PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 51 del 12 novembre 2014 OGGETTO 3/b Definizione delle controversie XXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XX e OKCOM XX in liquidazione Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Monica Cappelli
Definizione delle controversie XXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XX e OKCOM XX in liquidazione VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regionale dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 276/13/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.
VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTE le istanze e la documentazione alle medesime allegata pervenute il 01 ottobre 2012 - prot. n.xxx - ed il 22 novembre 2012 -prot.n. XXX - con le quali, rispettivamente, lo XXXXXXXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione delle controversie in essere con gli operatori OKCOM XX e TELECOM ITALIA XX; VISTE le note datate 08 ottobre 2012 e 29 novembre 2012 con le quali il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità delle istanze, ha comunicato alle parti l'avvio dei procedimenti, contestualmente assegnando anche termini istruttori perentori; VISTE le note difensive e la documentazione inviate dalle parti e dall'operatore terzo Fastweb nel rispetto dei termini assegnati anche con richiesta formulata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento con nota del 15 gennaio 2013; VISTA la nota del responsabile del procedimento del 27 marzo 2013 con la quale è stata disposta la riunione dei procedimenti e fissata l'udienza di discussione; VISTO il verbale dell'udienza di discussione tenutasi in data 15 aprile 2013 alla presenza dell'istante e del solo operatore Telecom Italia; VISTI gli atti relativi agli espletati tentativi obbligatori di conciliazione e del connesso procedimento inerente l'istanza di provvedimento temporaneo (UG XX/2012 UG XX/2012 GU5 XX/2012); VISTA la relazione del responsabile del procedimento e la proposta del Dirigente del Servizio;
UDITA la relazione del Consigliere delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1.OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento all'utenza affari fissa numero XXXX rappresenta di avere subito l'interruzione dei servizi voce e adsl, nonché la perdita del numero durante la procedura di migrazione, mai avvenuta, dall'operatore OkCom all'operatore Fastweb. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede, nei confronti di entrambi gli operatori, la riattivazione della linea ed un indennizzo. 1.2-L'operatore OkCom nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta di non avere alcuna responsabilità per i seguenti motivi: a)-in data 22 settembre 2011 è pervenuta sul sistema OLO2OLO la così detta prenotifica di migrazione verso l'operatore recipient Fastweb, la quale è stata correttamente gestita, tanto è vero che, decorso il lasso temporale ai fini del così detto silenzio-assenzo, il sistema rilasciava/generava il codice sessione n.xxxx; b)-successivamente, nonostante l'assenso già prestato, il 12 dicembre 2011 perveniva un'altra richiesta di migrazione a cui veniva nuovamente dato assenso (codice sessione n. XXXX); c)-il 17 gennaio 2012, il 7 febbraio 2012 ed il 10 febbraio 2012 l'utente ha segnalato disservizi che, attraverso apertura di così detti trouble ticket, venivano tutti prontamente inviati a Telecom Italia. Non poteva invece essere aperto un trouble ticket per la segnalazione del disservizio inviata dall'utente in data 20 febbraio 2012 perché la procedura, nel portale Wholesale di Telecom, non poteva attivarsi perché la linea non risultava più attiva con OkCom; d)-in data 24 febbraio 2012 Telecom Italia ha comunicato che la migrazione era stata espletata in data 11 gennaio 2012 Sulla base di detta rappresentazione l'operatore Ok Com chiede che l'istanza venga rigettata. 1.3- L'operatore Telecom Italia nei propri scritti difensivi, in sintesi, respinge ogni addebito e rappresenta quanto segue: a)-di essere soggetto terzo rispetto alla procedura di migrazione in questione e quindi non può essergli richiesto di riattivare la linea che tuttora è assegnata ad altro operatore; b)-non spetta a Telecom attivarsi per consentire il passaggio da OkCom a Fastweb ;
