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Transcript:

Informativa sull applicazione dell Imposta municipale propria ( IMU ) Con la presente informativa si ritiene di fornire ai contribuenti una prima serie di informazioni circa l applicazione del nuovo tributo, istituito con il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 e s.m.i, per agevolarne il pagamento in modo più semplice e chiaro possibile. Qui di seguito si indicano i principali atti cui fare riferimento per procedere all assolvimento dell obbligazione tributaria. Regolamento comunale IMU: delibera di C.C. n. 30 del 9.3.2012 Aliquote IMU: determinate con delibere di C.C. n. 21 del 27.02.2012 e n. 36 del 24.04.2012 I succitati atti sono accessibili/scaricabili dal sito internet comunale: www.comune.pieveemanuele.mi.it., da links appositamente collegati. Rimandando ai succitati atti per ogni particolare, riepiloghiamo brevemente i principali elementi che caratterizzano la disciplina del tributo: Chi è tenuto al pagamento: il proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con le seguenti precisazioni: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione; l area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall adozione di strumenti attuativi del medesimo; sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti ove ricorrano le condizioni di cui all art. 7 del Regolamento di applicazione dell IMU; nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo, è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ; in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario, anche se non proprietario. La base imponibile: fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella allegata alla presente guida; fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei valori contabili ; aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per evitare eventuali contenziosi da parte degli uffici comunali, sui valori dichiarati, il contribuente può utilizzare i valori di mercato indicati dal Comune nella Determinazione disponibile sul Sito WEB del Comune. utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è 1

costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; terreni agricoli il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 %, deve essere moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella allegata alla presente guida. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: - del 70 % dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00; - del 50 % dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00; - del 25 % dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00 Aliquote e detrazioni: alla base imponibile, ottenuta secondo le indicazioni di cui al punto precedente, devono essere applicate le aliquote e le detrazioni riportate nella tabella allegata alla presente guida. I versamenti in acconto devono essere effettuati utilizzando le aliquote e le detrazioni di base stabilite dalla norma (vedi esempio). Quota statale: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l aliquota di base di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, senza applicazione delle detrazioni di legge e delle eventuali detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale (vedi esempio). Abitazione principale e pertinenze: per abitazione principale si intende l unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Hanno diritto alla detrazione prevista per l abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. E considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. non risulti locata. 2

Esenzioni: sono esenti dal pagamento dell imposta i seguenti immobili: fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni; immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto) e gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS. Fabbricati posseduti dallo Sato, dalla Regione, dalla Provincia a da altri Comuni e/o Consorzi di Comuni e da Comunità Montane. Agevolazioni: è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabilità è accertata dall Ufficio tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico; agli immobili assegnati regolarmente dall ALER a soggetti che vi dimorano e risiedono, viene applicata l aliquota del 0,55 per cento, con l applicazione delle detrazioni relative; gli immobili utilizzati direttamente dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, con l applicazione delle detrazioni relative; Quando e come si deve pagare: l imposta deve essere versata tramite modello F24 ( i codici tributo sono indicati nella tabella allegata alla presente guida ); dal 1 dicembre 2012 sarà possibile l utilizzo anche di apposito bollettino postale, secondo le modalità che saranno pubblicizzate sul sito Web comunale. Scadenze 2012: 18 giugno (acconto); 17 dicembre (saldo) Per quanto concerne la sola abitazione principale e le relative pertinenze, il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre. Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, l acconto viene versato nella misura del 30 % anziché del 50 %, mentre i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che hanno obbligo di accatastamento entro il 30 novembre effettuano il versamento in un unica soluzione entro il 17 dicembre. Per l anno 2012, si consiglia di evitare il versamento in un unica soluzione a giugno ed inoltre di attendere il mese di dicembre prima di effettuare il versamento a saldo, in quanto lo Stato si è riservato di variare le aliquote IMU di propria competenza fino al 10 dicembre 2012. L importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di 12,00 calcolato sull intera imposta dovuta e non sulla singola rata. Dichiarazioni: i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato per decreto; non appena emanato tale decreto, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili presso il Servizio Tributi ovvero saranno scaricabili dal sito internet comunale. 3

