Sala Convegni Val Tuscano Lacedonia (Av) 16 Novembre 2006 Relazionedi:Col.StefanoDONATIComandantePoliziaMunicipale-Bari-GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE DISPOSIZIONIGENERALIINMATERIADICERIMONIALE Organizzazione a cura del Comando Polizia Locale Gestione Associata Lacedonia - Bisaccia - Monteverde (Avellino)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -14 APRILE 2006- DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE E DI PRECEDENZA TRA LE CARICHE PUBBLICHE Relatore: Col. Stefano DONATI - Comandante Polizia Municipale di Bari. Dopo circa 50 anni di Stato repubblicano nei quali il cerimoniale si è sviluppato soprattutto come prassi amministrativa, orientata da rare circolari ministeriali della Presidenza del Consiglio e da manuali pubblicati sulla materia da alcuni dirigenti degli omonimi uffici, lo Stato italiano ha avvertito la necessità di disciplinare l intera materia. Ciò è avvenuto con il DPCM 14 aprile 2006 contenente disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche. La scelta di introdurre norme giuridiche per disciplinare, in sostanza, i posti a sedere nelle cerimonie pubbliche, solleva alcuni dubbi sia di opportunità che di legittimità. Per quanto riguarda il primo aspetto si osserva che le regole della prassi assicuravano probabilmente una maggiore possibilità di organizzare le ormai infinite varietà di cerimonie pubbliche secondo criteri più vicini alla concreta situazione sociale ed istituzionale del territorio. Ed infatti le prime applicazioni del nuovo cerimoniale, sovvertendo prassi stratificate hanno creato non pochi problemi e disagi agli organizzatori soprattutto perché molti dei posti assegnati a cariche pubbliche non abituate o non interessate a partecipare alle cerimonie sono rimaste vuoti. Per quanto concerne il secondo aspetto invece solleva seri dubbi l art.1 del DPCM che recita: le presenti disposizioni disciplinano.. le cerimonie di iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di ogni altra Autorità Pubblica. Infatti secondo l art. 117/6 co. Cost. la potestà regolamentare spetta oggi allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Inoltre anche Comuni e Province hanno riconosciuta dalla Costituzione una potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Poiché quindi l art. 117/2 co. Cost. attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva sull ordinamento e sull organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti Pubblici nazionali, e, per quanto riguarda Comune e Provincia, solo sui rispettivi organi di Governo e funzioni fondamentali, tra le quali non rientra certamente l organizzazione delle cerimonie, si ritiene che il nuovo cerimoniale possa sviluppare legittimamente la propria efficacia esclusivamente nelle cerimonie organizzate dallo Stato e dalle sue diramazioni territoriali, mentre Regioni, Province e Comuni rimangono liberi di seguire criteri diversi da quelli stabiliti dal DPCM. Appare infatti pacifico che il destinatario delle nuove norme giuridiche è l organizzatore della cerimonia, il quale assegna le posizioni, e non i partecipanti alla stessa che, in qualità di invitati, sono tenuti, ma per mera educazione, a rispettare i posti loro assegnati.
Nel preambolo del DPCM sono espressamente indicate le motivazioni della sua emanazione e cioè la necessità di conformare le prassi in materia di cerimoniale al nuovo ordinamento costituzionale, nonché di garantire la loro generale e uniforme applicazione. Ciò è stato realizzato seguendo alcune linee direttrici fondamentali: 1) un avanzamento di posizione, rispetto alle cariche statali, del Presidente della Regione, della Provincia, del Sindaco ed ancor di più, per analogia con i Presidenti delle Camere, dei relativi Presidenti del Consiglio; 2) un avanzamento del Capo della Polizia, del Prefetto e del Questore rispetto ai pari grado delle Forze Armate; 3) un avanzamento degli Organi Giudicanti rispetto agli Organi Inquirenti della Magistratura; 4) l inserimento di molte nuove cariche, anche private, nell ambito del cerimoniale (per es. Presidenti nazionali di ANCI, UPI, UNICEM). Per quanto afferisce in particolare le cerimonie territoriali, il Sindaco del comune capoluogo di Provincia assume una posizione di poziorietà rispetto al Prefetto ed ai parlamentari, in sintonia con il maggiore ruolo riconosciuto agli enti locali dal nuovo art. 114 Cost., ma tale riconoscimento non si estende, come avrebbe potuto e, forse, dovuto, agli altri organi comunali ed in particolare a quelli burocratici. Mentre infatti i dirigenti statali conservano posizioni di rilievo nell ambito del nuovo cerimoniale (quelli provinciali, per esempio, sono collocati come minimo alla 48ª posizione), i dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali sono relegati in 72ª posizione, sulle 73 previste, di poco preceduti dal segretario generale del comune capoluogo di provincia e dal segretario generale della Provincia (63ª posizione). Prima di essi sono collocati, per esempio tutti i presidenti degli Ordini professionali (51ª pos.), i consoli onorari (52ª pos.) il direttore di delegazione della Banca d Italia (57ª pos.) e tutti i presidi di facoltà universitaria (58ª pos.). E evidente perciò una complessiva sottovalutazione del ruolo e dei compiti della dirigenza degli enti locali, nel nuovo cerimoniale, sia nell ambito dell amministrazione stessa (gli assessori che non hanno autonoma rilevanza giuridica, come organi individuali, precedono sia il segretario, che i dirigenti, mentre i consiglieri precedono comunque i dirigenti) sia soprattutto rispetto alle altre cariche pubbliche. Il ministero non pare cioè riconoscere la rilevanza delle funzioni esercitate dalla burocrazia degli enti locali rispetto a quelle talvolta meramente tecniche e settoriali, svolte da molti dirigenti statali, sia in termini di interessi pubblici, che di risorse umane e tecniche gestite (basta confrontare per esempio un direttore dell ufficio tecnico comunale o provinciale con un direttore dell ufficio provinciale del ministero dei trasporti). Del resto anche la posizione del segretario generale, non Direttore, rispetto ai dirigenti comunali, sembra il frutto di una scarsa conoscenza ministeriale dell organizzazione e delle funzioni degli enti locali. Comunque, rispetto a questo persistente spirito centralista che pervade, il cerimoniale ministeriale nonostante la espressa volontà di adeguamento alla riforma del titolo V della Cost., il cerimoniale ministeriale potranno porre parziale rimedio gli enti locali stessi, a partire dalla regione, applicando un proprio cerimoniale, più vicino all indirizzo federalistico e decentrativo della Costituzione e delle leggi, ed