c)-la linea è migrata da Telecom Italia a OkCom in data 17 dicembre 2008, successivamente la linea è migrata da OkCom a Fastewb (emissione e ricevimento ordine in data 21 dicembre 2011, accettazione ed espletamento entrambe in data 19 gennaio 2012). Pertanto nel periodo compreso tra il 1 settembre 2011 ed il 30 aprile 2012 la linea è sempre risultata assegnata ad altro operatore e non è mai pervenuta richiesta di rientro. Sulla base di detta rappresentazione l'operatore Telecom Italia chiede che l'istanza venga dichiarata inammissibile o in subordine rigettata. 1.4-L'operatore terzo Fastweb, in sintesi, rappresenta che la risorsa non è mai entrata nella propria disponibilità per quanto segue: a)-in data 22 settembre 2011 è stata avviata la procedura di migrazione la cui fase 2 è stata espletata dall'operatore donating, ma è stata bocciata in fase 3 dall'operatore donor Telecom Italia in data 4 ottobre 2011 con causale risorsa non disponibile ; b)-in data 12 dicembre 2011 è stata avviata nuova procedura di migrazione la quale è stata espletata dall'operatore donating, ma è stata bocciata in fase 3 dall'operatore donor Telecom Italia con causale identificativo centrale errato ; c)-in data 26 marzo 2012 è stata avviata per la terza volta la procedura di migrazione che è stata bocciata in fase 2 dal donating con causale cliente in cessazione o cessato. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-La domanda d'indennizzo formulata dall'istante nei confronti di Telecom Italia e OKCom è infondata e va, quindi, rigettata per i motivi che seguono. Da quanto dichiarato e depositato dagli operatori risulta provato che: -in ragione della notifica di avvenuto espletamento l'operatore donating OkCom a far data dal 11 gennaio 2012 non ha potuto continuare ad erogare i servizi all'istante; -il recipient (Fastweb) ha più volte avviato la procedura informatica di migrazione della numerazione, all'epoca intestata all'istante; -il donor Telecom Italia ha completato/espletato positivamente la procedura. Rispetto a tale ultima circostanza le annotazioni nelle videate del sistema Pitagora, prodotte da Telecom Italia, concordano con quanto registrato nella videata screenshot portale Telecom Wholesale, prodotta da OKCom; non è invece coerente quanto registrato nelle videate del sistema Pitagora, prodotte dal recipient Fastweb, nelle quali risulta in data 20 gennaio 2012 la bocciatura della procedura da parte di Telecom Italia. Trattandosi di documenti prodotti da soggetto terzo le videate prodotte dal recipient Fastweb non hanno un pieno valore probatorio, ma semmai un valore puramente indiziario (cfr. per tutte Cassazione civile 12 ottobre 2010 n.21011 - Cassazione civile 12 settembre
2008 n.23554 Tribunale di Nocera Inferiore 3 aprile 2013 e Tribunale di Reggio Emilia sez.ii 2 luglio 2014); poiché tali ultime videate nella specie non sono suffragate da altri elementi non possono fornire utili elementi di convincimento. Ne consegue che dell'interruzione dei servizi voce e adsl nonché della perdita del numero, circostanze che nessun operatore ha contestato e che quindi vanno ritenute provate, non può essere ritenuto responsabile l'operatore donating OkCom, né l'operatore donor Telecom Italia. 2.2-E' infondata e va quindi rigettata la domanda di riattivazione della linea in quanto, come correttamente eccepito da Telecom Italia, l'istante ha svolto tale domanda nei confronti dell'operatore donating e dell'operatore donor, mentre tale attività (nell'ipotesi in cui ciò sia ancora tecnicamente possibile) può essere posta a carico solamente dell'operatore recipient (soggetto terzo in questo procedimento). 2.3-Nulla può essere disposto a carico degli operatori in ordine alle spese di procedura dato che non è stato accertato alcun addebito nei loro confronti. D E L I B E R A -Rigetta, per i motivi sopra indicati, l'istanza presentata il 01 ottobre 2012 - prot. n.xxxdallo XXXXXXXX nei confronti dell'operatore OKCOM XX ora in liquidazione; -Rigetta, per i motivi sopra indicati, l'istanza presentata il 22 novembre 2012 -prot.n.xxdallo XXXXXXX nei confronti dell'operatore TELECOM ITALIA XX. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)