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Transcript:

Circolare Informativa n. 2/2000 Alle Società Consorziate Roma, 18 gennaio 2000 Rif.: 530.7. Oggetto: Addizionale regionale, comunale e provinciale all IRPEF L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) - Decreto direttoriale 20 dicembre 1999 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506. Con la presente si segnalano le disposizioni fiscali relative alle modalità di determinazione e di versamento delle addizionali regionale e comunale e provinciale all imposta sul reddito delle persone fisiche. 1. Addizionali regionale, comunale e provinciale IRPEF. 1.1. Addizionale regionale. L art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l addizionale regionale all IRPEF gravante sul reddito complessivo determinato ai fini di tale imposta,

indeducibile da qualunque imposta, tassa o contributo (comma 1), addizionale che è dovuta a condizione che sia dovuta anche l IRPEF ( 1 ). La base imponibile dell addizionale regionale è la stessa dell IRPEF, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata( 2 ), cui si applica un aliquota fissata dall art.50, comma 8, per gli anni 1998 e 1999, nella misura dello 0,50%. Tale aliquota può essere elevata autonomamente da ciascuna Regione fino ad un massimo dell 1%, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il trenta novembre dell anno precedente a quello cui l addizionale si riferisce (art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/97, modificato dall art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999 - Suppl. Ord. n. 232/L). Per l anno 2000 l aliquota resta fissata allo 0,50%, in quanto nessuna Regione ne ha deliberato l innalzamento. A tale proposito si segnala che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto delegato collegato alla Finanziaria 2000, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, nel cui art. 3 è previsto a decorrere dall anno 2000 l aumento delle aliquote dell addizionale regionale dallo 0,50% allo 0,9% e dall 1% all 1,4%; di conseguenza le aliquote dell IRPEF sono ridotte di quattro punti percentuali. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il comma 4 dell art.50, quale risulta dopo le modifiche apportate dal sopra citato art. 1, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, stabilisce che l importo dell addizionale regionale debba essere determinato dai sostituti di imposta all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenuto in un numero massimo di undici rate (vedi infra, par. 1.2), a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui le predette operazioni sono state effettuate, ma non oltre il mese di novembre. A tali fini il sostituto deve applicare l aliquota determinata dalla Regione nel cui territorio il sostituito ha la residenza alla data del 31 dicembre dell anno in cui si 1 Sull istituzione dell addizionale regionale IRPEF, e sulla disciplina originariamente stabilita si veda la nostra Circolare Informativa n. 22/1997. 2 L addizionale regionale non è dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo. 2

riferisce l addizionale. Se il rapporto di lavoro cessa prima del 31 dicembre, e quindi prima del conguaglio di fine anno, l aliquota applicabile deve essere determinata con riferimento alla Regione in cui il sostituito ha la residenza all atto delle operazioni di conguaglio. In caso di decesso del lavoratore si deve invece fare riferimento all ultimo domicilio fiscale del de cuius (cfr. sul punto la circolare n. 3/E del 9 gennaio 1998). Con tale modifica il legislatore ha voluto uniformare le modalità di determinazione e di prelievo sia dell addizionale regionale (per la quota di compartecipazione, che è uguale per tutte le Regioni) che dell addizionale comunale e provinciale, visto il rinvio che la nuova legge finanziaria per il 2000 ha operato, per la disciplina di questa ultima, a quella dell addizionale regionale. Per i rapporti di lavoro cessati in corso d anno, resta confermato che l importo trattenuto deve essere versato in unica soluzione alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio. L applicazione del prelievo rateale ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, alle rendite vitalizie di cui all art. 47, comma 1, lett. h), TUIR, crea alcune difficoltà applicative circa le modalità di determinazione e, soprattutto, di prelievo dell addizionale. In particolare, le rendite vitalizie possono essere pagate o annualmente in unica soluzione o in un numero limitato di rate, di modo che la rateazione può essere impossibile o, in caso diverso, possibile solo per poche rate. Sarebbe quindi preferibile che in tali casi fosse effettuato il prelievo in unica soluzione all atto delle operazioni di conguaglio soprattutto se l importo complessivo sia modesto. A tale riguardo il Ministero delle Finanze, nel comunicato stampa del 14 gennaio 2000, ha precisato che le addizionali devono essere trattenute dal sostituto d imposta in un numero massimo di undici rate e che non è stabilito un numero minimo. Pertanto, nei casi in cui non sia possibile adottare la rateazione massima, il sostituto d imposta, d accordo con il dipendente, può ricorrere ad una rateazione di durata inferiore. Il Ministero, inoltre, consente al sostituto d imposta di effettuare una rateazione inferiore a quella prevista, anche senza l autorizzazione del dipendente, quando l importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le 3