anche all attuale assetto concreto delle responsabilità e dei poteri nella pubblica amministrazione, che si contrapponga anche a livello culturale a quello ministeriale. Per quanto concerne più specificatamente il Comandante della Polizia Municipale (così come, mutatis mutanda, il Comandante della Polizia Provinciale ed il direttore generale del comune e della provincia) occorre rilevare che, non essendo espressamente stato previsto dal DPCM, deve trovare adeguata collocazione, anche nel cerimoniale ministeriale, sulla base di quanto stabilito dall art. 4/3 co. del decreto. Invece, purtroppo, nelle prime applicazioni del nuovo cerimoniale, si è dovuto constatare che la posizione assegnata al Comandante del corpo di Polizia Municipale risulta in bilico tra l assimilazione agli altri, bistrattati, dirigenti comunali ed una collocazione non ben definita, ma comunque grandemente inferiore a quella di solito occupata nella vecchia prassi, che vedeva il Comandante collocato nei pressi degli altri responsabili delle forze di polizia dello Stato, se non, talvolta, addirittura vicino al Sindaco, almeno in quelle occasioni in cui i posti non venivano pre assegnati. Ritengo pertanto che, per evitare, anche sotto questo profilo, una considerazione della P.M. quale forza di polizia di serie B, con i prevedibili e ben noti effetti negativi sul delicato servizio svolto, che i comandanti possano cercare di ovviare alla situazione che si sta determinando attraverso l invio agli uffici di gabinetto della Prefettura e degli altri enti pubblici organizzatori di cerimonie, di una nota formale, preferibilmente a firma sindacale, che richiami e sviluppi l applicazione dell art. 4/3 co. In tale nota si potrà comunicare e lumeggiare la carica del Comandante del Corpo di Polizia Municipale alla stregua dei seguenti parametri di valutazione, sanciti dall art. 4 /3 co. 1. natura della carica, con riferimento, per esempio, alle qualifiche, alle funzioni, alle autorità da cui dipende; 2. incarico svolto, con riferimento all incarico di comando conferito, alla dimensione della struttura comandata, agli incarichi accessori; 3. il grado posseduto; 4. l anzianità di costituzione del corpo; 5. l anzianità di assunzione della carica; 6. l anzianità anagrafica;
Al Responsabile dell Ufficio Cerimoniale della Prefettura Questura Regione Provincia Comune Il recente DPCM 14.04.2006 pubblicato sulla G.U. del 28.07.2006 avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di cerimoniale, sta evidenziando incertezze e difficoltà applicative che comportano in molti casi un radicale sconvolgimento delle prassi fino ad oggi costantemente seguite durante le pubbliche cerimonie. Alcune Autorità tra le quali il Comandante della Polizia Municipale sono state talvolta arretrate nell ordine di precedenza tra le cariche pubbliche dalle prime file alle ultime. Si ritiene pertanto opportuno fornire in via propositiva alcuni elementi ermeneutici utili a lumeggiare tale complessa disciplina. Come noto il Comandante della Polizia Municipale non è espressamente contemplato dagli artt. 5 e 9 del DPCM e deve pertanto essere collocato applicando i criteri stabiliti dall art. 4/3 comma di tale atto normativo. Si deve cioè tener conto della carica, dell incarico svolto, del grado, dell anzianità di costituzione della istituzione che rappresenta, e, da ultimo, dell anzianità anagrafica. A tal uopo si evidenziano i seguenti dati: sotto il profilo della carica il Comandante della Polizia Municipale di Bari dirige un corpo di Polizia, a competenza generale, i cui appartenenti rivestono la qualifiche di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale. Sotto il profilo dell incarico svolto, il Comandante del Corpo della Polizia Municipale dirige circa 700 uomini, tra dirigenti, ufficiali, sottufficiali, agenti, ausiliari del traffico ed agenti amministrativi, ed inoltre, come incarico accessorio,emana le ordinanze normative di disciplina del traffico, rilascia le concessioni e le autorizzazioni afferenti l uso delle strade, emana le ordinanze ingiunzioni per gli illeciti amministrativi. Sotto il profilo del grado posseduto, porta una torre e tre stelle a sei punte e, secondo la legge regionale in corso di approvazione, una greca ed una stella a sei punte. Sotto il profilo dell anzianità del Corpo di Polizia Municipale di Bari, la data di istituzione è il 31 Agosto 1862. Sotto il profilo dell anzianità di assunzione della carica, il Comandante è attualmente in carica dall 11 aprile 2005 e riveste l incarico di dirigente comandante di Polizia Municipale dal 1995. Sotto il profilo dell anzianità anagrafica il comandante del corpo di Polizia Municipale è nato il 30.03.1957. Alla luce di tali informazioni si ritiene che la collocazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Bari nelle pubbliche cerimonie cittadine, anche in qualità di comandante in sede, sia almeno quella posta al fianco del Comandante provinciale della G.d.F..