Regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i

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Raccolta Regolamenti ARPAV n. 18 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i Approvato con deliberazione del DG n. 186 del 20/10/2011

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15-SEPTIES DEL D. LGS. N. 502/1992 E S.M.I. Art. 1 Finalità e ambito di applicazione Art. 2 Presupposti per il conferimento Art. 3 Individuazione dei requisiti Art. 4 Modalità di attribuzione degli incarichi Art. 5 Durata, disciplina e determinazione del compenso Art. 6 Individuazione del fabbisogno Art. 7 Norme finali e di rinvio Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale dipendente e non dipendente dell Agenzia, secondo le previsioni e nei limiti di quanto stabilito dall art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le modalità di conferimento di tale tipologia di incarichi e i requisiti richiesti sono individuati secondo il presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall art. 63 del CCNL relativo all area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. 3. Il rapporto che si instaura ai sensi della vigente normativa in parola è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti, a tempo determinato, non riconducibile alla fattispecie di cui all art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (incarichi esterni regolati ex art. 2222 c.c.). 4. Tale tipologia di incarico rimane comunque esclusa dal regime normativo descritto dall art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, essendo un contratto di lavoro che nasce intuitu personae in base al limitato contingente previsto, in virtù del relativo rapporto fiduciario, di natura speciale, limitato nel tempo, in ragione degli obiettivi fissati al dirigente. Art. 2 Presupposti per il conferimento 1. Ai sensi di quanto disposto dall art. 12, comma 2, del Regolamento dell Agenzia, il Direttore Generale può stipulare contratti a tempo determinato per l attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico secondo quanto previsto dall 15-septies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 3

2. Tali incarichi non possono superare il cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria (con esclusione di quella medica), professionale, tecnica ed amministrativa. 3. Trattasi di incarichi che possono essere conferiti ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell incarico. Art. 3 Individuazione dei requisiti 1. Ai fini dell attribuzione degli incarichi di cui al presente Regolamento, i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti generali per l accesso al pubblico impiego, nonché dei seguenti requisiti specifici: - laurea specialistica/magistrale ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario corrispondente allo specifico settore di attività connesso all incarico e alle relative funzioni da espletare. Per gli incarichi relativi alla dirigenza sanitaria deve farsi riferimento al titolo di specializzazione richiesto come requisito di accesso dalla normativa di cui al DPR n. 483/1997; - gli incarichi relativi alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa possono essere affidati a candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente, nello specifico a personale dipendente a tempo indeterminato già appartenente alla qualifica dirigenziale in possesso di comprovata esperienza lavorativa nello specifico settore, nonché a personale non dirigenziale a tempo indeterminato con almeno cinque anni di servizio effettivo nella categoria D/D livello economico Super, maturata nella medesima professionalità e nello specifico settore cui si riferisce l incarico, acquisita presso Pubbliche Amministrazioni o Enti/Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; - relativamente alla dirigenza tecnica e professionale, gli incarichi possono essere conferiti anche ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro liberoprofessionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo; - specifica abilitazione professionale, ove prevista obbligatoriamente per legge; - non godere del trattamento di quiescenza. 2. I contratti di lavoro stipulati secondo la presente disciplina hanno durata non superiore a cinque anni e, alla scadenza, possono essere rinnovati. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 4

Art. 4 Modalità di attribuzione degli incarichi 1. Gli incarichi dirigenziali previsti dal presente Regolamento sono conferiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del Direttore dell Area Tecnico- Scientifica o del Direttore dell Area Amministrativa che, secondo le rispettive competenze, devono fornire al Direttore Generale adeguati elementi di valutazione per la scelta. 2. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure di comparazione dei curricula professionali e, ove si ritenga opportuno, anche tramite colloquio dei partecipanti all Avviso. 3. L Avviso di selezione viene pubblicato all Albo dell Agenzia e sul sito internet della stessa per almeno quindici giorni consecutivi, e deve contenere i seguenti elementi essenziali: la tipologia del rapporto di lavoro, la durata dell incarico, i compiti e le finalità organizzative e gestionali dello stesso, la sede di lavoro, il trattamento economico annuo complessivo lordo, le modalità di presentazione della domanda ed i documenti da allegare, nonché i contenuti dell eventuale colloquio. 4. In ogni caso, non si dà luogo all assegnazione di punteggi né alla formulazione di graduatorie di merito. Art. 5 Durata, disciplina e determinazione del compenso 1. Per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del presente Regolamento, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell anzianità di servizio. 2. Il rapporto di lavoro che si instaura con la stipula del contratto individuale a tempo determinato è assimilato a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa. 3. Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.L. relativi all area della Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, così come peraltro stabilito al comma 3 dell art. 15-septies in argomento, nonché dai vigenti accordi sindacali aziendali in materia. 4. L incarico comporta l obbligo di rapporto esclusivo con l ARPAV e, pertanto, è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 5

pubbliche o private. Art. 6 Individuazione del fabbisogno 1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali in argomento comporta l obbligo per l Agenzia di rendere contestualmente indisponibili, per i corrispondenti oneri finanziari, posti di dotazione organica come previsti nel piano di assunzione dell anno di riferimento e deve comunque avvenire nel rispetto dei vincoli di bilancio, con riferimento alle risorse finanziarie disponibili per la spesa del personale. 2. L effettiva attribuzione dell incarico è subordinata all acquisizione della relativa autorizzazione regionale, ove prevista. Art. 7 Norme finali e di rinvio 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del medesimo e verrà adeguato in relazione all entrata in vigore di nuove norme nazionali, legislative e contrattuali, modificative della disciplina in materia. 2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 6