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Serie dei Trttti Europei - n 120 Convenzione europe sull violenz e i disordini degli spetttori durnte le mnifestzioni sportive, segntmente nelle prtite di clcio Strsurgo, 19 gosto 1985 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Gli Stti memri del Consiglio d Europ e gli ltri Stti prte nell Convenzione culturle europe, firmtri dell presente Convenzione, Considerto che lo scopo del Consiglio d Europ è di tture un più strett unione tr i suoi Memri; Preoccupti dll violenz e di disordini degli spetttori durnte le mnifestzioni sportive, segntmente nelle prtite di clcio, e dlle conseguenze che ne derivno; Conspevoli che tle prolem mincci i principi snciti dll Risoluzione (76) 41 del Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ, not come l «Crt europe dello sport per tutti»; Sottolinendo l importnte contriuto che lo sport e, in prticolre, le prtite di clcio tr le squdre nzionli e locli degli Stti europei, in virtù dell loro frequenz, recno ll comprensione internzionle; Considerto che si le utorità puliche si le orgnizzzioni sportive indipendenti hnno responsilità distinte m complementri nell lott contro l violenz e i disordini degli spetttori, tenuto conto che le orgnizzzioni sportive hnno nche responsilità in mteri di sicurezz e che, in specil modo, devono grntire il normle svolgimento delle mnifestzioni orgnizzte; considerto perltro che le stesse devono tl fine ccomunre gli sforzi tutti i livelli; Considerto che l violenz è un fenomeno socile di ttulità e di vst portt, le cui origini sono sostnzilmente estrnee llo sport, e che lo sport è spesso tetro di mnifestzioni di violenz; Risoluti cooperre e intrprendere zioni comuni llo scopo di prevenire e controllre l violenz e i disordini degli spetttori durnte le mnifestzioni sportive, hnno convenuto qunto segue: Articolo 1 Scopo dell Convenzione 1 Al fine di prevenire e controllre l violenz e i disordini degli spetttori durnte le prtite di clcio, le Prti si impegnno, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionli, prendere i provvedimenti necessri per rendere effettive le disposizioni dell presente Convenzione.

2 Le Prti pplicno le disposizioni dell presente Convenzione d ltri sport e mnifestzioni sportive, tenuto conto delle loro esigenze specifiche, durnte i quli si temno violenze o disordini degli spetttori. Articolo 2 Coordinmento sul pino interno Le Prti coordinno le politiche e le zioni intrprese di propri ministeri e dgli ltri enti pulici contro l violenz e i disordini degli spetttori, medinte l istituzione, qulor si riveli necessrio, di orgni di coordinmento. Articolo 3 Provvedimenti 1 Le Prti si impegnno grntire l elorzione e l ttuzione di provvedimenti tti prevenire e controllre l violenz e i disordini degli spetttori, in prticolre : ccertrsi che servizi d ordine deguti sino moilitti per fr fronte lle mnifestzioni di violenz e i disordini si negli stdi si nelle loro immedite vicinnze e lungo le vie di ccesso utilizzte dgli spetttori; fcilitre un strett cooperzione e uno scmio di informzioni pproprite tr le forze di polizi delle vrie loclità interesste o che potreero esserlo; c pplicre o, se del cso, dottre un legislzione che commini pene pproprite o, ll occorrenz, provvedimenti mministrtivi ppropriti lle persone riconosciute colpevoli di reti legti ll violenz o disordini degli spetttori. 2 Le Prti si impegnno promuovere l orgnizzzione responsile e il comportmento corretto dei clu di tifosi e l nomin l loro interno di genti incricti di fcilitre il controllo e l informzione degli spetttori durnte le prtite e di ccompgnre i gruppi di tifosi che si recno lle prtite in trsfert. 3 Le Prti promuovono il coordinmento, per qunto giuridicmente possiile, dell orgnizzzione delle trsferte con l collorzione dei clu, dell tifoseri orgnizzt e delle genzie di viggio, llo scopo di impedire i potenzili istigtori di disordini di prtire per ssistere lle prtite. 4 Qulor si temno esplosioni di violenz o disordini d prte degli spetttori, le Prti provvedono, se necessrio introducendo un legislzione pproprit che preved snzioni per inosservnz o ltri provvedimenti deguti, ffinché le orgnizzzioni sportive e i clu nonché, ll occorrenz, i proprietri degli stdi e le utorità puliche, sull se delle competenze definite dll legislzione intern, prendno provvedimenti concreti nelle immedite vicinnze degli stdi e ll interno di essi, per Prevenire e controllre tle violenz o tli disordini, e segntmente: c fre in modo che l progettzione e l struttur degli stdi grntiscno l sicurezz degli spetttori, non fvoriscno l violenz tr di essi, permettno un efficce controllo dell foll, sino dotti di cncelli e recinzioni deguti e permettno l intervento dei servizi di soccorso e delle forze dell ordine; seprre efficcemente i gruppi di tifosi rivli riservndo i tifosi ospiti, qulor sino mmessi, triune diverse; grntire tle seprzione medinte un rigoroso controllo dell vendit dei iglietti e prendere prticolri precuzioni nel periodo immeditmente precedente l prtit; 2

