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COMUNE DI SANGUINETTO Provincia di Verona REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT (Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 29.10.2011)

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INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Ubicazione dei locali Articolo 4 - Sorvegliabilità dei locali Articolo 5 - Altezza ed illuminazione dei locali Articolo 6 - Aerazione dei locali Articolo 7 - Servizi igienici Articolo 8 - Impianti tecnologici Articolo 9 - Attività di phone center e internet point svolte da circoli privati Articolo 10 -. Obblighi dei titolari delle attività di phone center e internet point TITOLO II PHONE CENTER Articolo 11 - Divieti Articolo 12 - Orari di apertura dei phone center Articolo 13 - Dotazioni dei phone center Articolo 14 - Zona di attesa Articolo 15 - Postazioni di phone center Articolo 16 - Zona Reception TITOLO III INTERNET POINT Articolo 17 - Divieti Articolo 18 - Orari di apertura degli internet point Articolo 19- Dotazioni degli internet point Articolo 20 - Zona di attesa Articolo 21 - Postazioni di internet point Articolo 22 - Zona Reception TITOLO IV ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITA DI PHONE CENTER E INTERNET POINT Articolo 23 - Divieti ed orari di apertura Articolo 24 - Dotazioni Articolo 25 - Zona di attesa Articolo 26 - Zona Reception 3

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 27 - Attività esistenti Articolo 28 - Sanzioni Articolo 29 - Norma finale e di rinvio 4

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti urbanistici, edilizi, tecnici, igienico sanitari e di sicurezza per l esercizio delle attività di offerta al pubblico dell uso di terminali per le comunicazioni telefoniche ed elettroniche, denominati phone center e internet point, anche se svolte da circoli privati di qualsiasi specie. 2. Le norme del presente regolamento intergrano il regolamento edilizio in relazione alle attività di cui al precedente comma. 3. La mancanza dei requisiti di cui al presente regolamento non consente lo svolgimento dell attività di cui al comma 1. 4. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività che offrono il solo servizio di fax, a condizione che tale servizio non sia prestato in locali appositi ad esso adibiti in modo esclusivo. 5. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di sicurezza per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per: a. Phone Center: le attività di fornitura del servizio di comunicazione elettronica, svolte mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche vocali, nonché la fornitura del servizio di comunicazione elettronica mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per la trasmissione dati in fac simile (fax) che utilizzano anche tecnologia a comunicazione di pacchetto (voip); b. Internet Point: le attività di fornitura del servizio di comunicazione elettronica, svolte mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali per l accesso alla rete internet; c. Superficie utile: l area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, comprensiva degli arredi mobili e fissi. Articolo 3 Ubicazione dei locali 5

1. La attività di phone center ed internet point devono essere esercitate in locali aventi destinazione d uso esclusivamente commerciale. 2. Qualora i locali destinati all attività di phone center ed internet point si trovino all interno di un condominio, il richiedente dovrà presentare il verbale dell assemblea dei condomini, approvata con la maggioranza prevista dall art. 1136 quinto comma c.c., attestante l insussistenza di limitazioni all esercizio dell attività summenzionata, poste a tutela del decoro dell edificio e della pacifica convivenza civile, secondo il vigente Regolamento condominiale. 3. Qualora i locali destinati all attività di phone center ed internet point si trovino all interno di un condominio minimo, per il quale non è previsto l obbligo dell approvazione del Regolamento di condominio ai sensi dell art. 1138 del codice civile, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione scritta degli altri condomini attestante l insussistenza di limitazioni allo svolgimento dell attività summenzionata od altri vincoli, posti nell esercizio dell autonomia contrattuale, a tutela del decoro dell edificio e della pacifica convivenza civile. Articolo 4 Sorvegliabilità dei locali 1. I locali destinati all esercizio delle attività di phone center ed internet point devono avere accesso diretto dalla viabilità pubblica. 2. Le porte di accesso ai locali devono essere realizzate in maniera tale da consentire l apertura dall esterno; gli accessi e le uscite devono essere liberi da qualsiasi ingombro. 3. I locali destinati all esercizio delle attività di phone center ed internet point devono essere dotati di indicatori di attività private (insegne, marchi, targhe), vetrine ed infissi apposti nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento edilizio. Articolo 5 Altezza ed illuminazione dei locali 1. I locali destinati all esercizio delle attività di phone center ed internet point devono avere un altezza minima non inferiore a m 3,00. 2. I locali destinati all esercizio delle attività di phone center ed internet point devono essere illuminati con luce naturale pari ad almeno 1/8 delle superfici del locale 3. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle norme del vigente Regolamento edilizio comunale ed igienico-sanitarie. Articolo 6 Aerazione dei locali 6

