DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI DEDUZIONI PER FIGLI AGLI STUDI (ART. 34 LT) Pag. 1. Presupposti 2



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5.2.4 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, gennaio 2009 CIRCOLARE N. 4/2008 Abroga la circolare n. 4/2007 del gennaio 2008 DEDUZIONI PER FIGLI AGLI STUDI (ART. 34 LT) Pag. 1. Presupposti 2 2. Scuole e corsi che danno diritto alla deduzione 2 2.1. Scuole postobbligatorie 3 2.1.1. Nel Cantone 3 2.1.2. Fuori Cantone 4 2.2. Studi superiori 4 2.3. Corsi di perfezionamento professionale 5 3. Ammontare della deduzione 5 4. Casi particolari 6 4.1. Genitori con tassazione separata 6 4.2. Coniuge in Ticino e coniuge all estero in costanza di matrimonio 6 Allegato: Quadro sinottico delle deduzioni 7 1

5.2.4 Deduzioni per figli agli studi 1. Presupposti Dà diritto alla deduzione ogni figlio che alla fine del periodo fiscale o alla fine dell assoggettamento nel Cantone non ha ancora compiuto 25 anni, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT). Con la modifica di legge del 22 settembre 2008, entrata in vigore il 1. gennaio 2009, il limite di età per beneficiare della deduzione sociale per figli agli studi è stato innalzato da 25 a 28 anni. Tale norma è applicabile a partire dal periodo fiscale 2009. Determinante ai fini della deduzione è quindi la situazione alla fine del periodo fiscale o dell assoggettamento nel Cantone (indipendentemente dai cambiamenti che intervengono durante il periodo fiscale). Un figlio che ad esempio il 31 dicembre frequenta la I.a liceo dà diritto alla deduzione anche se nel corso del periodo fiscale frequentava classi di ordine inferiore facenti ancora parte del periodo dell obbligo scolastico. Se i presupposti per la deduzione si verificano solo nel corso del periodo fiscale, il contribuente, per quel periodo, può chiedere la deduzione per i figli agli studi (se la situazione è ancora presente al 31.12). Se invece il contribuente perde il diritto alla deduzione durante il periodo fiscale, poiché il figlio raggiunge l età limite oppure lascia o termina gli studi, la deduzione non può più essere concessa. La deduzione non è inoltre accordata automaticamente a tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole o corsi dopo il periodo dell obbligo ma unicamente ai contribuenti che provvedono al sostentamento del figlio agli studi. Non dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio. La Camera di diritto tributario ha ad esempio (sentenza 112/93) rifiutato la deduzione per una figlia agli studi con un reddito medio annuo di fr. 24 000.-. In relazione a figli agli studi che beneficiano di un assegno o di una borsa di studio la deduzione fiscale è invece computata proporzionalmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell intera deduzione. Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1 000.- l anno danno tuttavia diritto all intera deduzione. Determinante è l anno scolastico per il quale l assegno viene riconosciuto indipendentemente dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT no. 106 del 6.4.1988 in RTT 4/1988, pag. 122). L ottenimento d un prestito di studio (poiché oggetto di restituzione) non priva il contribuente del diritto alla deduzione per i figli agli studi. 2