d e non mmettere negli stdi e lle prtite, nell misur in cui si riveli giuridicmente possiile, gli istigtori di disordini potenzili o noti e le persone sotto l effetto dell lcool o delle droghe, oppure vietrne loro l entrt; dotre gli stdi di un efficce sistem di comuniczione con il pulico e provvedere ffinché se ne fcci pienmente uso, nonché di progrmmi delle prtite e ltre puliczioni, per indurre gli spetttori comportrsi correttmente; f vietre che gli spetttori introducno evnde lcoliche negli stdi; limitre e, preferiilmente, vietre l vendit e l distriuzione di evnde lcoliche negli stdi e ccertrsi che tutte le evnde disponiili sino contenute in confezioni non pericolose; g h grntire controlli l fine di impedire gli spetttori di introdurre negli stdi oggetti che potreero essere utilizzti per tti di violenz, o petrdi o oggetti simili; grntire che gli genti di collegmento collorino con le utorità competenti prim delle prtite, rigurdo lle disposizioni d prendere per controllre l foll, ffinché sino pplicti i regolmenti pertinenti grzie d un zione concertt. 5 Le Prti prendono i provvedimenti deguti in mteri socile ed eductiv, tenendo conto del potenzile contriuto dei mss medi, per prevenire l violenz nello sport o durnte le mnifestzioni sportive, segntmente promuovendo l idele sportivo medinte cmpgne eductive e d ltro genere, sostenendo l sportività in specil modo presso i giovni, llo scopo di fvorire il rispetto reciproco tr gli spetttori e tr gli sportivi e incorggindo inoltre un mggiore prtecipzione ttiv nello sport. Articolo 4 Cooperzione internzionle 1 Le Prti cooperno strettmente nelle mterie contemplte dll presente Convenzione e promuovono un nlog cooperzione, qulor si riveli pproprit, tr le utorità sportive nzionli competenti. 2 Prim delle prtite o dei tornei internzionli tr clu e squdre rppresenttive, le Prti interesste invitno le loro utorità competenti, segntmente le orgnizzzioni sportive, d individure le prtite durnte le quli sino d temere tti di violenz o disordini degli spetttori. Qulor veng segnlt un prtit di questo tipo, le utorità competenti del Pese ospite prendono i provvedimenti per un concert-zione tr le utorità interesste. Tle concertzione deve tenersi ppen possiile; ess dovree ver luogo l più trdi due settimne prim dell dt previst per l prtit e deve includere le disposizioni, i provvedimenti e le precuzioni d prendere prim, durnte e dopo le prtite, compresi, se del cso, provvedimenti complementri quelli previsti dll presente Convenzione. Articolo 5 Identificzione e trttmento dei trsgressori 1 Le Prti, nel rispetto delle procedure giuridiche e del principio dell indipendenz del potere giudizirio, provvedono d ccertrsi che gli spetttori che commettono tti di violenz o ltri tti riprensiili sino identificti e perseguiti conformemente ll legge. 2 All occorrenz, segntmente nel cso di spetttori ospiti, e conformemente gli ccordi internzionli pplicili, le Prti prevedono di: demndre i Pesi di residenz i procedimenti intentti contro le persone rrestte cus di tti di violenz o ltri tti riprensiili commessi durnte le mnifestzioni sportive; chiedere l estrdizione delle persone sospettte di tti di violenz o di ltri tti riprensiili commessi durnte le mnifestzioni sportive; 3

