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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). Rito Fornero: nessun termine per le eccezioni in fase sommaria? Relativamente al rito Fornero, e limitatamente alla fase sommaria, non sussistono termini entro i quali avanzare eccezioni e difese a pena di decadenza. Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, sentenza del 30.6.2014 omissis

Motivi della decisione La controversia presenta peculiari aspetti in rito, che vanno però affrontati dopo avere esaminato la fondatezza dell (unica) domanda (illegittimità del licenziamento orale intimato il 2.11.2012) proposta con il ricorso introduttivo in fase sommaria, correlata alla richiesta di reintegrazione. La domanda è infondata: gli informatori sentiti i prime cure hanno riferito circostanze incompatibili e comunque contraddittorie, poiché i testi xxxx (indicati dal resistente) hano fornito versioni discordanti da quella fornita dai testi xxxxxx Tuttavia la lettura delle dichiarazioni e gli altri elementi in atti disponibili inducono a ritenere del tutto inattendibili queste ultime due e quindi le circostanze dalle stesse riferite. Entrambe hanno affermato di avere visto il xxxxxxlavorare dietro il banco della pasticceria il 1 e 2 novembre, ma si tratta di due soggetti estranei all ambiente di lavoro, che hanno dimostato di saper poco o nulla delle circostanze rilevanti e relative al licenziamento, quali soprattutto la consegna della lettera, che hanno saputo riferire al riguardo solo dichiarazioni dello stesso ricorrente (cfr xxxxxx), ecc. Peraltro le fotografie dell esercizio commerciale prodotte in atti, dalle quali davvero sembra difficile se non impossibile vedere chi lavori al banco per chi resti fuori dal locale e passi dalla strada, rendono definitivamente inattendibili le deposizioni delle due predette. Per contro, dei due xxxxxxxxxxxxx i testi/informatori escussi su indicazione di parte resistente, appaiono maggiormente a conoscenza dei fatti. Pur se uno di questi è il padre del titolare già gestore del locale fino al 2002- che ha riferito di avere ricevuto il rifiuto della lettera di licenziamento che egli stesso tentò di consegnare al lavoratore, ha corredato la narrazione dei fatti da una serie di dettagli (anche relativi alla consegna degli assegni, alla modalità con cui l istante decise di prenderli ma rifiutò di sottoscrivere il licenziamento, ecc ) tali da connotare di maggiore attendibilità quanto da questo teste riferito. Inoltre a tale deposizione si aggiunge quella xxxxxxx, dipendente presente (almeno in parte) alle circostanze accadute il 31.10.2012, fra le quali la consegna della lettera di licenziamento, che la teste ha riferito essere stata rifiutata dal xxxxxxxx, riconoscendo la propria firma sulla missiva che, proprio perché presente ai fatti, le era stato richiesto di apporre. La teste h poi affermato che l istante non si era visto al lavoro nei primi due giorni di novembre. La semplice lettura delle deposizioni raccolte agli atti dimostra molto bene la diretta conoscenza dei fatti che ha appreso e riferito quest ultima testimone, smentendo completamente le notizie frammentarie e poco verosimili riferite dalle xxxxxx Pertanto, può ritenersi accertato che il licenziamento non fu intimato oralmente, ma che il ricorrente si rifiutò di firmare la lettera in data 31.10.2014 (prodotta in atti dal datore con la sottoscrizione del, che da atto di non averla potuta consegnare per rifiuto del destinatario); e che ciò accade verso le ore 14, come riferito dalla teste xxxxxxx che ha pure sottoscritto la stesa missiva in qualità di testimone presente ai fatti. Resta pertanto esclusa l illegittimità del recesso prospettata dal ricorente e la

