ADDENDUM AL VADEMECUM PARTE I DICHIARAZIONE, RIPARTIZIONE E VERSAMENTO E DEI CONTRIBUTI

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ADDENDUM AL VADEMECUM PARTE I DICHIARAZIONE, RIPARTIZIONE E VERSAMENTO E DEI CONTRIBUTI 1. DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI Il contributo dovuto a Forma.Temp dalle ApL previsto dall art. 12, comma 2, del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 è pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per l esercizio di attività di somministrazione. Le ApL inviano mensilmente a Forma.Temp una dichiarazione telematica relativa ai contributi del mese precedente. Tale dichiarazione obbligatoria, da effettuare esclusivamente utilizzando il software predisposto da FT Client, deve essere effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (ovvero negli stessi termini previsti per il versamento mensile delle quote contributive). Successivamente all invio telematico, le ApL inviano mensilmente a Forma.Temp la dichiarazione in autocertificazione generata dal programma FT Client, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ApL. Tale dichiarazione in autocertificazione dovrà essere inviata attraverso raccomandata A/R entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell invio telematico (farà fede la data del timbro postale). Esempio: Dichiarazione relativa ai contributi del mese di aprile: invio in forma telematica entro il 31 maggio; invio della dichiarazione in autocertificazione entro il 10 giugno. La dichiarazione in autocertificazione, nel confermare quanto già dichiarato in via telematica, dovrà contenere i seguenti dati: 1) l ammontare delle retribuzioni lorde, coincidente con l imponibile previdenziale corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con indicazione del numero complessivo degli addetti, del numero di lavoratori cessati e assunti nel mese. 1) il numero dei lavoratori interessati; 2) l ammontare del relativo contributo dovuto ai sensi dell art.12, comma 2, del D.Lgs. 276/03. 3) il numero delle ore lavorate. La dichiarazione in autocertificazione conferisce validità alla dichiarazione telematica, per cui il mancato invio della dichiarazione in autocertificazione, anche nel caso di avvenuto invio della dichiarazione telematica, verrà considerato come omesso invio della dichiarazione, con applicazione del sistema sanzionatorio. 1

Il mancato invio della documentazione di supporto o la non conformità della stessa con la dichiarazione in autocertificazione, verrà considerato come omesso invio della dichiarazione, con applicazione del sistema sanzionatorio. Nel caso in cui l ApL abbia inviato la dichiarazione telematica ed effettui nuovi invii relativi alla stessa mensilità entro i termini previsti, verrà considerata valida l ultima dichiarazione telematica inviata e confermata con autocertificazione (dichiarazione sostitutiva). Le dichiarazioni telematiche inviate e non confermate da autocertificazione non saranno considerate valide. In caso di avvenuto invio della dichiarazione telematica ed autocertificazione entro i termini previsti e di successivi invii oltre i termini previsti di ulteriori dichiarazioni telematiche e autocertificazioni (dichiarazioni rettificative), verrà acquisito il dato della dichiarazione rettificativa. Qualora dalla dichiarazione rettificativa emerga un maggior contributo dovuto dall Agenzia, si applicherà quanto previsto dal sistema sanzionatorio. Esempio Dichiarazione relativa ai contributi del mese di aprile: termine per l invio in forma telematica entro il 31 maggio; termine per l invio della dichiarazione in autocertificazione entro il 10 giugno. Nel caso una ApL invii una dichiarazione telematica il 25 maggio e invii una dichiarazione sostitutiva il 30 maggio, la prima dichiarazione non sarà presa in considerazione da Forma.Temp, per cui sarà necessario confermare con autocertificazione solo la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui la stessa ApL invii telematicamente in data 6 giugno una dichiarazione rettificativa, quest ultima andrà a modificare i valori inseriti con l ultima dichiarazione inviata entro i termini (ovvero la dichiarazione inviata il 30 maggio) e dovrà essere confermata con autocertificazione. Se il termine di spedizione scade di sabato o di giorno festivo, la spedizione può essere effettuata il primo giorno lavorativo successivo. In caso di mancato invio della dichiarazione telematica e/o della autocertificazione mensile, Forma.Temp comunicherà alla ApL la relativa mancata ricezione il 10 giorno successivo alla scadenza (ovvero il 10 del mese per la dichiarazione telematica o il 20 per l autocertificazione) e la applicazione del relativo sistema sanzionatorio. La notifica del provvedimento sanzionatorio sarà effettuato da Forma.Temp entro la fine di ogni trimestre con riferimento alle dichiarazioni da effettuare nel trimestre precedente; l ammontare del provvedimento sanzionatorio sarà calcolato in base ai giorni di effettivo ritardo risultanti alla data della notifica. In caso di mancata ricezione della documentazione di supporto alla dichiarazione mensile o di difformità tra i dati dichiarati e la documentazione inviata, Forma.Temp inviterà l ApL a fornire chiarimenti entro 15 giorni dalla richiesta, fatte salve le modalità di applicazione del medesimo sistema sanzionatorio. 2

