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ORIGINALE COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO OGGETTO: Ricorso in opposizione al Tribunale di Rovereto da parte della soc. Segheria Ledrense s.n.c. con sede in Ledro (TN) per l annullamento dell ingiunzione di pagamento n. 2/2012 prot. n. 14418 e risarcimento danni: approvazione schema di transazione. L'anno Duemilaquindici, il giorno Quattordici del mese di Gennaio alle ore 14:30, presso la sede del Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la sono presenti: GIUNTA DEL COMUNE DI LEDRO Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente BRIGA' ACHILLE Sindaco Assente FERRARI FRANCO Vice-Sindaco Presente FEDRIGOTTI ALESSANDRO Assessore Presente PELLEGRINI GIULIANO Assessore Presente PENNER BERNARDO Assessore Assente TOLOTTI SERENA Assessore Presente PRESENTI: 4 ASSENTI: 2 Assiste il Segretario comunale Il Vice Sindaco, il signor Franco Ferrari, constatata la regolarità dell adunanza, dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto.

Delibera n. 1 dd. 14-01-2015 Oggetto: Ricorso in opposizione al Tribunale di Rovereto da parte della soc. Segheria Ledrense s.n.c. con sede in Ledro (TN) per l annullamento dell ingiunzione di pagamento n. 2/2012 prot. n. 14418 e risarcimento danni: approvazione schema di transazione. Relazione. Con ricorso in opposizione notificato in data 12 febbraio 2013 e pervenuto al n. 1998 di protocollo, la soc. Segheria Ledrense s.n.c. con sede in Ledro (TN), in persona del legale rappresentante pro tempore signor Trentini Loris, rappresentato e difeso dall avvocato Luisa Malacarne dello Studio Pezcoller e Malacarne di Rovereto, ha citato in giudizio il Comune di Ledro, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi al Tribunale di Rovereto per l annullamento dell ingiunzione di pagamento n. 2/2012 prot. n. 14418 per debiti derivanti da entrate patrimoniali pubbliche e risarcimento di asseriti danni per subite perdite economiche. Con deliberazione n. 26 di data 20 febbraio 2013, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta ha quindi incaricato l avvocato Luca Benini di Riva del Garda di difendere e rappresentare il Comune di Ledro, ritenendo infondate le affermazioni contenute nel ricorso e al contrario ritenendo i comportamenti assunti corretti e conformi agli obblighi contrattuali del Comune. All udienza dell 8 ottobre 2014, chiamata per l escussione dei testimoni e per l interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Ledro, su invito del giudice le parti personalmente hanno discusso e valutato la possibilità di una conciliazione; i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive proposte conciliative, al cui esito il giudice, tenuto conto delle rispettive pretese e dei documenti presenti in atti, ha formulato un ipotesi transattiva, chiedendo che essa sia sottoposta al vaglio dei clienti. Tale ipotesi transattiva prevede il pagamento a favore del Comune di Ledro della somma omnicomprensiva di Euro 3.500,00, con compensazione delle spese di lite e rinuncia reciproca alle domande versate in causa; Le parti, senza riconoscimento alcuno e per mero spirito di conciliazione, hanno deciso di addivenire alla chiusura transattiva della vertenza come proposto dal giudice: l amministrazione comunale, anche a seguito di una puntuale analisi e ricostruzione della situazione fattuale e su consiglio dell avv. Benini, ha ritenuto appropriato valutare l opportunità di addivenire ad una transazione della vicenda, ritenendo che sussistano elementi tali che, se verificati giudiziariamente, potrebbero determinare per l Amministrazione comunale un esito negativo del contenzioso. Tutto ciò considerato, codesta Amministrazione ha ritenuto opportuno giungere ad una soluzione transattiva con parte ricorrente alle condizioni analiticamente descritte nello schema di transazione allegato alla presente delibera. In tal senso è stato assunto il positivo parere preventivo del Revisore del Comune di Ledro, ai sensi dell art. 93 del Regolamento di contabilità. LA GIUNTA COMUNALE premesso quanto sopra esposto; considerato che è interesse delle parti porre fine alla controversia di cui sopra attraverso reciproche concessioni; considerato che il presente provvedimento rientra nella competenza residuale della Giunta comunale secondo quanto stabilito dall articolo 28 del T.U.LL.RR.O.C, non essendo la materia delle liti fra quelle attribuite dall Ordinamento dei comuni al Consiglio comunale, ed essendo la stessa Giunta comunale, a termini di P.E.G., l organo al quale è attribuita la competenza in materia