1. I locali destinati all esercizio delle attività di phone center ed internet point devono essere dotati di superfici apribili ovvero muniti di un impianto di aerazione forzata tale da garantire un adeguato ricambio dell aria in conformità alle norme del vigente Regolamento edilizio comunale ed igienico-sanitarie. 2. L impianto di aerazione forzata è da intendersi come integrativo e non sostitutivo dell aerazione naturale. Ove sia previsto un sistema forzato di ricambio dell aria, i flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. 3. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle norme del vigente Regolamento edilizio comunale ed igienico-sanitarie. Articolo 7 Servizi igienici 1. Nei locali in cui si esercita l attività di phone center o internet point deve essere presente almeno un servizio igienico composto da una stanza WC e da un antibagno. 2. La superficie della stanza WC non può essere inferiore a mq 3,24, fruibile anche per i disabili. L antibagno deve avere superficie minima di mq 1,20. Per servizi igienici ulteriori al primo la superficie minima è prevista in mq 1,80. 3. Nei servizi igienici l altezza non può essere inferiore a m. 2,40 ed il lato minimo non inferiore a metri lineari 1,80 limitatamente ai servizi igienici per disabili. 4. I servizi igienici devono essere dotati di superficie apribili attestate su spazi esterni ovvero dotati di impianti di aerazione forzata che assicurino un adeguato ricambio di aria ed il cui funzionamento sia collegato con l illuminazione artificiale del locale e a spegnimento ritardato. 5. I servizi igienici devono essere dotati di illuminazione artificiale. È necessario che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete, in modo da garantire un sicuro movimento e l eventuale esodo. 6. I servizi igienici devono essere dotati di lavabo munito di acqua calda e fredda proveniente da pubblico acquedotto, fornita mediante sistema di erogazione con azionamento non manuale, distributore di asciugamani monouso o asciugamani ventilato, sapone a dispensa e specchio. Articolo 8 Impianti tecnologici 1. Tutti gli impianti destinati all esercizio delle attività di phone center ed internet point devono essere in possesso della dichiarazione di conformità dell impianto prevista dalle vigenti normative in materia. 7

Articolo 9 Attività di phone center ed internet point svolte da circoli privati. 1. Le norme contenute nel presente regolamento relative ai requisiti urbanistici, edilizi, tecnici, igienico sanitari e di sicurezza per l esercizio delle attività di offerta al pubblico dell uso di terminali per le comunicazioni telefoniche ed elettroniche, denominati phone center e internet point si applicano anche nell ipotesi in cui tali attività siano svolte da circoli privati di qualsiasi specie. 2. I locali destinati all esercizio delle attività di phone center e internet point svolte all interno di circoli privati non possono avere accesso diretto dalla viabilità pubblica e non possono essere pubblicizzati in nessuna forma. 3. È fatto divieto ai titolari delle attività di phone center e internet point svolte all interno di circoli privati: di apporre fuori dai locali qualunque indicazione, in qualsiasi forma, volta a rendere nota l attività svolta all interno della struttura; di pubblicizzare in qualsiasi altra forma l attività esercitata all interno dei locali. Articolo 10 Obblighi dei titolari delle attività di phone center ed internet point 1. È fatto obbligo ai titolari delle attività di phone center e internet point di tenere esposta nei locali dell esercizio la licenza di cui all articolo 7 ( Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet ) del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2005 n. 155 e la dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero competente per i servizi di comunicazione. 8

