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Transcript:

Copia conforme N 00020/2013 del Reg. Delibere Comune di Bicinicco Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Addizionale comunale all'irpef per l'anno 2013 - Determinazione aliquote. L'anno 2013, il giorno 07 del mese di agosto alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: STRIZZOLO DINO Sindaco presente BENUSSI LIVIO Consigliere presente BOSSI GIOVANNI BATTISTA Consigliere assente BUIATTI GIAN LUCA Consigliere presente STRIZZOLO LAURA Consigliere presente BARBIERI DENIS Consigliere presente CAVEDALE REMO Consigliere presente DENTESANO ELISA Consigliere presente BOLZON RENATO Consigliere presente SELENATI AMEDEO Consigliere presente PAUL PAOLO Consigliere presente MASINI FRANCO Consigliere presente CALLIGARO FABRIZIO Consigliere assente Partecipa il Segretario Comunale Spanò dott.ssa Angela. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. STRIZZOLO DINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. X FAVOREVOLE CONTRARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Gigliola Della Vedova 00020/2013 pag. 1 di 9

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. X FAVOREVOLE CONTRARIO IL RESPONSABILE CONTABILE F.to Gigliola Della Vedova 00020/2013 pag. 2 di 9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE presentata dal Servizio Economico Finanziario Premesso che: - l art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ; - con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente; - con l articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; - detta disposizione veniva confermata fino all approvazione del federalismo fiscale anche dall articolo 1 comma 123 della legge 220/2010; - l articolo 1 comma 11 del D.L. n.138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede: - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall anno 2012, con riferimento all addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare per l anno 2012 l aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%; - che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo; - che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF; 00020/2013 pag. 3 di 9

Visto che: - l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. - l articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione; Vista la propria deliberazione n. 8 del 19/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata l aliquota dell addizionale IRPEF per l'anno 2012 allo 0,3%, con la previsione di una soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad 10.000,00; Considerato che la riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute e la necessità di raggiungere gli equilibri di bilancio rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell ente; Dato atto che ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica della aliquota vigente; Visto il regolamento comunale per l applicazione dell addizionale IRPEF ai sensi dell articolo 1 comma 142 lett. A della L. 296/2006, allegato al presente atto sub lett. A); Vista l analisi rimessa da parte del settore finanziario competente dal quale si evince che si determinerà un incremento del gettito per l ente stimabile in 22.500,00, applicando l aliquota differenziata per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli statali, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario e la salvaguardia dei criteri di progressività, come di seguito specificato: - Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,3 - Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,45 - Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,6 - Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,7 - Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,75 Preso atto della previsione di una soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad 10.000,00; Rilevato che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizione comunale all'irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo; Acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/2000, come modificato 00020/2013 pag. 4 di 9

dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; PROPONE 1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento comunale per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF ai sensi dell art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come da allegato alla presente deliberazione sub A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il quale prevede che l aliquota differenziata per scaglioni di reddito, con una soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad 10.000,00, come di seguito specificato: - Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,3 - Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,45 - Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,6 - Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,7 - Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,75 2. DI DARE ATTO che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizione comunale all'irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo; 3. DI DARE ALTRESI' ATTO che, ai sensi dell art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la predetta variazione è da ritenersi vigente per l annualità 2013 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive. 4. DI DARE MANDATO al responsabile del servizio Economico Finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all invio, ai sensi del comma 15 dell articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. 00020/2013 pag. 5 di 9

Il Sindaco fa presente che ai Comuni è stata data la possibilità di stabilire aliquote di addizionale utilizzando gli scaglioni di reddito dell'irpef statale nel rispetto del principio della progressività per scaglioni e che, per poter raggiungere l'equilibrio di bilancio, è stato necessario procedere ad un aumento dell'addizionale; L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non applicare un'aliquota unificata per tutti, ma di rimodularla con criteri di progressività in modo da garantire una maggiore equità sociale e fiscale spostando il peso del prelievo fiscale sui redditi medio-alti; Il consigliere Masini si dichiara contrario a qualunque aumento tariffario affermando che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a tagliare le spese superflue; Il consigliere Paul propone di verificare la possibilità di procedere ad una riorganizzazione dell'apparato burocratico e di ridurre, se possibile, le ore lavorative dei dipendenti vista la ridotta attività dell'ente; Il Sindaco risponde che, dal punto di vista amministrativo-burocratico, le attività dell'ente sono molto aumentate, come pure gli adempimenti che se non vengono rispettati danno luogo all'applicazione di sanzioni, e che tutte le spese superflue sono state tagliate; bisognerebbe tagliare alcuni servizi, in particolare quelli a supporto dell'attività scolastica che però sono necessari in quanto lo Stato ogni anno riduce le risorse destinate alla scuola; Dopo ulteriore discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione; IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n 267, recante "Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la L.R. 17/2004; Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Bolzon, Masini, Paul, Selenati), astenuti nessuno, resi come per legge; DELIBERA 1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta. 2) Di dichiarare con votazione separata, voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Bolzon, Masini, Paul, Selenati), astenuti nessuno, resi come per legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 00020/2013 pag. 6 di 9

COMUNE DI BICINICCO Provincia di Udine REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997. 2. Ai fini dell applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione. 3. Il regolamento disciplina l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 dall art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall art. 142 della L. 296 del 27.12.2006. 4. Per la disciplina dell imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale. Art. 2 Soggetto attivo 1. L addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Bicinicco, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.. Art. 3 Soggetti passivi 1. Sono obbligati al pagamento dell addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bicinicco, alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. Art. 4 Criteri di calcolo dell addizionale 1. L addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative. Art. 5 Aliquote 1. La variazione dell aliquota dell addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge. 00020/2013 pag. 7 di 9

2. A decorrere dall anno 2013, l aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all IRPEF, prevista dall art.1 del D.Lgs. n 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale nelle seguenti misure: Aliquota Classi di Reddito 0,3% da 0 a 15.000 euro 0,45% da 15.000,01 a 28.000 euro 0,6% da 28.000,01 a 55.000 euro 0,7% da 55.000,01 a 75.000 euro 0,75% oltre 75.000,01 euro 3. Le aliquote di cui al punto 2) s intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge. 4. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul portale dell Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002. 5. Il termine per la variazione dell aliquota dell addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. Art. 6 Modalità di versamento 1.Il versamento dell addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall art.1 del D.Lgs. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall art. 1 comma 143 della L.27/12/2006 n 296 e successive modifiche. Art. 7 Esenzioni 1. Sono esenti dall applicazione dell addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad. 10.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione. Art. 8 Funzionario responsabile 1. Il Funzionario Responsabile della variazione dell aliquota dell addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario. Art. 10 Efficacia 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1 gennaio 2013. 00020/2013 pag. 8 di 9

Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to STRIZZOLO DINO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Spanò dott.ssa Angela Attestato di Pubblicazione Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio il 08/08/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 23/08/2013. Comune di Bicinicco, li 08/08/2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Federica Visentin Certificato di Pubblicazione Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 consecutivi dal 08/08/2013 al 23/08/2013 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. Comune di Bicinicco, li L'IMPIEGATO RESPONSABILE Comunicazione ai Capi Gruppo La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08/08/2013. Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 07/08/2013. Attestato di Esecutività Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n 49 - Deliberazione non soggetta a controllo. L'IMPIEGATO RESPONSABILE Comune di Bicinicco, li 08/08/2013 F.to Federica Visentin Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Comune di Bicinicco, li 08/08/2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE Federica Visentin 00020/2013 pag. 9 di 9