SEMLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE STRUTTURE RICETTIVE LA SCIA DA PRESENTARE AL SUAP SAVERIO PANZICA saverio.panzica@regione.sicilia.it saveriopanzica@alice.it
Taormina
DEFINIZIONI - ORIGINE STRUTTURE RICETTIVE Roma - Mantiones alloggi per patrizi e per coloro che disponevano diploma tractatorium lasciapassare rilasciato dall imperatore Stabulae, cauponae, taberna vinariae, per plebei e schiavi Hotel da Hospitium (ospite, ospitalità), gratuito per ricchi e nobili, di solito una camera, cubiculum ospitale Medio evo, conventi e monasteri, case denominate Xenodichìa (situate presso le vie di pellegrinaggio), Albergo dal gotico Haribergo (alloggio militare), che si trasforma in albergus, (rifugio, ricovero)
DEFINIZIONI ALBERGATORE- TURISTA Locazione art. n. 1571 c.c. (inquilino), disponibilità esclusiva dell immobile locato Turista detenzione concorrente (locali comuni, servizi, personale) Albergatore - art. 2322 c.c. contratto d opera (locatio operis), art. 1365 c.c. appalto, art. 1470 c.c. vendita, art. 1559 c.c. somministrazione Albergatore risponde dell operato dei dipendenti art. 1228 c.c. e art. 2049 c.c.; artt. 1783 e succ. deposito in albergo
La ricettività turistica aperta al pubblico Strutture alberghiere artt. 8,86,93,T.U.L.P.S In Sicilia artt. da 3 a 8 L.r. 27/1996 Alberghi; Motels; Villaggi albergo; Residenze turistico alberghiere; In alcune regioni -Residenze d epoca alberghiere
La ricettività turistica aperta al pubblico Strutture extra-alberghiere o complementari Affittacamere, case per vacanze, case per ferie, ostelli, rifugi alpini /montani,campeggi, villaggi turistici, agriturismo; Agriturismo L.96/2006 ( Sicilia L.r. 25/1994- e 3/2010) Turismo rurale ( Sicilia art. 30 L.r.21/2001) B and B (Sicilia art. 88 L.r. 32/2000) Ittiturismo art. 7 lettera b) del D. Lgs. 154/2004
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA per l'avvio e la gestione delle attività ricettive in Sicilia attuazione della direttiva 2006/123/CEE Bolkestein del 2006 relativa ai servizi nel mercato dell Unione europea recepita dallo Stato italiano con il d.lgs n. 59/2010 Regione siciliana con l.r. n. 5/2011 che con l art. 6 ha novellato l art. 22 della l.r. n. 10/1991 (SCIA) e con l art. 10 ha aggiornato la disciplina regionale relativa al SUAP L'articolo 13 del decreto legge n.83/2014, convertito in legge 29 luglio 2014, n 106 Il CGA ha espresso, novembre 2014, parere favorevole in merito alla legittimità dell articolo 5 del regolamento relativo all Albergo diffuso previsto dalla l. r. n. 11/2013
D.P.R. n. 160/2010 Regolamento D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008; Lo «sportello unico per le attività produttive» (SUAP) diventa l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. (art. 1, lett. m), D.P.R. 160/2010)
D.P.R. 160/2010 Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
Sportello Unico Attività Produttive Art. 41 della Costituzione Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo - Artt. 14 e ss., 19 e 20 D.lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997 - Artt. 23-24-25 Legge 6 agosto 2008, n. 133 Art. 38 Impresa in un giorno D.lgs.n.59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" Artt. 25 e 26 D.P.R. 9/7/2010, n. 159 - Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese D.P.R. 7/9/2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive DECRETO 10/11/ 2011- Ministero delle Attività Produttive:
D.P.R. n. 160/2010 Regolamento D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008; g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge, n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge, n. 133/2008)
La SCIA prende il posto, pertanto, della dichiarazione di inizio attività. La stessa SCIA sostituisce, nel contesto delle strutture turistico ricettive, l'autorizzazione comunale (diritti soggettivi per lo svolgimento dell attività d impresa) che, a seguito del processo di deregulation (passaggi di competenze dallo Stato agli Enti Locali), ha sostituito le licenze (titoli autorizzativi discrezionali) La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000),
SCIA segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. E fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990. Rimangono comunque gli effetti e le responsabilità del segnalante in caso di dichiarazione sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, sia per le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 che per quelle penali di cui al comma 6 dell art. 19 della Legge 241/90 punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
Esclusioni di utilizzo della SCIA Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA I casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, all amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.
Sotto il profilo operativo giurisdizionale Ogni controversia relativa all applicazione dell art. 19 della Legge 241/90 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (T.A.R.), esperibile da qualunque interessato nei termini di legge. Il legislatore nazionale, con estrema chiarezza, ha disposto che le disposizioni relative alla SCIA attengono alla tutela della concorrenza, ai sensi dell art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, e pertanto costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. M) del medesimo articolo.
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Art. 17 (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni) Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della L. 7/8/90, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima L. n. 241/1990 Art. 19 (Efficacia delle autorizzazioni)1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici 2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi: Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione) 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE Art. 44 (Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione) alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto. Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande)1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 49. Disposizioni in materia di conferenza di servizi 4-bis. "L'art. 19. della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:segnalazione certificata di inizio attività Scia 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, L attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente. L amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L interessato provvede a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 4- ter Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
La ricettività turistica privata Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche art. 1 lettera c legge 431/1998 (meno di 30 giorni i contratti non vanno registrati, solo in caso di contenzioso, obbligo certificato legge 46/1990, il certificato di abitabilità ingloba il certificato di agibilità artt. 24,25,26 legge 443/2001); Multiproprietà art. 2 D.lgs n. 79/2011 (attuazione direttiva 2008/122/CEE) sostituisce gli articoli del codice del consumo Dlgs n. 206/2005 dall art. 69 all art. 81bis.
Presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere diverse da campeggi (280,5 Ml.) 26,1% 729 milioni di presenze nel 2003 Presenze nei campeggi (63,9 Ml.) 5,9% Turisti che usano le abitazioni per vacanza (729 Ml.) 67,9% che aggiunti a 344 milioni di presenze ufficiali significano una stima complessiva del turismo stanziale (con pernottamento) pari a 1,07 miliardi di presenze Rapporto di 2:1
Interior of San Giovanni degli Eremiti
Sicilia: due mari