TITOLO II PHONE CENTER Articolo 11 Divieti 1. L esercizio delle attività di phone center è vietato negli immobili di cui al decreto legislativo 42 del 2004 ss.mm.ii., in prossimità dei luoghi di culto, delle scuole, delle case di cura e del cimitero entro una fascia di rispetto di metri 250. 2. L esercizio congiunto dei servizi di phone center con altre attività è subordinato al possesso dei requisiti prescritti per ciascuna attività dalle norme vigenti, alle condizioni di compatibilità urbanistica ed igienico-sanitaria ed all esercizio in spazi idoneamente separati per la tutela dell utente/consumatore. Articolo 12 Orari di apertura dei phone center 1. L orario massimo di apertura degli esercizi di phone center è compreso tra le ore 9.00 e le ore 22.00. Eventuali restrizioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di phone center sono giustificate da rilevanti esigenze di tutela della quiete e dell ordine pubblico. 2. E fatto in ogni caso salvo il potere di ordinanza del Sindaco, sia a carattere contingibile ed urgente, che per la disciplina, il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio a norma degli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. Articolo 13 Dotazioni dei phone center 1. Gli esercizi di phone center devono essere dotati di: a. una zona d attesa per la clientela; b. almeno 4 postazioni; c. almeno una postazione, ogni 7, fruibile dai disabili; d. un servizio igienico ogni 7 postazioni, accessibile esclusivamente dall interno dell esercizio ed avente le caratteristiche di cui al presente Regolamento; e. una zona reception destinata alle attività amministrative e di assistenza alla clientela aventi le caratteristiche di cui al presente Regolamento. 9

Articolo 14 Zona di attesa 1. Oltre a quanto previsto dal Titolo I del presente Regolamento la zona di attesa deve avere una superficie non inferiore a mq 12,00 per le prime 4 postazioni ed ulteriori mq 3,00 per ogni postazione aggiuntiva e deve essere attrezzata con posti a sedere. 2. I posti a sedere di cui al precedente comma devono essere posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. 3. Nella zona di attesa possono essere posizionati i distributori automatici destinati alla vendita di bevande non alcoliche. Articolo 15 Postazioni di phone center 1. Le postazioni devono avere una superficie non inferiore a mq. 1,00. 2. Le postazioni devono essere disposte, all interno dell esercizio, in maniera tale da garantire un esodo libero da qualsiasi ingombro. 3. La postazione fruibile dai disabili deve avere una superficie non inferiore a mq. 1,80 e deve essere collocata più vicino possibile all uscita. Articolo 16 Zona Reception 1. La zona Reception per l espletamento delle attività amministrative e di assistenza ai clienti deve essere adiacente alla zona di attesa e deve avere una superficie non inferiore a mq 6,00. 10

TITOLO III INTERNET POINT Articolo 17 Divieti 1. L esercizio delle attività di internet point è vietato negli immobili di cui al decreto legislativo 42 del 2004 ss.mm.ii., in prossimità dei luoghi di culto, delle scuole, delle case di cura e del cimitero entro una fascia di rispetto di metri 250. 2. L esercizio congiunto dei servizi di internet point con altre attività è subordinato al possesso dei requisiti prescritti per ciascuna attività dalle norme vigenti, alle condizioni di compatibilità urbanistica ed igienico-sanitaria ed all esercizio in spazi idoneamente separati per la tutela dell utente/consumatore. Articolo 18 Orari di apertura degli internet point 1. L orario massimo di apertura degli esercizi di internet point è compreso tra le ore 9.00 e le ore 22.00. Eventuali restrizioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di phone center sono giustificate da rilevanti esigenze di tutela della quiete e dell ordine pubblico. 2. E fatto in ogni caso salvo il potere di ordinanza del Sindaco, sia a carattere contingibile ed urgente, che per la disciplina, il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio a norma degli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. Articolo 19 Dotazioni degli internet point 1. Gli esercizi di internet point devono essere dotati di: a. una zona d attesa per la clientela; b. almeno 4 postazioni; c. almeno una postazione, ogni 7, fruibile dai disabili; d. un servizio igienico ogni 7 postazioni, accessibile esclusivamente dall interno dell esercizio ed avente le caratteristiche di cui al presente Regolamento; e. una zona reception destinata alle attività amministrative e di assistenza alla clientela aventi le caratteristiche di cui al presente Regolamento. 11

