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REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2013 Codice DB1121 D.D. 19 dicembre 2012, n. 1250 Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/3/2012. Standard di condizionalita' 2.2 (avvicendamento colturale): applicazione della deroga che consente di prolungare la monosuccessione a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del terreno. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, prevede che ogni agricoltore beneficiario di aiuti diretti debba applicare criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (allegati II e III del regolamento), che nel loro insieme costituiscono la condizionalità. I criteri di gestione obbligatori sono requisiti di base in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, in attuazione di direttive e regolamenti comunitari vigenti nell ordinamento nazionale. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali richiedono l adozione di pratiche atte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli e a evitare il rischio di abbandono e di degrado dei terreni ritirati dalla produzione. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che le regole di condizionalità debbano essere rispettate, sull insieme delle superfici aziendali, dai beneficiari di aiuti relativi a diverse misure dell Asse II (Miglioramento dell ambiente e dello spazio naturale) dei Piani di sviluppo rurale. Il quadro normativo nazionale per l attuazione della condizionalità è stabilito dal decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale. Il decreto definisce i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali e prevede che le Regioni e le Province Autonome, ove lo ritengano necessario, specifichino con propri provvedimenti gli impegni applicabili alle aziende agricole in funzione delle rispettive caratteristiche territoriali. Per il Piemonte gli impegni di condizionalità sono stati definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 88-3598 del 19/3/2012, che ha recepito in particolare il decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011, recante modifiche al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009. La citata deliberazione della Giunta Regionale n. 88-3598 del 19/3/2012 ha incaricato la Direzione Agricoltura di predisporre ove necessario disposizioni applicative di maggiore dettaglio. La determinazione dirigenziale n. 296 del 5/4/2012 ha fornito le opportune specificazioni in merito allo standard di condizionalità 5.2 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua). Con la presente determinazione è necessario definire in dettaglio le modalità applicative dello standard 2.2 (avvicendamento colturale) e, in particolare, di una deroga al criterio generale previsto dallo standard, secondo il quale la coltivazione di un cereale non può protrarsi sulla medesima superficie per più di 5 anni consecutivi. La deroga in oggetto prevede che la monosuccessione si

possa prolungare oltre il quinquennio a condizione che sia mantenuto il livello di sostanza organica del suolo. Una definizione particolareggiata della materia si rende necessaria considerando che il quinquennio di monosuccessione consentita dal criterio generale scade con l anno in corso e, di conseguenza, le operazioni richieste nel periodo di deroga dovranno essere attuate a partire dal 2013. Le disposizioni applicative sono state inviate in bozza alle Province e alle Organizzazioni professionali agricole in data 5/11/2012. Tenendo conto delle osservazioni pervenute nel corso di tale consultazione, il Settore Agricoltura sostenibile e Infrastrutture irrigue, d intesa con i Settori Produzioni zootecniche e Fitosanitario e con l Arpea, ha redatto le disposizioni allegate alla presente determinazione. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE visti gli artt 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001; visti gli artt 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 determina: di approvare, in attuazione del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 88-3598 del 19/3/2012, le disposizioni applicative allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in riferimento allo standard di condizionalità 2.2 (avvicendamento colturale) e, in particolare, alla deroga che consente di prolungare la monosuccessione di un cereale a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del suolo; di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della legge regionale n. 22/2010. Il Dirigente Franco Antonio Olivero Allegato

Allegato A Regione Piemonte - D.G.R. n. 88-3598 del 19/3/2012 Standard di condizionalità 2.2 (Avvicendamento delle colture) Applicazione della deroga che consente di prolungare la monosuccessione a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del terreno In attuazione del Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., la deliberazione della Giunta Regionale n. 88-3598 del 19/3/2012 ha definito a livello regionale gli impegni di condizionalità e ha incaricato la Direzione Agricoltura di predisporre, ove necessario, disposizioni applicative di maggiore dettaglio. Le presenti disposizioni riguardano lo standard 2.2 (avvicendamento delle colture) e, in particolare, la deroga che consente di prolungare la monosuccessione di un cereale a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del terreno. 1. Impegni dello standard 2.2 (avvicendamento delle colture) Nell ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali, lo standard di condizionalità 2.2 prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. Ai fini dell applicazione dello standard, è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro. Il computo degli anni di monosuccessione decorre dall anno 2008. Le colture intercalari in secondo raccolto non sono considerate nella valutazione della monosuccessione e non interrompono la monosuccessione. 2. Deroga che consente di prolungare la monosuccessione a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del terreno Fra le deroghe agli impegni dello standard 2.2, la citata deliberazione della Giunta n. 88-3598 del 19/3/2012 prevede che la monosuccessione possa essere protratta oltre il quinquennio in cui è consentita dal criterio generale, a condizione che: A. si dimostri mediante analisi del terreno il mantenimento del livello di sostanza organica; B. oppure, in alternativa, si adottino tecniche agronomiche atte ad assicurare il mantenimento del livello di sostanza organica del terreno.

