REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI ATTIVITA DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 97 del 20/12/2011)

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI ATTIVITA DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 97 del 20/12/2011) AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove licenze di sala giochi nel territorio Comunale di Carcare nonché il trasferimento nell ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio. ART. 1 - DEFINIZIONE 1. Si definisce sala pubblico da gioco (di seguito sala giochi ) un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110 del TULPS, nonché apparecchi elettrici e/o elettronici di svago, apparecchi meccanici od elettromeccanici quali ad esempio biliardini, flipper, biliardi, calcio balilla e simili; 2. Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali nei quali si esercita l attività esclusiva del gioco del biliardo oppure di giochi da tavolo (carte). 3. L esercizio di entrambe le attività è soggetto al rilascio della licenza ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione nonché al rilascio della tabella dei giochi proibiti. ART. 2 - PRINCIPI GENERALI 1. Le procedure amministrative connesse alla apertura svolgimento e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto devono uniformarsi ai principi: della tutela dell ordine pubblico, della viabilità, della salute della quiete e della sicurezza della collettività, del decoro del paese, del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili. ART. 3 - APERTURA DI SALE GIOCHI 1. L apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti in nuovi locali è subordinato al possesso delle licenza, ai sensi dell art.86 del T.U.L.P.S., rilasciata dal competente settore Comunale previo accertamento 1

dell adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell art. 153 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S. e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento. 2. Il Servizio Attività Produttive rilascia la licenza per l apertura di sala giochi, su istanza dell interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico edilizia compresa la destinazione d uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all impatto acustico ed a quella in materia igienico-sanitaria. 3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda. 4. Il subingresso nell attività,per atto tra vivi o a causa di morte, o la riduzione della superficie minima utile interna sono soggetti a preventiva comunicazione e comportano l aggiornamento del titolo. 5. Le istanze, in bollo, per il rilascio di nuove licenze debbono contenere: - denominazione o ragione sociale, generalità, residenza/sede legale del richiedente; - dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 11, 12 e 692 del TULPS (RD.773/1931) e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia; - indicazione dell ubicazione del locale dove si intende svolgere l attività. 6. All istanza dovrà essere allegata copia planimetria del locale e autocertificazione attestante i requisiti di cui all art. 5. Art. 4 - RAPPRESENTANZA 1. Secondo quanto previsto dall art. 93 del TULPS il titolare della licenza può condurre l esercizio mediante un rappresentante dandone comunicazione scritta al comune unitamente al consenso scritto del rappresentante. 2. Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare. Art. 5 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI 1. - La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che: a) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione 2

in materia, con particolare riferimento alla L. 09.01.1989 n. 13 ed al D. Min. LL.PP. 14.06.1989 n. 236; b) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D. Min. Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; c) siano rispettate le normative vigenti in materia igienico-sanitaria per i locali aperti al pubblico; d) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità; e) i locali, su accertamento della Polizia Locale, siano sorvegliabili ai sensi dell art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.; f) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività; g) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico; h) la sala giochi dovrà avere una superficie minima di 80 mq.; al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i magazzini, depositi, uffici, servizi e le pertinenze in genere ecc.. 2. - Previo parere degli Organi di Vigilanza, ai soli fini della tutela dell incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l Amministrazione Comunale potrà imporre, con atto motivato, all interessato a sue spese: - l adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali; - l adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori; - l adozione di limiti numerici e di età per l accesso dei giochi; - l obbligo di chiusura infrasettimanale del locale; - l obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell anno; - altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme. ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA. 3

1. - In nessun caso è consentita l installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all esterno dei locali oggetto di licenza per l esercizio di sala pubblica da gioco. 2. - Il limite massimo di apparecchi di cui all art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. 3. - E vietato l uso di apparecchi e congegni automatici di cui all art. 110 comma 6 T.U.L.P.S ai minori di anni 18; Il titolare dell attività può verificare tale dato mediante la richiesta di esibizione del documento di identità in applicazione dell art. 24 c.21 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011. 4. - E fatto divieto di accesso ai minori di anni 14. 5. - I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni. 6. - L orario di apertura delle sale giochi verrà determinato dal Sindaco con apposita ordinanza. ART. 7 - PRESCRIZIONI GENERALI 1.- Debbono essere esposti, in luogo ben visibile al pubblico: - una tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e vidimata dal Comune; - le tariffe applicate; - i regolamenti dei singoli giochi; - l orario di svolgimento dell attività; - il cartello contenente il divieto al giochi ai minori. ART. 8 ORARI 1. -Le Sale Giochi possono restare aperte al pubblico per un massimo di 12 ore, tenendo presente che l apertura dovrà essere effettuata non prima delle ore 10,00 e la chiusura non oltre le ore 20,00. ART. 9 - DIVIETI 1. - Non è ammessa la coesistenza dell attività di somministrazione e/o commercio e di sala giochi nei medesimi locali. 4

2. - Non è ammesso l insediamento di nuove sale giochi all interno del centro storico. 3 - Non è ammesso l insediamento di nuove sale giochi ai piani superiori degli edifici, non è ammesso in alcun caso l utilizzo della parola casinò né nelle insegne né all interno del locale. ART. 10 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI 1. - La chiusura di una sala giochi viene disposta: a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di P.S. di cui all art. 86; b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari previsti dalle norme vigenti. In tal caso l Amministrazione Comunale assegna all interessato un termine perentorio per l adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, l automatica decadenza; c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell addebito nel rispetto della Legge nr. 241/1990(per reiterato si intende due violazioni in 5 anni); d) per reiterata violazione delle norme sui limiti di età per l accesso ai giochi; e) qualora l attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza; f) qualora non sia presentata comunicazione di subingresso entro 60 giorni dalla data dell atto di acquisto dell azienda o entro 90 giorni dalla data di morte; g) qualora l attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità. 2. - L attività è sospesa: a) nei casi previsti dall art. 110 del T.U.L.P.S.; b) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze per tutela dell ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività. ART. 11 - SANZIONI 1. - Si applica la sanzione prevista dall art. 7-bis del TUEL (da 25 ad 500) con pagamento in misura ridotta di 50 (salva diversa determinazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81). 5

Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione (15 gg.) all Albo Pretorio del Comune. 6