Articolo 20 Zona di attesa 1. Oltre a quanto previsto dal Titolo I del presente Regolamento la zona di attesa deve avere una superficie non inferiore a mq 12,00 per le prime 4 postazioni ed ulteriori mq 3,00 per ogni postazione aggiuntiva e deve essere attrezzata con posti a sedere. 2. I posti a sedere di cui al precedente comma devono essere posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. 3. Nella zona di attesa possono essere posizionati i distributori automatici destinati alla vendita di bevande non alcoliche. Articolo 21 Postazioni di internet point 1. Le postazioni devono avere una superficie non inferiore a mq. 1,50. 2. Le postazioni devono essere disposte, all interno dell esercizio, in maniera tale da garantire un esodo libero da qualsiasi ingombro. 3. La postazione fruibile dai disabili deve avere una superficie non inferiore a mq. 2 ed una larghezza minima di m. 2 e deve essere collocata più vicino possibile all uscita. Articolo 22 Zona Reception 1. La zona Reception per l espletamento delle attività amministrative e di assistenza ai clienti deve essere adiacente alla zona di attesa e deve avere una superficie non inferiore a mq 6,00. 12

TITOLO IV ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITA DI PHONE CENTER E INTERNET POINT Articolo 23 Divieti ed orari di apertura 1. Nell ipotesi di esercizio congiunto dell attività di phone center e internet point si applicano i divieti e gli orari di apertura previsti dai Titoli II e III del presente Regolamento. Articolo 24 Dotazioni 1. Gli esercizi in cui si svolgono congiuntamente le attività di phone center ed internet point devono essere dotati di: a. una zona d attesa per la clientela; b. almeno 4 postazioni; c. almeno una postazione, ogni 7 postazioni di phone center e/o di internet point, fruibile dai disabili; d. un servizio igienico ogni 7 postazioni di phone center e/o di internet point, accessibile esclusivamente dall interno dell esercizio ed avente le caratteristiche di cui al presente Regolamento; e. una zona reception destinata alle attività amministrative e di assistenza alla clientela aventi le caratteristiche di cui al presente Regolamento. 2. In ogni caso l ubicazione delle postazioni di phone center e/o di internet point dovrà consentire la fruizione dei rispettivi servizi in modo da non recar disagio all utenza. Articolo 24 Zona di attesa 1. Oltre a quanto previsto dai Titoli II e III del presente regolamento la zona di attesa deve avere una superficie non inferiore a mq 12,00 per le prime 4 postazioni e di ulteriori 3 mq per ogni postazione aggiuntiva, attrezzata con posti a sedere. 2. I posti a sedere di cui al precedente comma devono essere posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. 3. Nella zona di attesa possono essere posizionati i distributori automatici destinati alla vendita di bevande non alcoliche. 13

Articolo 25 Zona Reception 1. La zona Reception per l espletamento delle attività amministrative e di assistenza ai clienti deve essere adiacente alla zona di attesa e deve avere una superficie non inferiore a mq 6,00. 14

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26 Attività esistenti 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle attività di phone center ed internet point legittimamente esistenti ed operanti sul territorio, salva la disposizione del comma successivo. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività di phone center ed internet point legittimamente esistenti ed operanti sul territorio che, in data successiva all entrata in vigore della presente normativa, si trasferiscono in immobili diversi da quelli in cui operavano in precedenza. Articolo 27 Sanzioni 1. Salvo quanto previsto dal seguente comma e dalle disposizioni di legge speciale, le violazioni del presente regolamento, ove non siano sanzionate specificatamente da altre disposizioni normative, sono punite con il pagamento della sanzione pecuniaria da 50 a 500 euro. 2. In caso di esercizio delle attività di phone center e di internet point in violazione delle norme del presente regolamento l Amministrazione Comunale, contestualmente all irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, provvederà, con apposita ordinanza, a diffidare il trasgressore all adempimento entro un congruo termine; l inottemperanza all ordinanza entro il termine stabilito comporterà l immediata chiusura del locale fino all adeguamento dello stesso ai requisiti strutturali, edilizi e di sicurezza previsti dalle disposizioni sopra riportate 3. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo n. 267/2000, del T.u.l.p.s. relativamente agli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della licenza per l esercizio delle attività di cui trattasi e le ulteriori vigenti normative in materia. Articolo 28 Norma finale e di rinvio 1. Per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche, l igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le prescrizioni in materia di prevenzione incendi, i requisiti dei 15

prestatori di servizi di comunicazione elettronica e telematica si rinvia integralmente alle disposizioni normative vigenti. 2. Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 29.10.2011, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal 22.11.2011 al 07.12.2011, senza opposizioni, e ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 07.12.2011 al 22.12.2011, senza opposizioni. Sanguinetto, li 23.12.2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dr. Nicola Tomezzoli 16

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