di contenzioso, ed in particolare essendo l organo cui spetta l autorizzazione alla costituzione in giudizio e l eventuale decisione in merito all abbandono della causa, come previsto dalla lettera f) del punto 5 della delibera di approvazione del Piano esecutivo di gestione (delibera giuntale n. 48 del 28 maggio 2014, dichiarata immediatamente esecutiva); visto il parere del Revisore del conto, richiesto ai sensi dell articolo 93 del Regolamento di contabilità vigente, che al comma 4 prevede che al revisore può essere chiesto di esprimere specifico parere su proposte di transazione avanzate dal Comune o dalle controparti in relazione a vertenze di carattere giudiziario, espresso con nota di data 5 novembre 2014 e pervenuto in data 7 novembre 2014 al n. 15679 di protocollo comunale; esaminata la proposta di deliberazione in atti, redatta dal Segretario comunale e corredata della documentazione a supporto; visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012; visto Testo unico delle Leggi Regionali sull ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile ai sensi dell art. 81 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 31 marzo 2010, entrato in vigore il 22 maggio 2010, e successivamente modificato con deliberazione n. 35 di data 29 ottobre 2014; ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, DELIBERA 1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di transazione allegato sub lett. A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Ledro ed la soc. Segheria Ledrense s.n.c. di Trentini Hermann e Loris, ed avente ad oggetto la controversia specificata nell accordo transattivo nei seguenti termini: la società Segheria Ledrense s.n.c. versa a favore del Comune di Ledro, che accetta, la somma omnicomprensiva, a saldo e stralcio, di complessivi. 3.500,00=, a definitiva tacitazione e stralcio di ogni e qualsivoglia maggiore pretesa creditoria azionata nei confronti di Segheria Ledrense S.n.c. con l ingiunzione fiscale n. 002/2012 prot. n. 14418; la società Segheria Ledrense S.n.c dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente atto, ad ogni pretesa ed azione fatta valere nel giudizio di opposizione, richiamato in premessa, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno; il Comune di Ledro dichiara di rinunziare all ingiunzione di pagamento n. 002/2012 emessa nei confronti di Segheria Ledrense ed alla maggior pretesa creditoria azionata con la formazione del titolo ingiuntivo; 2. di stabilire che le parti si daranno reciprocamente atto di aver transattivamente definito a qualunque titolo, anche non dedotto, ogni ragione di controversia, nessuna esclusa, tra loro insorta in relazione alla vendita dei lotti di legname Colari II, Pian da Les e Magnosa, e di non aver pertanto più nulla a che pretendere l una dall altra in relazione alle rispettive domande versate nel giudizio sub R.G. n. 275/2013 Tribunale di Rovereto, di cui in premessa,

rinunciando ad ogni ulteriore tutela, per fatti direttamente (o indirettamente) collegabili al predetto rapporto. 3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore, o in sua sostituzione il Vicesindaco pro-tempore, alla sottoscrizione dell atto di transazione in rappresentanza del Comune di Ledro; 4. di autorizzare l abbandono del giudizio sub R.G. n. 275/2013 instaurato innanzi al Tribunale di Rovereto a spese integralmente compensate; 5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziaria a carico del bilancio comunale; 6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/l; b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell art. 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto IL VICE SINDACO Franco Ferrari CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia del presente verbale è in pubblicazione all'albo del Comune di Ledro per dieci giorni consecutivi dal 14-01-2015 al 24-01-2015 ESTREMI DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-01-2015 [ ] [X] dopo il decimo giorno dall inizio della sua pubblicazione ai sensi dell articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/l. dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/l.