Nel procedimento per la sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato (art. 5, L. 742/1969).



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Il commento 1. Premessa La sospensione feriale dei termini è prevista dall art. 1, co. 1, della L. 07/10/1969, n. 742 1, il quale dispone che: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 2. La ratio della norma e la sua applicazione La sospensione feriale dei termini svolge una funzione di garanzia nei confronti della parte interessata, e deve considerarsi un applicazione del principio generale dell inviolabilità del diritto di difesa sancito all art. 24 Cost.. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è connessa alla particolare difficoltà di ottenere l assistenza di un difensore durante tale periodo, e dunque si impone ogni qual volta la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l unico rimedio per far valere, a pena di decadenza, un suo diritto 2. La sospensione feriale dei termini, pur essendo un istituto processuale, trova applicazione anche nel caso di termini prescritti a pena di decadenza da norme di carattere sostanziale 3, per evitare che risulti leso il diritto alla tutela giurisdizionale. Nella dizione termini processuali devono ricomprendersi, ad esempio, sia il termine per la notificazione del ricorso, sia quello per il deposito, sia qualsiasi altro termine concernente attività processuali, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla sospensione feriale ai sensi della L. 742/1969. 3. Ipotesi alle quali non si applica la sospensione feriale dei termini La sospensione feriale dei termini non opera, per espressa previsione degli artt. 2-5, L. 742/1969, in diverse ipotesi riguardanti la materia penale 4, civile e amministrativa 5. 3.1. In materia civile Limitando l analisi al campo civile, la sospensione feriale non opera in relazione ai seguenti tre gruppi di controversie: L applicazione di questo principio ha fornito una interpretazione estensiva della L. 742/1969, tanto da ricomprendere nelle sue previsioni: oltre ai termini per il compimento degli atti di continuazione e svolgimento del processo; anche i termini brevi di decadenza relativi alla proposizione dell atto introduttivo del giudizio. La sospensione feriale comporta che: tutti i termini processuali riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, anche se tale periodo cade interamente nel loro corso; se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l inizio stesso è differito alla fine della sospensione, cioè al 16 settembre. a) procedimenti ex art. 92 dell ordinamento giudiziario (R.D. 30/01/1941, n. 12 6 ), ossia cause civili relative a: alimenti; procedimenti cautelari; procedimenti per l adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all esecuzione; dichiarazione e revoca dei fallimenti; tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti 7 ; 1 Pubblicata sulla G.U. n. 281 del 06/11/1969. 2 Corte cost., 02/02/1990, n. 49. 3 Relazione annuale Presidente Corte cost., 1990. 4 Nei casi richiamati dagli artt. 2 e 3 della L. 742/1969. 5 Nel procedimento per la sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato (art. 5, L. 742/1969). 6 Pubblicato sulla G.U. n. 28 del 04/02/1941. 7 In quest ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile (art. 92, co. 2, R.D. 30/01/1941, n. 12). CHIUSURA IN REDAZIONE: 05/07/2004 1

Il commento b) controversie di lavoro individuali (art. 409, c.p.c.): rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; c) controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442, c.p.c.). Rientrano in tale fattispecie le controversie derivanti dall applicazione delle norme riguardanti: assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie; nonché controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi. 4. Estensione della sospensione feriale dei termini al contenzioso tributario Nonostante le Commissioni tributarie siano organi speciali diversi da quelli della giustizia amministrativa, la giurisprudenza dominante 8 le ritiene soggette alle