Teresa Aragno (Commercialista in Cuneo) Studi professionali: gli adempimenti antiriciclaggio 1
Definizione di titolare effettivo La persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività, ovvero, nel caso di entità giuridica; la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari. 2
T.E. in caso di società le persone fisiche che possiedono o controllano un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica. 3
Quindi Possesso o controllo tutti i soggetti (persone fisiche) che soddisfano il criterio del possesso di una percentuale corrispondente al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Altro modo patti parasociali socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente. 4
Identificazione e verifica dell identità del T.E. Contestualmente all identificazione del cliente; mediante un documento di identità non scaduto; tuttavia i professionisti possono decidere di fare ricorso; a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero; ottenere le informazioni in altro modo. 5
Identificazione e verifica dell identità del T.E. per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. 6
Obbligo di astensione Quando non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela il professionista deve: astenersi dall eseguire la prestazione e porvi fine qualora questa sia già in essere; valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell art. 41; restituire al cliente le disponibilità finanziarie di spettanza liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un c/c bancario indicato dal cliente, specificando la ragione del bonifico 7
Obblighi dei clienti Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell identificazione del titolare effettivo, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza. 8
Sanzioni a carico dei clienti Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. Il cliente che non fornisce le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale o le fornisce false è punito con l arresto da 6 mesi a 3 anni e con l ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 9
Società fiduciaria ex L. 1966/1939 che agisce per conto dei fiducianti: che agisce in nome e per conto proprio: la fiduciaria è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi. occorre identificare i titolari effettivi della fiduciaria. 10
Società fiduciaria ex art.199, co. 2, TUF controllata direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario; costituita in forma di spa; con capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dall art. 2327, c.c.; iscritta nella sezione separata dell albo ex art. 106, TUB (termine ultimo 12/05/2016); Adeguata verifica semplificata 11
Società cooperative o ad azionariato diffuso Il T.E. può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all amministrazione della società, in considerazione dell eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. (Linee Guida BI, 03/04/2014 - Linee Guida CNN, 04/04/2014 - provv. IVASS 21/07/2014). 12
Novità IV Direttiva - Registro centrale T.E. Le società e le altre entità giuridiche devono conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva. Tali informazioni devono essere custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro e devono essere accessibili alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, nel quadro dell adeguata verifica della clientela. (art. 30) 13
Novità IV Direttiva - Senior Managing Official Se dopo avere esperito tutti i mezzi possibili non è individuata alcuna persona secondo i criteri indicati o in caso di dubbio circa il fatto che la/e persona/e individuata/e sia/siano i titolari effettivi, purché non vi siano motivi di sospetto; sarà titolare effettivo la persona o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello (Senior Managing Official) (art. 3, n. 6). 14
Novità IV Direttiva - Senior Managing Official Alto dirigente: un funzionario o dipendente sufficientemente informato dell esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell Ente e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l esposizione al rischio ma non necessariamente, in ogni caso, un membro del consiglio di amministrazione. 15
Controllante società quotata È possibile astenersi dal proseguire la ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, si individui come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto ad adeguata verifica semplificata; in tal caso va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante. (Linee Guida BI, 03/04/2014 - Linee Guida CNN, 04/04/2014 - provv. IVASS 21/07/2014). 16
Trasferimento di denaro contante oltre soglia 17
Trasferimento di contante È vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. 18
Assegni Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia di legge devono recare: l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario la clausola di non trasferibilità Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell importo totale del trasferimento (la soglia va quindi intesa per singolo assegno) (Circ. MEF, 5/8/2011, n. 281178 19
Soglia di legge Ambito temporale di riferimento Fino al 29.04.2008 Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 Soglia 12.500 euro 5.000 euro 12.500 euro 5.000 euro Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 Dal 6.12.2011 2.500 euro 1.000 euro 20
Ddl Stabilità 2016 Prevede, dal 1 gennaio 2016: innalzamento della soglia a 2.999,99 euro per trasferimento contanti, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore e per negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; abrogazione art. 12, co. 1.1, D.L. 201/2011 (pagamenti canoni di locazione) e art. 32-bis, co. 4, D.L. 133/2014 (pagamenti nella filiera dei trasporti); immutato il limite (999,99 euro) per emissione assegni bancari e postali e circolari. 21
Applicabilità del favor rei SI - Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio del MEF (parere 8 ottobre 2008, n. 104584/A); NO - Cassazione (ad es. 1789/2008, 21584/2007,12858/2007, 5554/2007, 1693/2007, 14828/2006). 22
Pagamenti frazionati La pluralità di pagamenti non è elusiva quando: è connaturata ad una determinata prassi commerciale; rientra nella dinamica propria di un determinato tipo contrattuale (es. contratto di somministrazione); risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dell effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo; in ogni caso, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, l amministrazione riserva a séla valutazione discrezionale in ordine alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso. (MEF 11/11/2013) 23
Comunicazione delle infrazioni I professionisti devono comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, le violazioni relative all utilizzo del denaro contante e alle prescrizioni in tema di assegni (Decreto Ministero Economia e Finanze, 17/11/2011). Per singoli rilievi di importo superiore a 250.000 euro, sono competenti esclusivamente le Ragionerie territoriali di Genova, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari (Circolare MEF, 16/01/2012, n. 2). 24
Sanzioni Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia e della normativa in tema di assegni importo trasferito inferiore o pari a 50.000 euro: sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito; Importo trasferito superiore a 50.000 euro: sanzione amministrativa dal 5% al 40% dell'importo trasferito; la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro. 25
Sanzioni Omessa comunicazione della notizia di infrazione sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell importo trasferito; con un minimo di 3.000 euro. 26
Oblazione Per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro, il trasgressore può estinguere il procedimento (ex art. 16 l. 689/1981): entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione; versando una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale; in caso di oblazione non trova applicazione il limite minimo di 3,000 euro. 27
Oblazione - eccezioni L oblazione non è consentita: per le violazioni in tema di assegni al traente; al professionista che abbia omesso la comunicazione dell infrazione riscontrata; a chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione contestata nei 365 giorni precedenti. 28