addizionali, è tale da giustificarlo (come potrebbe essere il caso delle rendite vitalizie sopra cennato). Per i redditi di lavoro dipendente, l importo trattenuto dal sostituto d imposta deve essere indicato nel punto 20 del CUD (certificazione unica del dipendente) che il datore di lavoro è tenuto a consegnare entro il mese di febbraio o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro dodici giorni dalla richiesta del lavoratore. Se il sostituito possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale all IRPEF, dall importo complessivamente dovuto va detratto quanto già trattenuto dal sostituto d imposta. L art. 3 del D.Lgs. n. 506/99 prevede, infine, che le modalità di prelievo rateale dell addizionale siano applicate a partire dalle operazioni di conguaglio del 1999, cosicché i sostituti di imposta che avessero effettuato il prelievo per intero sono tenuti a restituire ai dipendenti l importo trattenuto e a recuperarlo in rate, salvo che il versamento non sia stato già effettuato. Si ricorda che il versamento della prima rata delle addizionali relative al 1999 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2000. 1.2 Addizionale comunale e provinciale all IRPEF. Con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita l addizionale comunale all IRPEF, la cui applicazione decorre dal 1 gennaio 1999; la disciplina è stata modificata con la L. 13 maggio 1999, n. 133, che ha, inoltre, istituito anche l addizionale provinciale, di modo che la nuova addizionale è sia comunale che provinciale. In base alle nuove disposizioni il tributo risulta composto di due quote: la prima, denominata di compartecipazione, fissata con uno o più decreti del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e dell Interno, è uguale per tutti i comuni e le province e deve cumulare la parte specificamente indicata per i Comuni e quella relativa alle Province; la seconda, cd. opzionale, stabilita autonomamente da ciascun Comune. Con lo stesso decreto che fissa l aliquota di compartecipazione viene disposta la riduzione dell aliquota dell IRPEF in misura pari all aliquota di compartecipazione 4

dell addizionale, di modo che l aliquota complessiva rimane inalterata (es. addizionale 0,50%, IRPEF 25,5% anziché 26%). L aliquota della quota opzionale, invece, aggrava l onere complessivo sul reddito IRPEF; essa può essere fissata in un massimo dello 0,50% (per l anno 1999, dello 0,2%), in relazione alle esigenze finanziarie del Comune. L art. 30, comma 14, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) prevede che, per l anno 2000, il termine per deliberare la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale e provinciale sia stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio comunale; per gli anni successivi, il predetto termine è fissato al 31 dicembre di ciascun anno. Al momento, la maggior parte dei Comuni italiani non ha ancora deliberato l aliquota dell addizionale all IRPEF. Soggetti passivi dell addizionale comunale e provinciale sono gli stessi dell addizionale regionale, cioè tutti i contribuenti per i quali, nell anno di riferimento, risulta dovuta l IRPEF. Tali soggetti determinano l importo dovuto, applicando l aliquota di compartecipazione e quella opzionale al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini della stessa IRPEF. L art. 6, comma 12, della citata legge finanziaria, apporta talune modifiche alle modalità di prelievo dell addizionale comunale e provinciale all IRPEF con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, unificando in parte, come accennato, le modalità di determinazione e di prelievo delle due addizionali. Anche per l addizionale provinciale e comunale il sostituto dovrà quindi applicare le disposizioni relative all addizionale regionale di cui all art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97. In precedenza, sia la L. 13 maggio 1999, n. 133, che aveva modificato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che il correlativo decreto direttoriale del 20 dicembre 1999, avevano previsto che il versamento dell addizionale si effettuasse in tre rate. Tali disposizioni sono ora superate dal cennato D.Lgs. n. 506/99, in base ai quali il prelievo a titolo di addizionale IRPEF deve avvenire in un numero massimo di undici rate, 5

numero che peraltro può essere ridotto a seconda del momento in cui il sostituto di imposta effettua le operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a undici, a dieci e a nove (salvo quanto detto, con riferimento all addizionale regionale, circa la possibilità di diminuire il numero delle rate, nel citato comunicato stampa del Ministero). Come già accennato per l addizionale regionale, e rinviando per l esame delle modalità applicative alla Circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E, per i rapporti di lavoro cessati in corso d anno, anche l addizionale comunale e provinciale è prelevata in unica soluzione alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio e deve essere versata entro il giorno sedici del mese successivo. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il versamento va effettuato, unitamente a quello IRPEF, secondo quanto stabilito dal decreto direttoriale 20 dicembre 1999 sopra citato (Allegato), che ha istituito i codici-tributo( 3 ) per effettuare il versamento della quota di compartecipazione dell addizionale IRPEF comunale e provinciale, obbligatoria e uguale per tutta Italia. Il pagamento va eseguito allo sportello del concessionario della riscossione, della banca o degli uffici postali, utilizzando il Mod. F24 e indicando i suddetti codici-tributo. Il versamento è unico anche se l addizionale è riferita a dipendenti domiciliati in comuni diversi; l addizionale dovuta in autotassazione deve essere versata entro il termine di pagamento dell IRPEF a saldo, risultante dalla dichiarazione dei redditi; quella trattenuta dal sostituto di imposta a seguito di liquidazione del Mod. 730, deve essere versata entro il termine di pagamento dell IRPEF a saldo risultante da tale modello. Per quanto riguarda il procedimento di accertamento, sia per l addizionale regionale che per quella comunale e provinciale, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n.600/73; in caso di contenzioso, la competenza spetta alle commissioni tributarie. 3 E previsto un codice-tributo per il sostituto di imposta, uno nel caso di autotassazione e uno per la trattenuta effettuata dal sostituto di imposta (Mod. 730). Non sono stati ancora istituiti i codici-tributo relativi alla quota opzionale dell addizionale. 6

Con la Ris. Min. n. 167/E del 24 dicembre 1999, la Direzione centrale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elenca i codici-tributo da utilizzare per il versamento dell addizionale regionale nei casi di accertamento con adesione (cod. 3806), conciliazione giudiziale (cod. 3807), omessa impugnazione (cod. 3808) e di sanzioni relative a tali casi (cod. 3809). Distinti saluti. Il Direttore (Avv. Sergio Dus) Allegato SG/sm/circ002 7