disposizioni di cui alla L. 472/1969, in virtù della portata generale ed omnicomprensiva della legge stessa 9. Anche nell ambito del processo tributario, quindi, il periodo di sospensione feriale si applica a tutti i termini processuali, i quali rimangono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre. 4.1. La competenza del giudice tributario Alla giurisdizione del giudice tributario sono attribuite in via esclusiva 10 : tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale; le sovrimposte e le addizionali; le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari; gli interessi e ogni altro accessorio; le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l intestazione, la delimitazione, la figura, l estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella; le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l attribuzione della rendita catastale. Il giudice tributario, inoltre, risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione 11. 4.2. Attività delle Commissioni tributarie nel periodo feriale Per effetto dell art. 3 della L. 742/1969, la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti cautelari di cui all art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Per tale motivo, il presidente di ciascuna Commissione tributaria (provinciale e regionale) dovrà, all inizio di ogni anno, individuare almeno una sezione che nel periodo feriale provveda in merito alle domande di sospensione. Le sezioni delle Commissioni tributarie destinate a funzionare durante il periodo feriale potranno essere investite, ad esempio 12 : in luogo del presidente della Commissione, del provvedimento per la concessione di ipoteca o l autorizzazione di sequestro conservativo a garanzia del credito fiscale emergente in base al processo verbale di constatazione (all atto di contestazione delle violazioni o al provvedimento di irrogazione della sanzione); nell ambito del procedimento cautelare di cui all art. 47, D.Lgs. 546/1992 13, sulle sospensive degli atti di sospensione dei rimborsi e di compensazione dei crediti emessi dall Amministrazione finanziaria nei confronti dell autore della violazione ed impugnati davanti alla Commissione tributaria in base all art. 23, D.Lgs. 472/1997. 8 Cass., 02/07/1977, n. 2880 e Cass. 30/07/1984, n. 4541. 9 Cass., 26/05/1980, n. 3438; Cass. 17/07/1979, n. 4174. 10 Art. 2, co. 1 e 2, D.Lgs. 546/1992. 11 Ad eccezione delle questioni relative a querela di falso e stato o capacità delle persone (diversa dalla capacità di stare in giudizio) (art.2, co. 3, D.Lgs. 546/1992). 12 V. M. Scuffi, Le regole per gestire le liti nel contenzioso tributario, in Corr. Trib. 18/1999, p. 1305. 13 Pubblicato sulla G.U. n. 9 del 31/01/1993. 2

Gli aspetti operativi 1. Alcune ipotesi particolari Tra i molteplici ambiti applicativi dell istituto della sospensione feriale dei termini, può essere utile analizzare le ipotesi che seguono. 1.1. Irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie Gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 14 sono stati modificati dall art. 2 del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99 15, che ha introdotto un nuovo termine per la difesa del contribuente nell ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni. In base alle nuove disposizioni il contribuente può alternativamente chiedere la definizione in via breve o inviare memorie difensive o proporre il ricorso entro il termine di proposizione del ricorso (e non più entro 60 gg. dalla notifica dell atto). Ciò comporta un estensione dell applicazione della sospensione feriale dei termini nel caso in cui l atto di contestazione o l avviso di accertamento con atto di contestazione o l iscrizione a ruolo delle sanzioni vengano notificati prima o durante il periodo feriale. Le disposizioni che modificano gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 472/1997, hanno valenza retroattiva e si applicano a tutti i procedimenti iniziati prima dell entrata in vigore del D.Lgs. 99/2000 16. 