PIANO DI RECUPERO ELENCO DEGLI ELABORATI. Loc. Montecchio Via Montelupo. fase analitica COMUNE DI MONTESPERTOLI INDAGINE STORICO EVOLUTIVA

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PIANO DI RECUPERO Loc. Montecchio Via Montelupo COMUNE DI MONTESPERTOLI fase analitica INDAGINE STORICO EVOLUTIVA Cenni storici urbanistici Indagine storica - cartografica ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTISTA ING. MANRICO PADOVANI COLLABORATORE GEOM. GRAZIANO PACISCOPI INQUADRAMENTO GENERALE DEI LUOGHI Inquadramento catastale Inquadramento urbanistico Inquadramento cartografico ANALISI DELLO STATO ORIGINARIO E ATTUALE Planimetrie generali scala 1:500 Piante, prospetti e sezioni scala 1:100 Sezioni ambientali scala 1:200 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROPRIETA IMMOBILIARE LUPI s.r.l. SEDE LEGALE: VIA TADDEINI, 48 50025 MONTESPERTOLI (FI) LEGALE RAPPRESENTANTE: SANTINI GIULIANA VIA TADDEINI, n 33 50025 MONTESPERTOLI (FI) fase progettuale RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI OBIETTIVI, DEI CRITERI E DELLE MODALITA ATTUATIVE DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI Planimetria generale scala 1:500 Piante, prospetti e sezioni scala 1:100 Sezioni ambientali scala 1:200 Calcolo delle volumetrie e verifica standard NORMATIVA TECNICA D ATTUAZIONE

CENNI STORICI URBANISTICI L aggregato di edifici, individuati con il toponimo Montecchio siti in via Montelupo nel Comune di Montespertoli, sono inseriti in un contesto agricolo ubicati su di un area di leggero pendio che degrada a mano a mano che si scende verso valle. L antica formazione rappresenta una preesistenza significativa dai caratteri storico - territoriali e tipologici - architettonici in territorio agricolo che identificano uno dei sistemi insediativi propri del paesaggio di Montespertoli. Seppur all intero complesso non sia stato attribuito un particolare valore, come vedremo successivamente, ciò non toglie l importanza di dette costruzioni ai fini dell identità del luogo e del territorio circostante, testimoni di un architettura ben radicata ed inserita, che si è sviluppata nel tempo e che ancor oggi è nostro compito tutelate e valorizzare. Circa l epoca da attribuire all impianto originario del complesso, poche sono le notizie che abbiamo al riguardo: sappiamo che nella rappresentazione del Catasto Leopoldino datata 1821, non erano presenti alcun manufatti, mentre la prima testimonianza cartografica dell aggregato è con il Catasto all Impianto datato 1937 1939, in cui sono rappresentati il fabbricato principale indicato per facilitare la lettura dell aggregato con la lettera A ed un piccolo annesso indicato con la lettera B. Per quanto riguarda il fienile, indicato con la lettera C, sappiamo che risulta essere anteriore al 1 Settembre 1967 mentre il magazzino, indicato con la lettera D, risulta essere costruito ai fini degli anni 70. Il nucleo dell aggregato è formato da un fabbricato colonico ( A ), con corpo a base quadrata, disposto su due livelli e coperto da un tetto a capanna, al quale si erano aggiunte negli anni altri corpi di fabbrica minori con destinazione prevalentemente agricola; un annesso adibito al ricovero di cavalli ( B ); un fienile disposto su due livelli con copertura a capanna ( C ) e da un magazzino commerciale ( D ) di rilevanti come già detto risalgono ad un epoca di costruzione anteriore al 1 Settembre 1967, tranne per il magazzino che risulta edificato in forza di Concessione Edilizia n. 39/78 con destinazione a tettoia-annesso agricolo e successivamente modificato in base alla Concessione Edilizia n. 96/79 del 29.05.1979. A causa di successive modifiche e mutamento di destinazione urbanistica non autorizzate, il fabbricato è stato oggetto di Richiesta di Condono Edilizio L. 724/94 e la relativa Concessione Edilizia in Sanatoria è stata rilasciata il 25 Ottobre 1996 n. 63/95. Come risulta nella cartografia facente parte del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, inerente la classificazione del valore degli immobili in territorio extraurbano, l aggregato non presenta caratteri di particolare valore; infatti risultano di non valore tranne per quanto concerne il fienile, il quale viste le sue caratteristiche tipologiche architettoniche gli è stato attribuito le lettere VT, ovvero edificio di valore per la presenza di caratteri tipici della tradizione locale. Lo stato di conservazione degli stessi risultava e risulta ad oggi per gli immobili non ancora ristrutturati, non buono; in quanto la mediocrità dei materiali utilizzati nella costruzione, la tecnica costruttiva impiegata e il completo abbandono, hanno provocato negli anni un veloce degradamento con cedimenti anche strutturali. Attualmente parte di questi edifici, la casa colonica indicata con la lettera A e l annesso per i cavalli indicato con la lettera B, hanno subito di recente un intervento di ristrutturazione, in forza alla richiesta di Permesso di Costruire n. 585/2007 rilasciato in data 28.12.2007 consistente nella deruralizzazione e cambio di destinazione d uso a civile abitazione. Per il suddetto permesso, è stata rilasciata dal comune di Montespertoli in data 16.09.2008 la variante in corso d opera classificata come Permesso di Costruire n. 172 / anno 2008. Per quanto concerne gli altri due fabbricati, ovvero il fienile e il magazzino commerciale, individuati rispettivamente con le lettere C e D, era stato rilasciato il Permesso di dimensioni realizzato con struttura metallica e copertura anch esso a capanna. Gli edifici,

