REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12085/11 R.G., promossa dalla AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, con sede in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, p.i. 04721260877, nella persona del commissario straordinario dott. Gaetano Sirna, dom. in Catania, corso Italia n. 226, presso lo studio dell avv. Antonio Vitale, che la rappr. e dif. per procura a margine dell atto introduttivo del giudizio; - Attrice contro ISTITUTO RICERCA MEDICA E AMBIENTALE I.R.M.A. s.r.l., con sede in Acireale, via Paolo Vasta n. 158/C, p.i. 02858890870, nella persona del legale rappr. sig.ra Giuseppa Di Benedetto, dom. in Catania, via Etnea n. 289, presso lo studio dell avv. Davide Di Paola, che insieme all avv. Paolo Starvaggi, la rappr. e dif. per procura a margine della comparsa di risposta; - Convenuta Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 2 posta in decisione all esito dell udienza del 7 luglio 2015, sulle conclusioni precisate come in atti. ------------------------------------------------------ MOTIVI DELLA DECISIONE L opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania è inammissibile perché tardiva. ------------------ Diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della ASP contro l evidenza documentale, la data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato all Azienda Sanitaria Provinciale è pienamente leggibile nella relata di notifica ed è «24/10/1011». ------------------------------------------- Altrettanto contraria all evidenza documentale è l affermazione del procuratore della ASP secondo la quale vi sarebbe «incertezza assoluta sulla persona a cui» (le enfasi sono come nell originale) è stata fatta la notifica. ----------------------------------------------------------------------------- Emerge, infatti, con chiarezza dalla relata di notifica che l atto è stato consegnato dall ufficiale giudiziario nella sede della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania a mani del sig. «S. Rizzo». ---------------------- Peraltro, lo stesso procuratore della ASP riconosce espressamente, nell atto di opposizione al decreto ingiuntivo, che la notifica è stata fatta a personale dell Azienda, pretendendo che l Azienda medesima debba esserne ritenuta informata solo dal giorno in cui l atto notificato «è stato acquisito dall Ufficio deputato all istruzione della causa». ---------------- E pacifico, invece, che l atto deve ritenersi pervenuto alla ASP il giorno (24.10.2011) in cui l ufficiale giudiziario lo ha consegnato al sig. Rizzo, trovato nella sede dell Azienda medesima e incaricato di ricevere
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 3 le notifiche. ------------------------------------------------------------------------ Nessun onere vi era né da parte della società odierna opposta, né da parte dell ufficiale giudiziario di fare pervenire il decreto ingiuntivo «all Ufficio [della ASP] deputato all istruzione della causa». ------------- Sarebbe stato onere della ASP allegare e provare che, per qualche ignota ragione, il sig. Rizzo non fosse ciò che ha detto di essere all ufficiale giudiziario, quando ha accettato da lui l atto notificatogli ed effettivamente pervenuto, nei tempi qui del tutto irrilevanti della burocrazia interna dell Azienda, «all Ufficio [della ASP] deputato all istruzione della causa». ------------------------------------------------------ Le spese processuali, ai sensi dell art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. -------------------------------------------------------------------------- Visto il D.M. 10.3.2014, n. 55, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell attività difensiva effettivamente svolta, le spese del giudizio vanno liquidate in complessivi 15.000,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Gli avv.ti Davide Di Paola e Paolo Starvaggi hanno chiesto la distrazione in proprio favore, ex art. 93 c.p.c., dei compensi non riscossi. -- Dispone l ultimo comma dell art. 96 c.p.c., nel testo attualmente vigente, che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell art. 91, il giudice, anche d ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». -------------------------------------------------- La condanna in questione non presuppone alcunché di ulteriore e diverso rispetto a una «pronuncia sulle spese ai sensi dell art. 91». ------
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 4 In particolare, fra l altro, non richiede la sussistenza né della mala fede né della colpa grave né della imprudenza della parte soccombente, di cui ai primi due commi del medesimo art. 96: in tal senso depone, fra l altro, l espressione «in ogni caso» contenuta nel 3 comma. ------------- La condanna in questione è rimessa alla scelta discrezionale del giudice. ----------------------------------------------------------------------------- E anche la scelta dell ammontare della somma da porre a carico della parte soccombente è rimessa alla discrezionalità del giudice. -------- La ratio della norma è quella di punire la parte che non adempia spontaneamente i propri obblighi, costringendo la controparte a un giudizio, e/o agisca o resista in giudizio infondatamente, introducendo nel sistema un elemento di dissuasione dal comportarsi in tal modo: la consapevolezza di poter subire la condanna di cui al 