Deduzioni per figli agli studi 5.2.4 2. Scuole e corsi che danno diritto alla deduzione Dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuti. In base ai criteri del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport valgono le seguenti distinzioni. 2.1. Scuole postobbligatorie Sono scuole postobbligatorie tutte quelle, pubbliche e private, frequentabili dopo il conseguimento della licenza di scuola media, e che preparano a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale, o a un diploma equivalente (diploma di commercio, ecc.). La deduzione è ammessa anche per la frequenza di tutte le scuole private riconosciute (che rilasciano titoli parificati a quelli pubblici), oppure equivalenti (che preparano a esami pubblici). Essa non è invece ammessa per scuole private che non abilitano al conseguimento di alcun titolo pubblico riconosciuto (maturità o attestato professionale), come per esempio le scuole di teatro, ecc. La deduzione è pure esclusa per la frequenza di: scuole sostitutive dell obbligo scolastico (scuole medie private), scuole per apprendisti, tirocinanti o stagiaire (a tempo parziale, con contemporaneo svolgimento di un attività lavorativa), scuole per aiuto medico e laboratorista medico a partire dal secondo anno (il primo è di scuola a tempo pieno), scuole professionali durante le quali l allievo riceve un indennità o compie lunghi stage pratici retribuiti (scuole per aiuto familiare, ecc.), corsi di breve durata, scuole serali, estive, ecc. Siccome l organizzazione scolastica è soggetta a costanti cambiamenti non è possibile stabilire un elenco esaustivo delle scuole postobbligatorie; l elenco che segue comprende pertanto solo le scuole principali e permette di stabilire le necessarie analogie che, in caso di dubbio, possono essere verificate consultando il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. 2.1.1. Nel Cantone licei cantonali; licei privati (che preparano agli esami di maturità federale), scuola cantonale di commercio, scuole medie di commercio di Locarno, Lugano e Chiasso, maturità integrata nelle SPAI e SPC, 3

5.2.4 Deduzioni per figli agli studi scuole private di commercio a tempo pieno, che preparano all esame per il diploma di impiegato qualificato, scuola di diploma, scuole d arti e mestieri, centro scolastico per le industrie artistiche. 2.1.2. Fuori Cantone Scuole di pari grado e qualificazione che preparano ad un titolo di studio equipollente a quello delle scuole summenzionate. 2.2. Studi superiori Sono considerati studi superiori quelli successivi ad una maturità (liceale o professionale) o a un attestato federale di capacità professionale, o assimilabili: le facoltà universitarie, i politecnici e gli istituti universitari (se lo studente non beneficia di contratti come assistente o ricercatore), le scuole professionali superiori a pieno tempo nelle discipline tecniche e commerciali (SUPSI) (negli altri cantoni l equivalente della SUPSI è la Fachhochschule, ex STS, ETS, HTL), le scuole artistiche superiori (conservatori, accademie, scuole d arte), le scuole di tecnici, le scuole specialistiche superiori (SSIG, SSQAT, ecc.), le scuole superiori nelle professioni sociali (scuole per assistenti sociali, ecc.) sanitarie (scuole per ottici, ecc.) o linguistiche (scuole d interprete), compresi i corsi di lingua in università estere, purché di almeno due semestri continuati. Sono comprese: scuola magistrale cantonale, SUPSI, nei vari dipartimenti, scuole dei tecnici, scuola superiore alberghiera e del turismo. Sono esclusi invece: corsi per corrispondenza, serali, come semplici uditori, di breve durata (corsi per la maestria, ecc.) soggiorni intensivi per l apprendimento di lingue, viaggi «di studio» a carattere itinerante o con interessi misti (turistici, mistici, ecc.), scuole a tempo parziale, come la SUPSI per le classi parallele all attività professionale, scuole professionali durante le quali l allievo riceve una indennità (scuola per infermieri, per operatori sociali, ecc.) o effettua stage retribuiti di una certa importanza (superiori a tre mesi all anno). 4