Costruire n. 586/2007 in data 28.12.2007 inerente la completa ristrutturazione con cambio di destinazione d uso a civile abitazione. Si precisa che detti Permessi di Costruire risultano attualmente annullati; In particolare si precisa che i suddetti permessi (Permesso di Costruire n 585/2007 e successiva variante in corso d opera n 172/2008), venivano annullati con provvedimento del 09.12.2009 n 31438, il quale ordinava anche la parziale revoca condizionata dell ordinanza n 99 e successiva proroga n 195. Tale provvedimento disponeva l applicazione di sanzioni pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite degli edifici A e B e che in base al coma 3 dell art.138 L.R. 1/2005 con l integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produceva i medesimi effetti del permesso di costruire annullato. Attualmente il cantiere, i cui lavori arano stati sospesi in autotutela in quanto interessato dalle violazioni urbanistiche dell anno 2009, risulta svincolato e avendo la proprietà Immobiliare Lupi s.r.l., provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria come previsto dall articolo 138 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2005 ha potuto completare le opere del piccolo complesso immobiliare in oggetto. E stata quindi presentata al Comune di Montespertoli in data 04.03.2011 al n. 5913 di protocollo, la Denuncia di Inizio Attività edilizia, per opere di completamento degli edifici A e B, classificata come D.I.A. n. 52/ 2011. Per la suddetta pratica era stato presentato al comune di Montespertoli preventiva richiesta di atto di assenso in data 15.02.2011 al n. 3955 di protocollo classificata come pratica n. 32/2011 e per il quale è stato espresso parere favorevole dal medesimo comune in data 03.03.2011. Per quanto concerne il Permesso di Costruire n. 586/2007 inerente l intervento di ristrutturazione dei fabbricati C e D, ovvero il fienile ed il magazzino commerciale, era stato dato l inizio lavori con protocollo n 1184 del 15/01/2008 legittimando all epoca la demolizione del fienile prima che lo stesso Permesso fosse annullato e quindi interrotto ogni altro tipo di lavoro. Secondo la Disciplina di Piano, all Art. 98 Interventi sugli edifici del territorio aperto e loro pertinenze, al co. 8: per gli immobili interessati dalle violazioni urbanistiche dell anno 2009, hanno portato alle sospensioni dei lavori in autotutela, con specifico riferimento ai Permessi di Costruire annullati al momento in cui gli edifici preesistenti, erano già stati demoliti, ma non ancora ricostruiti, ovvero ricostruiti solo in parte, ma che a seguito dell annullamento ne è stata disposta la demolizione, è consentita la ricostruzione dei fabbricati preesistenti nelle volumetrie e nelle proporzioni originarie, solo alle seguenti condizioni: - Sia dimostrata la legittimità urbanistica; - Sia compatibile la ricostruzione con il paesaggio di inserimento; - L intervento proposto con la ricostruzione sia conforme alla disciplina del Piano Strutturale; - E non si tratti di edifici che erano stati classificati di non valore dal PRG o dalle presenti norme, ovvero siano comunque ad oggi privi di classificazione, con la precisazione che la volumetria legittima preesistente potrà essere edificata solo a seguito della predisposizione di uno specifico piano di recupero, che in ogni caso non potrà prevedere la ricostruzione fedele dei manufatti inadeguati ed incoerenti con il contesto paesaggistico; - Fino all approvazione del RU, ogni intervento relativo agli edifici presenti nel territorio aperto, dovrà essere valutato con le norme del presente piano che, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del PRG vigente; - Fino all approvazione del RUC, per tutti quegli interventi che determinano una incidenza sul paesaggio tale da richiedere una valutazione discrezionale di difficile espletazione nell ambito del normale lavoro d ufficio, l intervento potrà essere sottoposto al parere preventivo e consultivo della Commissione Comunale del Paesaggio, che in proposito sarà chiamata in seduta straordinaria ovvero in sede di

conferenza dei servizi interni, ma comunque al di fuori dei compiti ad essa attribuiti ai sensi del DLgs 42/2004. Tale parere non sarà vincolante, ma costituirà un autorevole contributo per il responsabile del provvedimento; - Fino all approvazione del RUC, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente classificato NIS, RVT, V e VT, anche per lavori riconducibili all art. 6 del DPR 380/2001 e ss. mm. ii. Ovvero all art. 80 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii., che riguardino il mutamento esteriore degli edifici, dovranno essere preventivamente subordinato a richiesta di atti di assenso preventivo. Attualmente risulta demolito il fienile, dove rimangono solo le tracce a terra del manufatto mentre risulta integro l attiguo magazzino commerciale. Dunque la redazione del presente Piano di Recupero convenzionato si rende necessario ai fini della fattibilità d intervento nella porzione di edifici rimanenti, ovvero C e D, per poter effettuare la ristrutturazione edilizia ed il cambio di destinazione d uso ai fini abitativi per il completamento dell intero complesso edilizio di Montecchio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLACCIO CONTATORI ACQUA