richiesta di tutela reale, avanza su presupposto del licenziamento orale. Tuttavia non appare condivisibile l ordinanza opposta nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le altre doglianze del ricorrente, avanzate al verbale di prima udienza in fase sommaria ed in conseguenza della (diversa prospettazione) di parte resistente. In particolare, a fronte della deduzione della natura disciplinare del licenziamento, l istante aveva ecceptio la illegittimità della procedura per mancanza delle garanzie dettate dall art 7 legge 300/1970, e prima di tutto la mancanza di contestazione scritta. Il giudice di prime cure ha ritenuto che tale deduzione fosse tardiva, perché non proposta con l atto introduttivo del gudizio. Tale assunto non appare condivisibile. Infatti il legislatore, nel dichiarato intento di assicurare la speditezza del procedimento, ha modellato uno strumento processuale agile nei commi da 48 a 50 dell'art. 1 Legge 92/12, che regolano lo svolgimento della fase sommaria: per questa non vi è alcuna specifica previsione di decadenza sia con riguardo alle eccezioni non rilevabili d'ufficio (le domande riconvenzionali e la chiamata di terzo in causa devono ritenersi inammissibili in questa fase), sia con riguardo alle richieste istruttorie ed alla produzione di documenti. Invece l esistenza dei i termini decadenziali in fase di opposizione si ricava dall art 1 comma 51 e 53, che prevedono il primo che l opposizione va proposta con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile ; ed secondo che "L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. ". Da ciò può legittimamente ricavarsi che la più agile fase sommaria non preveda termini entro i quali avanzare eccezioni e difese a pena di decadenza come già ripetutamente affermato da questo ufficio con vari provvedimenti in atti allegati-. Se ciò è vero, non può negarsi la possibilità del ricorrente di modificare parzialmente la domanda e le eccezioni in fase sommaria in conseguenza delle difese e delle eccezioni di controparte. E evidente che anche in quella fase ci deve essere un momento oltre il quale non sia più possibile apportare aggiustamenti alle difese; ma questo può essere individuato nella prima udienza di comparizione, all esito dell instaurazione del contraddittorio pieno; comunque non oltre la fase dell eventuale missione di attività istruttoria (alla quale le posizioni delle parti devono ritenersi ormai cristallizzate, anche per le fasi successive ). Ma nella specie il ricorrente, che aveva agito solo per dimostrare l oralità del licenziamento, alla prima udienza ha immediatamente eccepito anche l illegittimità del licenziamento disciplinare (oppostogli da controparte) per difetto della procedura di garanzia e di ogni contestazione scritta. Per quanto detto la rettifica della domanda così intervenuta deve ritenersi tempestiva e legittima, ed erroneamente il giudice di prime cure non ne ha tenuto conto, finendo per ravvisare decadenze non previste dal rito. L eccezione va invece esaminata in questa sede, essendo stata riproposta anche con l odierna opposizione. Ed è senz altro fondata, senza alcun bisogno di attività istruttoria, poiché è pacifico che nessuna contestazione scritta precedette il licenziamento imposto

al ricorrente, in violazione dell art 7 legge 300 del 1970. Tuttavia l illegittimità dei licenziamenti irrogati dopo il 18.7.2012 (come il presente), risente della graduazione delle sanzioni molto più dettagliata disposta dalla novella dell art 18 della legge 300 del 1970, apoprtata dall art 1 comma 42 ess della legge 92/2012. Il comma 6^ dell art 18 come novellato e nella specie applicabile- così prevede: <<. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo..>> Il comma 5^ recita: << Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. >>> Nella specie il ricorrente, che pure ha ribadito con l opposizione l intento di far valere l illegittimità del licenziamento disciplinare per mancanza della contestazione, non ha invece ribadito nè chiesto nelle conclusioni di accertarsi la insussistenza dei fatti contestatigli, così come non ha offerto di dimostrare ciò. Poiché in sede di opposizione valgono le decadenze dettate per l ordinario processo del lavoro - art 414 e 416 c.p.c., espressamente richiamati dal commi 51 e 53 dell art 1 legge 92/2012 -, non potendo ritenersi proposte in questa sede le richieste istruttorie né le domande volte ad accertare l insussistenza dei fatti contestati (la sottrazione di merce), deve però dichiararsi illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato senza contestazione scritta, ed in applicazione dell art 18 comma 6^ dichiararsi risolto il rapporto di lavoro, condannando il datore al pagamento di otto mensilità, considerata l anzianità di servizio del lavoratore, lo svolgersi complessivo dei fatti, l irregolarità della condotta datoriale, ma per contro anche la poco corretta condotta del dipendente, rifiutatosi di sottoscrivere il licenziamento per poi lamentare infondatamente il recesso orale. Il parziale accoglimento dell opposizione (non è accolta la domanda reintegratoria né accertato il licenziamento orale, domanda principale) impone la compensazione per metà delle spese di lite, e la condanna del datore di

lavoro alla residua metà per entrambe le fasi di giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte in favore xxxxxxxx che e ha fatto richiesta ex art 93 cpc p.q.m. Uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sulla opposizione ai sensi dell art 1 comma 51 e s legge n 92 del 2012, in opposizione all ordinanza xxxxx proposta da xxxxxxxx nato il 23.4.1964 nei confronti della ditta xxxxxx in persona del titolare con ricorso depositato il 29.5.2013, così provvede: - Accoglie parzialmente l opposizione e per l effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore opposto al pagamento in favore dell istante un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in otto mensilità della retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazioni come per legge; rigettando nel resto. - Compensa per metà le spese di lite di entrambe le fasi; liquida la residua metà a carico del xxxxxx e in favore del xxxxxxxxxxxxxxxper euro 1.000, 00 per la fase sommaria, ed in euro 1.200,00 per la presente, a titolo di compensi ex DM 55/2014, nonché spese forfetarie al 15%, oltre IVA e CP da calcolarsi come per legge, distratte in favore xxxxxxxxx ex art 93 c.p.c. Reggio Calabria, 23.6.2014 Il G.L. Drssa Patrizia Morabito