Deduzioni per figli agli studi 5.2.4 2.3. Corsi di perfezionamento professionale I corsi di perfezionamento professionale sono assimilati agli studi superiori se sono frequentati dopo il conseguimento di un attestato federale di capacità, di un diploma professionale o di una licenza universitaria e se permettono l ottenimento di un titolo o diploma riconosciuto dagli enti pubblici, o almeno da associazioni professionali importanti. Casi dubbi sono da sottoporre alla Divisione delle contribuzioni, la quale deciderà sentito il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Ai fini dell ammissibilità della deduzione per figli agli studi e analogamente alle scuole deve trattarsi di corsi a tempo pieno della durata di almeno due semestri senza retribuzione né indennità per gli studenti. L ottenimento di sussidi per il perfezionamento professionale preclude inoltre il diritto alla deduzione. 3. Ammontare della deduzione La deduzione per figli agli studi è ammessa nei limiti fissati dal decreto esecutivo concernente l imposizione delle persone fisiche emanato per ogni periodo fiscale dal Consiglio di Stato. Determinante, oltre al tipo di scuola o di formazione frequentata, è il luogo sede della scuola o di formazione (se corrisponde o meno al luogo di domicilio) e il fatto che il figlio rientri o non rientri giornalmente al domicilio. Come indicato in precedenza nel riferimento a scuole o corsi che danno diritto alla deduzione vi è completo parallelismo con i criteri del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport ai fini del riconoscimento di sussidi o borse di studio. In tale ambito occorre precisare che la frequenza della SUPSI (ad esclusione delle classi parallele all attività professionale) è assimilata agli studi universitari per cui, ai fini della deduzione, valgono gli ammontari previsti per gli studi accademici. Il tutto è meglio illustrato nel quadro sinottico che figura quale allegato alla presente circolare. La deduzione per figli agli studi rientra fra quelle che sottostanno ad indicizzazione per compensare gli effetti della progressione a freddo (art. 39 LT). Trattandosi di una deduzione sociale, in caso di assoggettamento parziale, (art. 6 LT), la deduzione è accordata proporzionalmente ai redditi netti. 5

5.2.4 Deduzioni per figli agli studi 4. Casi particolari 4.1. Genitori con tassazione separata In caso di tassazione disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del figlio agli studi. Se il figlio è minorenne e un genitore versa all altro degli alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest ultimo ne sopporta fiscalmente l onere (gli alimenti sono fiscalmente deducibili dal reddito del genitore che li versa e sono imposti al genitore che li riceve). In via eccezionale la deduzione può essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figlio agli studi. 4.2. Coniuge in Ticino e coniuge all estero in costanza di matrimonio Se il coniuge è tassato in Ticino in base al dispendio (senza maggiorazione dell aliquota) e provvede al mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è ammessa integralmente poiché nel calcolo del fabbisogno si tien conto delle spese per l istruzione del figlio. Se il coniuge è tassato in Ticino in base ai propri fattori di reddito e di sostanza (con maggiorazione delle aliquote) la deduzione va ammessa proporzionalmente ai redditi netti. Divisione delle contribuzioni Il Direttore: Lino Ramelli 6

Deduzioni per figli agli studi 5.2.4 ALLEGATO alla circolare N. 4/2008 Quadro sinottico delle deduzioni per figli agli studi Valide per i periodi fiscali 2008 e 2009 (art. 309d LT) Genere di scuola o corso Sede della scuola Scuole postobbligatorie (dopo la licenza di scuola media e fino a una maturità o a un attestato di capacità professionale, o equivalenti) - licei cantonali; licei privati (che preparano agli esami di maturità federale), - scuola cantonale di commercio, - scuole medie di commercio di Locarno, Lugano e Chiasso, - maturità integrata nelle SPAI e SPC, - scuole private di commercio a tempo pieno, che preparano all esame per il diploma di impiegato qualificato, - scuole di diploma, - scuole d arti e mestieri, - centro scolastico per le industrie artistiche. Studi superiori (dopo una maturità o un attestato federale di capacità, o equivalenti) - facoltà universitarie, - politecnici, - scuole universitarie professionali, - scuole tecniche superiori (tecnicum), - conservatori, - scuole per interpreti, - scuole superiori d arte applicata, - scuola magistrale cantonale, - SUPSI, nei vari dipartimenti, - scuole dei tecnici, - scuola superiore alberghiera e del turismo. Corsi di perfezionamento professionale (a tempo pieno, senza retribuzione né indennità, di almeno 2 semestri) - se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) corrispondono - se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio rientra giornalmente al domicilio - se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio non rientra giornalmente al domicilio - se la sede della scuola (o della formazione) è fuori Cantone o se il figlio frequenta studi accademici in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente al domicilio - se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio Fr. 1 200.- Fr. 1 900.- Fr. 4 500.- Fr. 6 300.- Fr. 13 200.- 7