2.A. Analisi atte a dimostrare il mantenimento del livello di sostanza organica del terreno Epoche e modalità di campionamento Al fine di verificare il mantenimento del livello di sostanza organica, i campioni di terreno da sottoporre ad analisi devono essere prelevati rispettivamente: una volta durante il quinquennio 2008-2012 in cui è consentita la monosuccessione. Si considerano riferiti a tale quinquennio anche i prelievi effettuati nei primi due mesi del 2013, durante i quali a causa delle condizioni climatiche la mineralizzazione della sostanza organica è da ritenersi irrilevante ai fini dei risultati dell analisi; a partire dal 2013, negli stessi appezzamenti in cui è stato effettuato il primo prelievo, dopo il raccolto del cereale ed entro il 31/12 di ogni anno del periodo di deroga in cui la monosuccessione si protrae. Il rispetto delle scadenze per i prelievi di terreno è attestato dai referti analitici o dalle ricevute rilasciate dai laboratori di analisi al momento della ricezione dei campioni. E richiesta almeno un analisi per ogni coltura in monosuccessione; l appezzamento o gli appezzamenti prescelti devono essere rappresentativi delle superfici interessate dalla monosuccessione. Ai fini della rappresentatività del campione nell ambito di ciascun appezzamento, si forniscono la seguenti indicazioni operative: procedendo nell appezzamento lungo le diagonali o in maniera casuale, si devono individuare, a seconda dell estensione, fino a 20 punti di prelievo; nei punti segnati, dopo aver asportato e allontanato i primi 5 cm in profondità al fine di eliminare la cotica erbosa e gli eventuali detriti superficiali presenti, si effettua il prelievo fino ad una profondità di 30 cm; si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver rimosso ed allontanato pietre e materie organiche (radici, stoppie, sovesci, ecc.), si prende dal miscuglio circa 1 kg di terra da portare al laboratorio di analisi. I campioni di terreno devono essere posti in sacchetti impermeabili mai usati e opportunamente identificabili mediante etichette fissate all esterno dell involucro. Analisi del terreno Le analisi devono riguardare almeno la determinazione del contenuto di carbonio organico del suolo, eseguita in conformità alle metodiche ufficiali (Analizzatore elementare, Walkly Black, Springer Klee). Il referto analitico deve riportare gli estremi catastali dell appezzamento in cui è stato effettuato il prelievo, o essere corredato da una dichiarazione del titolare dell azienda contenente tale informazione. Le analisi del terreno non sono richieste se sulle superfici interessate dalla monosuccessione, in ogni anno civile del periodo di deroga, si effettua in via preventiva almeno uno degli interventi di ripristino della sostanza organica indicati nel paragrafo seguente. 2.B Pratiche agronomiche atte ad assicurare il mantenimento del livello di sostanza organica del terreno Le pratiche agronomiche atte a mantenere o ripristinare il livello di sostanza organica del suolo devono essere applicate:

1. se un prelievo effettuato in un anno del periodo di deroga evidenzia una riduzione del carbonio organico, entro l anno civile successivo in cui si protrae la monosuccessione. Considerata la variabilità del dato all interno di ciascun appezzamento e il grado di rappresentatività dei metodi di campionamento praticabili nell'ambito di uno standard di condizionalità, la riduzione si considera significativa se supera il 15% del carbonio organico rilevato dall'analisi relativa al primo quinquennio di monosuccessione consentita (2008-2012); 2. qualora l agricoltore scelga di non effettuare analisi del terreno, in ogni anno civile del periodo di deroga a partire dal 2013. In entrambi i casi (punti 1. e 2.), sui terreni interessarti dal prolungamento della monosuccessione deve essere attuato almeno uno degli interventi di seguito specificati nei punti a), b) e c): a) apporto di uno dei seguenti fertilizzanti organici, nella quantità sotto indicata: Fertilizzanti organici Quantità annue / ettaro Letame (1) Separato solido da trattamento di reflui zootecnici Separato solido da trattamento di digestato 20 t/ha 20 t/ha 20 t/ha Liquame bovino 44 t/ha Ammendante compostato 5 t/ha s.s. Altre matrici organiche dose corrispondente a 1.200 kg/ha di C organico (2) (1) escluse le deiezioni di avicunicoli; (2) tale dose, calcolata in base al tenore in C della matrice organica, non deve comportare il superamento dei limiti stabiliti dal regolamento 10/R/2007. In ogni caso, gli apporti di effluenti zootecnici devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i. in merito al loro utilizzo agronomico (epoche, dosi e modalità di distribuzione). Tutti gli apporti organici devono essere tracciati mediante un apposita scheda di registrazione delle fertilizzazioni, conforme al modello utilizzato ai sensi del regolamento 10/R/2007 e s.m.i. e riportato al termine del presente documento. Anche nel caso di distribuzione su terreni in asservimento, gli apporti organici devono essere tracciati nella scheda di registrazione delle fertilizzazioni del beneficiario che intende avvalersi della deroga al presente standard. L'acquisto dell ammendante compostato deve essere attestato da idonea documentazione. Sono ammissibili anche apporti organici che non soddisfino le condizioni indicate in tabella, ma la loro efficacia ai fini del mantenimento del tenore di sostanza organica deve essere verificata mediante le analisi del suolo di cui al paragrafo 2A.

