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Corso di formazione per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE DEI LAVORI (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni) COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEGLI OPERATORI DEL PROCESSO EDILIZIO-COSTRUTTIVO DOCENTE ING. MAURIZIO PONTE

Articolo 88 - Campo di applicazione Articolo 89 - Definizioni Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (RL) Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione (CSP) Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi Articolo 95 - Misure generali di tutela Articolo 96 - Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

CAPO III SANZIONI IL DLgs 81/08 Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori

Articolo 88 - Campo di applicazione IL DLgs 81/08 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 89, comma 1, lettera a).

Articolo 88 - Campo di applicazione IL DLgs 81/08 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ( ); b) attività minerarie ( ); d) cave ( ); e) idrocarburi ( ); f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all ALLEGATO X;

Articolo 89 - Definizioni IL DLgs 81/08 1.Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell ALLEGATO X.

Articolo 89 Definizioni IL DLgs 81/08 ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Articolo 89 - Definizioni IL DLgs 81/08 b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Articolo 89 - Definizioni IL DLgs 81/08 e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. ( );

Articolo 89 - Definizioni IL DLgs 81/08 g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XV (CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI);

Articolo 89 Definizioni IL DLgs 81/08 i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

Articolo 89 Definizioni IL DLgs 81/08 i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) [PSC + fascicolo]. 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. (Art. 157: arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. (Art. 157: arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 ) 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. (Art. 157: arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. (Art. 157: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 )

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4 [CSP e CSE].

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all ALLEGATO XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII; (Art. 157: arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 )

ALLEGATO XVII IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo

ALLEGATO XVII IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97. 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo ( ). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva ( ) e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi ( ) e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). (Art. 157: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 )

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 o del fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire [basta la DIA] in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Da Principi di Sicurezza nei Cantieri M. Bruno, 2010

IL DLgs 81/08 Da Principi di Sicurezza nei Cantieri M. Bruno, 2010

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ( ). Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 90, c. 1. (Art. 158: arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 )

ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 1.DISPOSIZIONI GENERALI 2.PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) 3.PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS) E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 4.STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; (Art. 158: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; (Art. 158: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; (Art. 158: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 ) d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (Art. 158: arresto da due a quattro mesi o ammenda da1.000 a 4.800 )

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (Art. 158: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Art. 158: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 [e comma 11], il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). (Art. 158: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1.Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 [redazione del PSC + fascicolo], e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) [applicazione PSC, idoneità POS, coordinamento attività, accordi parti sociali, segnalazione inosservanze]. (Art. 157: arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 )

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi 1.I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. (Art.160: arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800 )

Articolo 95 - Misure generali di tutela IL DLgs 81/08 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Articolo 95 - Misure generali di tutela IL DLgs 81/08 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII [PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE]; (Art. 159: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 ) b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Art. 159 Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 ) c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; (Art. 159: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 )

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; (Art. 159: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 ) e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; (Art. 159: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 ) f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 159: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 )

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26. (Art.159: 1. arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 ; 2. si applica la pena dell arresto da 4 a 8 mesi o l ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all Allegato XI; 3. si applica la pena dell ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all Allegato XV)

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all articolo 29 comma 3.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (Art. 159: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 ) 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. (Art. 159: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 )

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 [Misure generali di tutela] e 96 [Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti]; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. (Art. 159: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 )

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell ALLEGATO XV [Contenuti Minimi dei Piani di Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili - Stima dei Costi della Sicurezza] siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

CAPO III SANZIONI IL DLgs 81/08 Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 3, 4 e 5; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), e 93, comma 2 e 100 comma 6- bis; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo

CAPO III SANZIONI IL DLgs 81/08 Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell articolo 91, comma 1; 2. Il coordinatore per l esecuzione dei lavori è punito: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell articolo 92, comma 1, lettera d).

CAPO III SANZIONI IL DLgs 81/08 Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti 1. Il datore di lavoro è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell arresto da 4 a 8 mesi o l ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all allegato XI; si applica la pena dell ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all allegato XV.

CAPO III SANZIONI IL DLgs 81/08 Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l arresto sino a due mesi o con l ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

CAPO III SANZIONI IL DLgs 81/08 Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all allegato XIII, nella parte relativa alle Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

CAPO III SANZIONI IL DLgs 81/08 Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell articolo 100, comma 3; b) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell articolo 94; c) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.