3 comma dell art. 96 c.p.c. indurrà le parti a ponderare con prudenza le loro condotte stragiudiziali e giudiziali. ---------------------------------------------------------------- La somma in questione va, quindi, determinata dal giudice in maniera da tale da costituire per la parte condannata a pagarla un afflizione sufficientemente rilevante da fare da deterrente a reiterare le condotte che si intendono punire. ---------------------------------------------------------- Il nostro sistema giudiziario è gravato da un elevatissimo numero di cause, nella stragrande maggioranza delle quali almeno una delle parti è pienamente consapevole della infondatezza delle sue difese, ma agisce o resiste in giudizio perché trova vantaggioso impegnare la controparte in un contenzioso che costa a quella tempo e denaro. ------------------------ Più dell 85% del contenzioso di questo ufficio ha un esito scontato
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 5 e prevedibile dalle parti fin dall inizio. ---------------------------------------- Questo contenzioso, il tempo e il denaro necessari a gestirlo avvantaggiano chi ha consapevolmente torto e assorbono una enorme quantità di risorse dell amministrazione giudiziaria sottraendola al piccolo numero di controversie che davvero hanno bisogno di un giudice per essere risolte: quelle nelle quali vi è oggettiva incertezza e/o controvertibilità del fatto o del diritto. ------------------------------------------------------------- Le cause che hanno bisogno di un giudice durano anni, perché i giudici sono impegnati con un elevatissimo numero di controversie che non avrebbero bisogno di loro per essere risolte. ----------------------------- E proprio l inefficienza del sistema causata dall enorme mole di cause pretestuose rende vantaggioso a chi ha torto impegnare le controparti in processi che durano anni, alla fine dei quali chi ha torto ha comunque sostanzialmente vinto, perché, al più, verrà condannato a pagare ciò che doveva, ma con molti anni di ritardo, spesso costringendo le controparti a transazioni inique pur di sottrarsi al danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme dovute e non pagate. -------------------- E necessario, dunque, rendere decisamente sconveniente per chi perde agire o resistere in giudizio nella consapevolezza di avere torto. --- A questo serve la sanzione di cui all art. 96, 3 comma, c.p.c.. ------ Con riferimento all ammontare della somma da fare oggetto di questa condanna, la Corte Suprema ha statuito che «in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determina-
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 6 ta, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell art. 385 c.p.c., che, prima dell abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo ( ) con l unico limite della ragionevolezza» (Cass. Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570). --------------------------------------------------------------------------- Con quella stessa sentenza, la Corte Suprema ha, fra l altro, ritenuto ragionevole la liquidazione della condanna qui in discussione in misura corrispondente al triplo delle spese del giudizio. -------------------------- Il caso di specie si caratterizza per il fatto che l Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e il suo procuratore hanno agito in questo giudizio con evidente malafede, sostenendo tesi contrarie all evidenza documentale e con ciò costringendo la controparte e questo ufficio a sostenere gli oneri di un lungo e articolato giudizio. ---------------------------------- Appare, dunque, equo condannare l Azienda attrice/opponente a pagare alla società convenuta, ai sensi dell ultimo comma dell art. 96 c.p.c., la somma di 30.000,00, calcolata equitativamente come corrispondente al doppio delle spese del giudizio al netto del rimborso forfetario delle spese generali e degli oneri previdenziali e fiscali. -------------- Con separato provvedimento, si trasmetterà copia degli atti del processo alla Procura della Corte dei Conti, per quanto di sua competenza con riferimento al danno erariale conseguente alla gestione e all esito di questa vicenda da parte della ASP di Catania. -----------------------------
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 7 P. Q. M. Il giudice dichiara inammissibile l opposizione proposta dall Azienda Sanitaria Provinciale di Catania avverso il decreto ingiuntivo n. 1935/11 D.I. emesso da questo ufficio il 24.9/4.10.2011 nel procedimento monitorio iscritto al n. 8018/11 R.G.. ------------------------------------------------ Condanna l Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al rimborso, in favore della Istituto Ricerca Medica e Ambientale I.R.M.A. s.r.l., delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi 15.000,00 (quindicimila/00), oltre a rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. --------------------------------------------------------- Dispone che, ai sensi dell art. 93 c.p.c., la somma dovuta per spese del giudizio venga pagate agli Davide DI PAOLA e Paolo STARVAGGI. -------- Condanna l Azienda Sanitaria Provinciale di Catania a pagare alla Istituto Ricerca Medica e Ambientale I.R.M.A. s.r.l., ai sensi dell ultimo comma dell art. 96 c.p.c., la somma di 30.000,00 (trentamila/00). ------ Deciso in Catania, il 2 gennaio 2016. IL GIUDICE