c trsferire nel Pese pproprito, per scontrvi l pen, le persone riconosciute colpevoli di tti di violenz o di ltri tti riprensiili commessi durnte le mnifestzioni sportive. Articolo 6 Disposizioni complementri 1 Le Prti si impegnno cooperre strettmente con le loro orgnizzzioni sportive nzionli e con i clu competenti nonché, eventulmente, con i proprietri degli stdi, per qunto rigurd le disposizioni concernenti l pinificzione e l esecuzione delle modifiche dell struttur mterile degli stdi, o di ltri cmimenti opportuni, compreso l ccesso gli stdi, llo scopo di migliorre l sicurezz e prevenire l violenz. 2 Le Prti si impegnno promuovere, ll occorrenz e nei csi ppropriti, un sistem di criteri per l selezione degli stdi che tengono conto dell sicurezz degli spetttori e dell prevenzione dell violenz tr di essi, soprttutto per qunto rigurd gli stdi in cui le prtite possono ttirre un pulico numeroso o turolento. 3 Le Prti si impegnno promuovere presso le loro orgnizzzioni sportive nzionli l revisione permnente dei loro regolmenti llo scopo di controllre i fttori che possno provocre esplosioni di violenz d prte di sportivi o di spetttori. Articolo 7 Comuniczione delle informzioni Ogni Prte trsmette l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, in un delle lingue ufficili del Consiglio d Europ, tutte le informzioni pertinenti reltive ll legislzione e lle ltre misure, concernenti il clcio o ltri sport, che l stess h preso l fine di conformrsi lle disposizioni dell presente Convenzione. Articolo 8 Comitto permnente 1 Ai fini dell presente Convenzione è istituito un Comitto permnente. 2 Ogni prte può frsi rppresentre nel Comitto permnente d uno o più delegti. Ciscun Prte h diritto d un voto. 3 Ogni Stto memro del Consiglio d Europ o Prte nell Convenzione culturle europe, che non è Prte nell Convenzione, può frsi rppresentre nel Comitto d un osservtore. 4 Il Comitto permnente può, ll unnimità, invitre qulsisi Stto non memro del Consiglio d Europ che non è Prte nell Convenzione e qulsisi orgnizzzione sportiv interesst frsi rppresentre d un osservtore d un o vrie sue riunioni. 5 Il Comitto permnente è convocto dl Segretrio Generle del Consiglio d Europ. L prim volt si riunirà entro un nno dll entrt in vigore dell Convenzione. Successivmente si riunirà un volt ll nno. Si riunisce, inoltre, qulor l mggiornz delle Prti lo richied. 6 L mggiornz delle Prti costituisce il quorum necessrio per tenere un riunione del Comitto permnente. 7 Slvo le disposizioni dell presente Convenzione, il Comitto permnente emn il proprio regolmento interno e l dott per consenso. Articolo 9 1 Il Comitto permnente è incricto di seguire l ppliczione dell presente Convenzione. In prticolre può: 4

c d e f rivedere permnentemente le disposizioni dell presente Convenzione ed esminre le modifiche che potessero essere necessrie; promuovere consultzioni con le orgnizzzioni sportive competenti; presentre lle Prti rccomndzioni sui provvedimenti d prendere per l ttuzione dell presente Convenzione; rccomndre i provvedimenti ppropriti per grntire l pulico l informzione sui lvori intrpresi nell mito dell presente Convenzione; presentre l Comitto dei Ministri rccomndzioni circ l opportunità di invitre gli Stti non memri del Consiglio d Europ d derire ll presente Convenzione; fre qulsisi propost intes migliorre l efficci dell presente Convenzione. 2 Per l dempimento dell su missione, il Comitto permnente può, di propri inizitiv, prevedere riunioni di gruppi di periti. Articolo 10 Dopo ogni riunione, il Comitto permnente trsmette l Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ un rpporto sui propri lvori e sul funzionmento dell Convenzione. Articolo 11 Emendmenti 1 Un Prte può proporre emendmenti ll presente Convenzione medinte il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ o il Comitto permnente. 2 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ comunic qulsisi propost di emendmento gli Stti memri del Consiglio d Europ, gli ltri Stti prte nell Convenzione culturle europe e qulsisi Stto non memro che i derito o che si stto invitto d derire ll presente Convenzione conformemente lle di-sposizioni dell rticolo 14. 3 Qulsisi emendmento proposto d un Prte o dl Comitto dei Ministri è comunicto l Comitto permnente lmeno due mesi prim dell riunione durnte l qule l emendmento deve essere esminto. Il Comitto permnente sottopone l Comitto dei Ministri il suo prere sull emendmento proposto dopo ver consul-tto, se del cso, le orgnizzzioni sportive competenti. 4 Il Comitto dei Ministri esmin l emendmento proposto nonché qulsisi prere sottoposto dl Comitto permnente, e può dottre l emendmento. 5 Il testo di qulsisi emendmento dottto dl Consiglio dei Ministri è trsmesso per ccettzione lle Prti conformemente l prgrfo 4 del presente rticolo. 6 Qulsisi emendmento dottto conformemente l prgrfo 4 del presente rticolo entr in vigore il primo giorno del mese successivo ll scdenz di un periodo di un mese dopo l dt in cui tutte le Prti hnno comunicto l loro ccettzione l Segretrio Generle. 5