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Aggiorneremo il testo non appena emanato il decreto attuativo in oggetto, che dovrà anche chiarire le casistiche di presentazione Rimborsi: il contribuente deve presentare richiesta delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Servizio Tributi provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza. Alcuni esempi di calcolo: Abitazione principale: categoria catastale = A/2 rendita catastale = 800 quota possesso = 50 % n. 2 comproprietari abitanti + 1 figlio di entrambi convivente < 26 anni Calcolo base imponibile 800 x 1,05 x 160 x 50 % = 67.200,00 Aliquota base = 0,4 % Aliquota Comune = 0,55 % Quota Stato = 0 (sull abitazione principale è esclusa la quota statale) Calcolo IMU ad aliquota base 67.200 x 0,4 % = 268,80 Calcolo IMU ad aliquote comunale attuale 67.200,00 x 0,55% = 369,60 Calcolo detrazione ( 200,00 + 50,00) x 50 % = 125,00 Calcolo IMU annua da versare con aliquota Comune attuale (attenzione: il Comune può variare ulteriormente le aliquote fino al 30 settembre) ( 369,60-125,00 ) = 244,60 = 245,00 Versamento in due rate (giugno e dicembre): Calcolo IMU da versare a giugno ( 268,80 : 2) ( 125 : 2) = 71,9 = 72 Calcolo IMU da versare a dicembre (attenzione: il Comune può variare ulteriormente le aliquote fino al 30 settembre) 369,60-125,00 72 = 172,60 = 173,00. Versamento in tre rate ( giugno settembre e dicembre ) Calcolo IMU da versare a giugno ( 268,80 x 33%) ( 125 x33%) = 47,45 = 47,00; Calcolo IMU da versare a settembre ( 268,80 x 33%) ( 125 x33%) = 47,45 = 47,00; Calcolo IMU da versare a dicembre ( 369,60 125,00 94,00 = 150,60 = 151,00; Trattandosi di IMU interamente versata al Comune e riferita all abitazione principale, nel modello F24 verrà utilizzato solo il codice 3912 Negozio: categoria catastale = C/1 rendita catastale = 1.200 quota possesso = 100 % Calcolo base imponibile 1.200 x 1,05 x 55 = 69.300 Aliquota base = 0,76 % ( 7,60 per mille ) Aliquota Comune = 1,06% ( 10,60 per mille ) Calcolo IMU ad aliquota base 69.300 x 0,76 % = 526,68 Calcolo IMU ad aliquota comunale 69.300 x 1,06 % = 734,58 Calcolo IMU Stato da versare a giugno ( 526,68 : 2) : 2 = 131,67 = 132,00 Calcolo IMU Comune da versare a giugno = quota Stato = 132,00 Calcolo IMU teorica da versare a dicembre saldo ( attenzione: il Comune può variare le aliquote fino al 30 settembre e lo Stato fino al 10 dicembre) : Quota teorica Stato = 132,00 Quota teorica Comune 734,58 ( 132 x 3) = 338,58 = 339,00 Cod. F24 quote statali = 3919 Cod. F24 quote comunali = 3918 4

TABELLA MOLTIPLICATORI IMU Tipologia immobile Moltiplicatore Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 160 Categoria catastale: A/10 80 Categoria catastale: B 140 Categoria catastale: C/1 55 Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 140 Categoria catastale: D (esclusi D/5) 60 (65 da 1/1/2013) Categoria catastale: D/5 80 Terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti 110 dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola Altri terreni agricoli 135 TABELLA ALIQUOTE IMU - 2012 Tipologia imponibile Abitazioni principali e relative pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, c. 3-bis del D.L. 557/1993 Altri fabbricati ( 3,80 % - 50% aliquota base - di pertinenza dello Stato ) Aliquota di base (Stato) 0,40 per cento 4,00 per mille 0,20 per cento 2,00 per mille 0,76 per cento 7,60 per mille Aliquota Comune 0,55 per cento 5,50 per mille 0,20 per cento 2,00 per mille 1,06 per cento 10,60 per mille TABELLA DETRAZIONI IMU 2012 Tipologia imponibile Abitazioni principali e relative pertinenze Detrazioni di base (Stato) 200,00 aggiunta di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a un massimo di 400,00 Detrazioni Aggiuntive stabilite dal Comune Non presenti Codice tributo Tipologia immobile Quota Comune Quota Stato Abitazione principale e pertinenze 3912 - Rurali strumentali 3913 - Terreni 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 5