FAMILIARI NON COMPRESI nell art. 2 di cui sopra ( ma previsti dall art.3 del D.Lgs) Sono da considerarsi altri familiari del cittadino U.E. quelli a carico o conviventi nel paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, e il patner (di entrambi i sessi) con cui il cittadino dell U.E. abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell Unione ( esempio i DICO Spagnoli, le convivenze registrate degli Olandesi). A dimostrazione di ciò i familiari sopra indicati devono produrre: 1. documentazione dello Stato del cittadino dalla quale risulti il rapporto di parentela o la relazione stabile, registrata nel medesimo stato; 2. autodichiarazione del cittadino della qualità di familiare a carico o convivente, o della sussistenza dei gravi motivi di salute che impongono l assistenza personale da parte del cittadino dell Unione avente autonomo diritto di soggiorno; 3. assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; 4. autodichiarazione del cittadino dell Unione della disponibilità delle risorse sufficienti per sé e proprio familiare o convivente ( modello autocertificazione previsto dalla Circ. n.45) Per i familiari non appartenenti a Paesi dell Unione Europea, rientranti nella categoria prevista dall art. 3 non titolari di un autonomo diritto di soggiorno, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, per cui il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva. MINORI COMUNITARI NON ACCOMPAGNANTI Per i minori comunitari non accompagnati si può procedere all iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l affidamento o la tutela: per cui la domanda di residenza per i minori sarà prodotta dal tutore o dall affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale del minori. ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER MOTIVI RELIGIOSI Chi richiede l iscrizione anagrafica per motivi religiosi deve presentare dichiarazione del responsabile della comunità religiosa in Italia attestante la natura dell incarico ricoperto, 4
l assunzione da parte della comunità stessa dell onere di vitto e all alloggio per il soggetto, vistato dalla Curia vescovile o equivalente Autorità religiosa presente in Italia. SPESE SANITARIE il lavoratore cittadino dell unione con autonomo diritto di soggiorno e i suoi familiari hanno la regolare copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale; invece i cittadini dell Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio, o di formazione professionale o altro, nonché i loro familiari, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale di durata almeno annua, o pari al corso di studi o di formazione ( se inferiore all anno). I modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37, eventualmente presentati dai cittadini dell Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell iscrizione anagrafica. Al contrario la tessera sanitaria europea TEAM rilasciata dal paese di provenienza non sostituisce la polizza assicurativa. Gli studenti extra-comunitari, possono ottenere l iscrizione al Servizio sanitario Nazionale pagando 149,77 (annui): al momento dell iscrizione anagrafica, in questo caso, e sufficiente l esibizione della documentazione rilasciata dall Azienda USL. Per ulteriori e maggiori dettagli si invitano gli interessati a visitare il sito del Ministero della Salute il quale riporta le istruzioni sulle modalità di iscrizione dei cittadini stranieri ai servizi sanitari in Italia, utili per l iscrizione anche all anagrafe. LAVORATORI STAGIONALI I lavoratori stagionali che permangono sul territorio nazionale limitatamente al periodo di svolgimento della propria attività lavorativa possono richiedere l iscrizione allo schedario della popolazione temporanea, per un periodo massimo pari ad un anno. Esso dovrà essere cancellato, anche d ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione, per essere poi iscritto all anagrafe della popolazione residente dimostrando i requisiti di residenza e quelli previsti dal D.Lgs. 30/2007. MATURAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di cinque anni sul territorio nazionale: nel considerare tale periodo va computato anche il soggiorno regolare precedente all entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007 ( anche per i cittadini neo-comunitari). Come data di decorrenza dei 5 anni si deve considerare la data di inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta ) già posseduti dall interessato (come da direttiva ministeriale del 18.7.2007). NON E QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE L ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN COMUNI DEL TERRITORIO ITALIANO PER ALMENO 5 ANNI. Tale titolo esonera l interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007 per il riconoscimento del diritto di soggiorno, trattandosi ormai di un diritto acquisito. Si possono verificare 2 casi: coloro che sono iscritti in anagrafe titolari di regolare carta o permesso di soggiorno come disposto dalla vecchia disciplina, attualmente scaduti, qualora non avessero già maturato il diritto di soggiorno permanente, devono produrre all ufficio anagrafe i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti previsto dal decreto 30/2007; qualora il cittadino dell Unione che ha un titolo di soggiorno in corso di validità, chieda l iscrizione anagrafica, nei suoi confronti si procederà solo alla verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti per il soggiorno è già dimostrato dal possesso del titolo di soggiorno ancora valido 5
MANCANZA DEI REQUISITI DI SOGGIORNO Qualora nell ambito del procedimento d iscrizione anagrafica si constati che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è da adottare un provvedimento di rifiuto della iscrizione anagrafica, contro il quale l interessato può fare ricorso al Tribunale ai sensi dell art.8 del D.Lgs. 30/2007. ALTRI CASI DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA: vedere specifici riferimenti normativi NUMERI UTILI: Sportello Unico per l Immigrazione di Reggio E.: tel. 0522/458432 Centro per l Impiego di Guastalla (CIP): tel. 0522/835240 L UFFICIO ANAGRAFE 6