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ESECUZIONE DELL OPERA PUBBLICA Per eseguire un opera pubblica ed aprire il cantiere il Committente dovrà prima procedere ad assegnare i lavori ad un Impresa attraverso una gara d appalto, firmando con questa un contratto; L impresa appaltatrice esegue i lavori sotto il controllo della D.L., entro i termini e con le modalità prescritte dal Contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati tecnici.

La gara d appalto Con il termine "appalto" si indica quanto stabilito dal Codice Civile all'art. 1655: "l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".

Il contratto può avere ad oggetto: (art. 53) a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; (Appalto integrato) c) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. (appalto concorso) d) La costruzione e gestione delle opere (art. 142+) e) PROJECT FINANCING (art. 153 e seguenti)

(art. 53, comma 4) I contratti di appalto, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura : i contratti di sola esecuzione di importo inferiore ad 500.000, i contratti relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, I contratti per opere in sotterraneo, di fondazione e di consolidamento dei terreni.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.

La selezione delle offerte può essere effettuata, con il: Criterio del Prezzo più basso; Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara stabilisce: (art. 82) Per i contratti da stipulare a solo a misura o solo a corpo, il prezzo più basso, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Il Contratto è il documento che riproduce le dichiarazioni di volontà dei contraenti e deve contenere (art.1325 Codice Civile): l identificazione dei contraenti; l accordo delle parti; la causa; l oggetto; la forma, quando risulta che è prescritta dalla Legge, sotto pena di nullità. Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla Legge.

Sono allegati e fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti : Capitolato Generale Capitolato Speciale Elaborati progettuali e grafici Elenco prezzi unitari per gli appalti a misura o Elenco prezzi opere a corpo per gli appalti a corpo Piano di sicurezza e coordinamento (o il PSS quanto non previsto il PSC) Cronoprogramma Piano di manutenzione Piano Operativo di Sicurezza;

APPALTO A CORPO E A MISURA Le peculiarità che contraddistinguono l appalto a corpo da quello a misura attengono alla fase esecutiva, conseguente alla stipulazione del contratto Appalti a corpo, il rischio maggiore lo assume la ditta esecutrice Appalto a misura, il corrispettivo è variabile in funzione delle effettive quantità.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, invece per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22/06/2000, secondo il quale nel contratto d appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato.

Entrambe le categorie contrattuali, però presentano alcuni elementi di criticità più volte segnalati dalla giurisprudenza. Come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 23 ottobre 1997 Il criterio di determinazione del prezzo dell appalto a corpo non costituisce, e non può costituire, strumento per trasformare l appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell appaltatore l esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale e di lasciare quindi a carico oppure a vantaggio dell appaltatore il rischio o l utile delle maggiori o minori quantità che risultassero necessarie

Ed ancora In caso di contratto a forfait ( ) il rischio che grava sull appaltatore in tale tipo di contratto deve essere inteso nel senso che sull impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria (Lodo Roma 27 Maggio 2002).

Diversamente, invece, come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 6 aprile 2000 Nell appalto a misura l importo presunto dell appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell appalto, nonché, secondo certe regole, dell obbligo e del diritto dell appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto. Inoltre negli appalti a misura l ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione ( Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002).

Sulla valenza della progettazione esecutiva in caso di appalto a corpo si riporta la sentenza del tribunale di Mantova del 23 gennaio 2006. E nullo per indeterminatezza dell oggetto ai sensi dell art. 1418 c.c. il contratto d appalto che preveda il pagamento del prezzo a corpo e nel quale la descrizione delle opere sia talmente lacunosa da non consentire la determinazione dell effettivo contenuto dei lavori e delle opere in concreto da eseguirsi.

Nell appalto a corpo l appaltatore sopporta il rischio delle quantità atteso che il prezzo è determinato in una misura fissa ed invariabile riferita all opera considerata globalmente e per questo il progetto deve presentare tutte le caratteristiche dell immediata realizzabilità (C. Stato 7.3.2001 n. 149).

Perizie di variante nei contratti a corpo Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è però assoluto. All art. 1661 c.c, è, appunto, prevista, come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell opera.

Alla rideterminazione del prezzo a corpo le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo a corpo offerto dall appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, sviluppate per i corrispondenti prezzi contrattuali.

Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorrano le condizioni dettate all art. 132 del D.lgs. 163/2006