Clusole finli Articolo 12 1 L presente Convenzione è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d Europ e degli ltri Stti prte nell Convenzione culturle europe, che cconsentno d essere vincolti d: l firm senz riserv di rtific, ccettzione o pprovzione, o l firm con riserv di rtific, ccettzione o pprovzione, seguit d rtific, ccettzione o pprovzione. 2 Gli strumenti di rtific, d ccettzione o d pprovzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Articolo 13 1 L Convenzione entr in vigore il primo giorno del mese successivo ll scdenz di un periodo di un mese dopo l dt in cui tre Stti memri del Consiglio d Europ vrnno dto il loro consenso d essere vincolti dll Convenzione conformemente lle disposizioni dell rticolo 12. 2 L Convenzione entr in vigore nei confronti di qulsisi Stto firmtrio che esprimesse successivmente il suo consenso d essere vincolto d ess, il primo giorno successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt dell firm o del deposito dello strumento di rtific, d ccettzione o d pprovzione. Articolo 14 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ può consultte le Prti, invitre d derire ll Convenzione qulsisi Stto non memro del Consiglio d Europ, con decisione pres mggio-rnz, come previsto nell rticolo 20 letter d dello Sttuto del Consiglio d Europ e ll unnimità dei rppresentnti degli Stti contrenti venti il diritto di prtecipre lle sedute del Comitto dei Ministri. 2 Per qulsisi Stto derente, l Convenzione entr in vigore il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt di deposito dello strumento di desione presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Articolo 15 1 Ogni Stto può, l momento dell firm o del deposito dello strumento di rtific, d ccettzione, d pprovzione o d desione, designre il o i territori cui si pplic l presente Convenzione. 2 Ogni Prte può, in qulsisi momento successivo, estendere l ppliczione dell presente Convenzione, medinte un dichirzione indirizzt l Segretrio del Consiglio d Europ, qulsisi ltro territorio designto nell dichirzione. L Convenzione entr in vigore nei confronti di tle territorio il primo giorno del mese suc-cessivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt di ricevimento di dett dichirzione d prte del Segretrio Generle. 3 Qulsisi dichirzione ftt in virtù dei due precedenti prgrfi può essere ritirt, per qunto concerne qulsisi territorio designto in tle dichirzione, con notific indirizzt l Segretrio Generle. Il ritiro h effetto il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di sei mesi dopo l dt di ricevimento dell notific d prte del Segretrio Generle. 6

Articolo 16 1 Ogni Prte può, in qulsisi momento, denuncire l presente Convenzione medinte notific l Segretrio generle del Consiglio d Europ. 2 L denunci h effetto il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di sei mesi dopo l dt di ricevimento dell notific d prte del Segretrio Generle. Articolo 17 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ notific gli Stti memri del Consiglio d Europ, gli ltri Stti prte nell Convenzione culturle europe e qul-sisi Stto che h derito ll presente Convenzione: ogni firm conformemente ll rticolo 12; il deposito di ogni strumento di rtific, d ccettzione, d pprovzione o d desione, conformemente gli rticoli 12 o 14; c ogni dt di entrt in vigore dell presente Convenzione conformemente gli rticoli 13 e 14; d ogni informzione comunict in virtù delle disposizioni dell rticolo 7; e ogni rpporto elorto in virtù delle disposizioni dell rticolo 10; f ogni propost di emendmento e ogni emendmento dottto conformemente ll rticolo 11, e l dt in cui tle emendmento entr in vigore; g ogni dichirzione ftt in virtù delle disposizioni dell rticolo 15; h ogni notific ftt in virtù delle disposizioni dell rticolo 16 e l dt in cui l denunci h effetto. In fede di che, i sottoscritti, deitmente utorizzti, hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Strsurgo, il 19 gosto 1985, in frncese e in inglese, i due testi fcenti ugulmente fede, in un solo esemplre che srà depositto negli rchivi del Consiglio d Europ. Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ ne comunicherà un copi certifict conforme ciscuno degli Stti memri del Consiglio d Europ, ogni Stto prte nell Convenzione culturle europe e qulsisi Stto invitto d derire ll presente Convenzione. 7