Ai sensi dell art. 39, par. 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., gli apporti di letame, di altre matrici palabili o di ammendante compostato necessari a soddisfare il presente standard di condizionalità non possono essere oggetto degli aiuti relativi all azione 214.3 del PSR; b) restituzione al terreno degli stocchi o delle paglie (asporto della sola granella). L interramento dei residui colturali deve essere coerente con le relative fatture in caso di vendita della granella e con il codice colturale indicato per le particelle interessate nel fascicolo aziendale 1 ; c) effettuazione di un sovescio (di una coltura a ciclo autunno-vernino in caso di monosuccessione di cereali a semina primaverile o a ciclo estivo in caso di monosuccessione di cereali vernini). E' richiesta la documentazione di acquisto della semente utilizzata per la coltura da sovescio; in caso di autoproduzione, la coltura da cui è stato ricavato il seme deve risultare nel fascicolo aziendale. La densità di coltivazione dell erbaio destinato al sovescio deve essere pari a quella che caratterizza la medesima coltura quando è coltivata per un utilizzo produttivo diretto. In caso di insufficiente copertura del terreno, anche imputabile a ragioni di forza maggiore, l'agricoltore deve attuare entro l anno civile uno degli altri interventi agronomici atti a garantire un adeguato apporto di carbonio organico. 1 In particolare, non sono compatibili con l asporto della sola granella codici colturali relativi ad erbai, quali insilato di mais

CUAA: DENOMINAZIONE: ANNO: Data 1 (gg/mm/aa) Coltura fertilizzata Identificativo catastale dei terreni 2 Comune Foglio Particella SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE DELLE FERTILIZZAZIONI Sup. 3 (ha) si ZVN no Nome commerciale del concime o Titolo dei concimi tipologia di fertilizzante / effluente minerali (%) zootecnico utilizzato N P 2O 5 K 2O Dose (q/ha) Epoca 4 Modalità di interramento 5 Sono tenute alla compilazione della presente scheda: a) le aziende tenute alla compilazione del PUA, sia in forma semplificata sia completa; b) le aziende ricadenti in ZVN, non tenute alla compilazione del PUA, con fabbisogno azotato colturale maggiore di 3.000 kg annui (equivalenti a circa 20 ha nella situazione media piemontese). Tali aziende possono, in alternativa alla compilazione e conservazione della scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, optare per la conservazione della documentazione giustificativa relativa all acquisto e alla cessione dei concimi, a condizione che se ne possa desumere la quantità utilizzata; c) le aziende che intendono aderire alla deroga allo standard di condizionalità 2.2 (avvicendamento delle colture). Le aziende aderenti alle misure del PSR possono compilare la presente scheda in sostituzione a quella prevista dal PSR stesso, purché completa delle voci epoca e modalità di interramento. 1 se l operazione dura più giorni indicare la data di fine dell intervento. Devono essere riportate anche le distribuzioni di effluente zootecnico effettuate da terzi (es. in caso di asservimento). 2 qualora sia indicata la coltura fertilizzata, il dettaglio particellare non è richiesto se già desumibile dalla comunicazione di utilizzo agronomico presentata ai sensi del regolamento 10/R/2007. 3 superficie complessiva oggetto della distribuzione. 4 indicare la fase fenologica oppure se l'intervento avviene in presemina, in copertura, all'impianto di colture arboree, ecc.; dato obbligatorio solo per le aziende che aderiscono alle misure PSR e compilano la presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R). 5 aratura, erpicatura, sarchiatura; in caso di mancato interramento dettagliare la motivazione; dato obbligatorio solo per le aziende che aderiscono alle misure PSR e compilano la presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R).