1.2. Accertamento con adesione L accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997 17, consente al contribuente di definire le rettifiche effettuate dall ufficio, successivamente all esecuzione di un controllo, in contraddittorio con l amministrazione. L avvio del procedimento può avvenire ad istanza dell ufficio stesso ovvero ad iniziativa di parte. Nel secondo caso l invio dell istanza sospende per 90 giorni il termine d impugnazione dell avviso di accertamento notificato. Il termine dei 90 giorni deve tener conto anche, come ha chiarito il Ministero delle Finanze, della sospensione feriale dei termini pendenti tra il 1 agosto e il 15 settembre. 2. La pratica professionale La sospensione feriale dei termini nell ambito del processo tributario si applica, tra gli altri, in relazione ai seguenti: atti: - avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo; - provvedimento di irrogazione delle sanzioni e atto di contestazione; - ruolo; - cartella di pagamento; - avviso di mora; - ogni atto impugnabile avanti le Commissioni tributarie; atti processuali: - proposizione del ricorso introduttivo avanti la Commissione tributaria provinciale; - costituzione in giudizio del ricorrente; - deposito di documento o di memorie illustrative; - proposizione dell atto di appello; - proposizione del ricorso per Cassazione. 3. Modalità di computo dei termini A norma degli artt. 155, 1187, 2963, c.c., per il computo dei termini: non si computa il giorno iniziale, ma solo il giorno finale; per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune (es. se il termine di un mese comincia a decorrere il 27 aprile, la scadenza dello stesso sarà il 27 maggio, cioè il giorno corrispondente del mese successivo 18 ); si computano i giorni festivi; se il termine scade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. 3.1. Computo dei termini nel periodo feriale Se il giorno di scadenza del termine cade nel periodo feriale (01/08 15/09), ai fini del computo si somma il periodo utilmente trascorso prima del 1 agosto con quello successivo al 15 settembre. Se il primo giorno utile a compiere l atto soggetto a termine cade nel periodo feriale, il computo del termine stesso inizia a decorrere il 16 settembre (compreso nel computo). Es. nel caso di ricorso da presentare entro 60 gg. dalla notifica: NOTIFICA:... 5 LUGLIO PRESENTAZ. RICORSO ENTRO IL:... 19 OTTOBRE perché: dal 06/07 al 31/07 = 26 gg dal 01/08 al 15/09 = 0 gg (periodo feriale) dal 16/09 al 19/10 = 34 gg --------- 60 gg 14 Pubblicato sulla G.U. n. 5 del 08/01/1997. 15 Pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2000. 16 Il D.Lgs. 99/2000 è entrato in vigore, per tutte le violazioni favorevoli al contribuente, il 01/04/1998 (art. 4). 17 Pubblicato sulla G.U. n. 165 del 17/07/1997. 18 Se nel mese di scadenza non esiste il giorno corrispondente del mese di inizio, allora la scadenza sarà all ultimo giorno del mese di scadenza (es. il termine di un mese che inizia a decorrere il 30 gennaio scadrà il 28 febbraio). 3

Dall esperienza Zucchetti 1. Scadenzario pratico Di seguito vengono riportate, a titolo esemplificativo, le scadenze dei termini previsti per il compimento degli atti di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 546/1992, limitatamente al periodo feriale di sospensione. 1.1. Contenzioso tributario: presentazione del ricorso (art. 21, D.Lgs. 546/1992) A norma dell art. 21, co. 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto entro 60 gg. dalla data di notificazione dell atto impugnato 19. Tale termine è previsto a pena di inammissibilità. NOTIFICAZIONE- ACCERTAMENTO RICORSO ENTRO: NOTIFICAZIONE- ACCERTAMENTO RICORSO ENTRO: NOTIFICAZIONE- ACCERTAMENTO RICORSO ENTRO: GIUGNO 01-giu 31-lug 11-giu 25-set 21-giu 05-ott 02-giu 20 16-set 12-giu 26-set 22-giu 06-ott 03-giu 17-set 13-giu 27-set 23-giu 07-ott 04-giu 18-set 14-giu 28-set 24-giu 08-ott 05-giu 19-set 15-giu 29-set 25-giu 09-ott 06-giu 20-set 16-giu 30-set 26-giu 10-ott 07-giu 21-set 17-giu 01-ott 27-giu 11-ott 08-giu 22-set 18-giu 02-ott 28-giu 12-ott 09-giu 23-set 19-giu 03-ott 29-giu 13-ott 10-giu 24-set 20-giu 04-ott 30-giu 14-ott LUGLIO 01-lug 15-ott 11-lug 25-ott 21-lug 04-nov 02-lug 16-ott 12-lug 26-ott 22-lug 05-nov 03-lug 17-ott 13-lug 27-ott 23-lug 06-nov 04-lug 18-ott 14-lug 28-ott 24-lug 07-nov 05-lug 19-ott 15-lug 29-ott 25-lug 08-nov 06-lug 20-ott 16-lug 30-ott 26-lug 09-nov 07-lug 21-ott 17-lug 31-ott 27-lug 10-nov 08-lug 22-ott 18-lug 01-nov 28-lug 11-nov 09-lug 23-ott 19-lug 02-nov 29-lug 12-nov 10-lug 24-ott 20-lug 03-nov 30-lug 13-nov 31-lug 14-nov AGOSTO da 01-ago a 31-ago 21 14-nov SETTEMBRE da 01-set a 15-set 22 14-nov 16-set 23 15-nov 19 Lo stesso articolo specifica che La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 20 Primo giorno a partire dal quale ai termini per la presentazione dei ricorsi si somma il periodo di sospensione feriale. 21 Il ricorso avverso gli atti notificati in uno qualsiasi dei giorni compresi tra il 1 e il 31 agosto può essere presentato entro il 14 novembre. In questi casi, infatti, il termine per la presentazione comincia a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale, ossia dal 16 settembre. 22 Il ricorso avverso gli atti notificati in uno qualsiasi dei giorni compresi tra il 1 e il 15 settembre può essere presentato entro il 14 novembre. In questi casi, infatti, il termine per la presentazione comincia a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale, ossia dal 16 settembre. 23 Primo giorno dal quale ricominciano a decorrere i termini dopo la sospensione feriale. Deve essere ricompresso nel computo. 4

Dall esperienza Zucchetti 1.2. Contenzioso tributario: costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22, D.Lgs. 546/1992) A norma dell art. 22, co. 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 gg. dalla presentazione del ricorso. La costituzione in giudizio avviene mediante deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, alternativamente: dell originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e ss., c.p.c.; di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Il termine di 30 gg. è previsto a pena di inammissibilità. RICORSO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ENTRO: RICORSO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ENTRO: RICORSO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ENTRO: LUGLIO 01-lug 31-lug 11-lug 25-set 21-lug 05-ott 02-lug 24 16-set 12-lug 26-set 22-lug 06-ott 03-lug 17-set 13-lug 27-set 23-lug 07-ott 04-lug 18-set 14-lug 28-set 24-lug 08-ott 05-lug 19-set 15-lug 29-set 25-lug 09-ott 06-lug 20-set 16-lug 30-set 26-lug 10-ott 07-lug 21-set 17-lug 01-ott 27-lug 11-ott 08-lug 22-set 18-lug 02-ott 28-lug 12-ott 09-lug 23-set 19-lug 03-ott 29-lug 13-ott 10-lug 24-set 20-lug 04-ott 30-lug 14-ott 31-lug 15-ott AGOSTO SETTEMBRE PERIODO FERIALE PERIODO FERIALE 16-set 25 16-ott 24 Primo giorno a partire dal quale al termine per la costituzione in giudizio si somma il periodo di sospensione feriale. 25 Primo giorno dal quale ricominciano a decorrere i termini dopo la sospensione feriale. Deve essere ricompresso nel computo. 5

Per approfondire Norme e prassi 26 rilevanti NORME L. 07/10/1969, n. 742 (pubblicata sulla G.U. n. 281 del 06/11/1969) Artt. 155, 1187, 2963, c.c. Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 (pubblicato sulla G.U. n. 5 del 08/01/1998), modificati dal D.Lgs. 30/03/2000, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2000) D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 (pubblicato sulla G.U. n. 9 del 31/01/1993) D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 (pubblicato sulla G.U. n. 165 del 17/07/1997) PRASSI C.M. 17/06/1999, n. 133/E/1999/80487 C.M. 23/04/1996, n. 98/E/II-3-1011 Tutti i marchi sono registrati dagli aventi diritto. I contenuti della presente scheda sono protetti dalle norme sul diritto d autore. La loro riproduzione è vietata salvo espressa autorizzazione della MAP Servizi S.r.l. - Via Morosini, 19 - Torino 26 Circolari, risoluzioni, pareri del Ministero dell Economia e delle Finanze e di altri Ministeri, Autorità ed Istituzioni, associazioni di categoria rilevanti. 6