2. DICHIARAZIONE ANNUALE Annualmente, entro il 31 marzo dell anno successivo, le ApL devono inviare una dichiarazione sottoscritta dal revisore legale dei conti. Tale dichiarazione dovrà attestare che i dati forniti mensilmente per l esercizio precedente siano conformi alle scritture contabili riportando i valori complessivi dell esercizio. La dichiarazione annuale dovrà essere trasmessa utilizzando l apposito modello che Forma.Temp metterà a disposizione delle ApL (sul proprio sito internet www.formatemp.it); tale modello consisterà in un apposito file in formato.pdf, contenente i dati aggiornati delle dichiarazioni mensili inviati dalle ApL a Forma.Temp. Gli organi di controllo delle ApL, qualora al termine delle proprie verifiche dovessero riscontrare la conformità di tali dati, dovranno quindi procedere alla stampa della dichiarazione riepilogativa su propria carta intestata e alla sua sottoscrizione. In caso invece di difformità, le ApL saranno tenute, in via preliminare, all invio delle dichiarazioni mensili rettificative; una volta che tali dichiarazioni rettificative saranno acquisite da Forma.Temp, si potrà procedere alla stampa del file corretto e sottoscrivibile da parte degli organi di controllo delle ApL. Le variazioni del contributo comunicate con dichiarazioni pervenute a Forma.Temp successivamente al 31 marzo saranno registrate come rettifiche nell esercizio in corso. In caso di dichiarazioni annuali riportanti valori diversi da quanto autocertificato dalla ApL, saranno quindi apportate variazioni al maturato contributivo annuale solo a seguito di invio di dichiarazioni mensili rettificative o di invio di una nuova dichiarazione annuale del revisore legale dei conti. I casi di non conformità o di infedeltà dei dati trasmessi ed i casi di omissione dell invio della dichiarazione annuale, costituiscono fattispecie che rientrano nel sistema sanzionatorio. Forma.Temp si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alle ApL la documentazione, prevista da leggi e da prassi amministrative adottata dagli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, utile alla certa identificazione del contributo dovuto (ad es. DM10 e F24 quietanziati). Se il termine di spedizione scade di sabato o di giorno festivo, la spedizione può essere effettuata il primo giorno lavorativo successivo. 3. RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO La ripartizione del maturato contributivo annuale di ogni ApL è destinata alle seguenti attività: a. Spese di funzionamento e gestione Tale importo è pari alla misura massima del 3 % del contributo di cui al capitolo 3, Parte I. b. Gestione fondo solidale di garanzia per il sostegno al reddito Tale importo è pari al 2,5% dei contributi dovuti al netto delle spese di cui alla lettera a). c. Gestione fondo politiche attive Tale importo è pari al 7,5% dei contributi dovuti al netto delle spese di cui alla lettera a). 3

d. Gestione fondo iniziative comuni di verifica dell utilizzo della somministrazione e di emersione lavoro sommerso Tale importo è pari al 2,5% dei contributi dovuti al netto delle spese di cui alla lettera a) e. Gestione fondo iniziative per l inserimento o il reinserimento lavoratori svantaggiati Tale importo è pari al 2,5% dei contributi dovuti al netto delle spese di cui alla lettera a) f. Gestione Apl per la formazione e l integrazione al reddito Tale importo è pari all 85 % dei contributi dovuti al netto delle spese di cui alla lettera a) Le spese sopra indicate saranno gestite da Forma.Temp con apposite voci separate in contabilità. Per determinare la quota annua destinata alla formazione, Forma.Temp adotta i seguenti schemi di calcolo: Tabella valida dal 1 gennaio 2011 Contributi complessivi di ogni ApL (esempio) Conteggio 100.000,00 A B Spese max. di funzionamento Forma.Temp (3% dei contributi) Gestione fondo solidale di garanzia sostegno al reddito (2,50% del sub totale a) 3.000,00 subtotale a 97.000,00 2.425,00 C Gestione fondo politiche attive (7,50 % del subtotale a) 7.275,00 D Gestione fondo lavoro sommerso (2,50% del subtotale a) 2.425,00 E Gestione lavoratori svantaggiati 2.425,00 (2,50% del subtotale a) F Gestione Apl formazione e integrazione reddito (85% del subtotale a) 82.450,00 4. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Il versamento a Forma.Temp dell intero contributo relativo ai lavoratori a tempo indeterminato, verrà effettuato mensilmente. Tale versamento viene calcolato sulla base del maturato mensile 4

dichiarato a Forma.Temp e dovrà essere effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Rateizzazione Il Fondo potrà concedere, su richiesta delle ApL, una rateizzazione del pagamento del debito contributivo fino ad un arco temporale massimo di 12 mesi, gravato da interessi applicando, come tasso di riferimento, l Euribor di riferimento (rispetto alla durata della rateizzazione) in vigore il giorno di scadenza del versamento (30 aprile per il versamento annuale o fine mese per il versamento mensile) maggiorato del 5 %. 5. SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVO AI CONTRIBUTI Il mancato invio delle dichiarazioni entro i termini previsti e l omissione, anche parziale, del versamento del contributo alle previste scadenze mensili, si configurano come omissioni sanzionabili. I provvedimenti da adottare nei confronti della ApL inadempiente e le relative modalità di applicazione sono di seguito elencati. 5.1 Omesso invio della dichiarazione telematica In caso di: a. omesso o ritardato invio delle dichiarazioni mensili telematiche, b. omesso o ritardato invio delle dichiarazioni mensili rettificative, anche a seguito delle variazioni apportate dalla dichiarazione annuale sottoscritta dal revisore legale dei conti, è prevista una riduzione di finanziamento pari ad Euro 25 per ogni giorno di ritardo fino alla data di effettivo invio della dichiarazione. Tali provvedimenti saranno applicati nei confronti della ApL inadempiente indipendentemente dalla effettuazione dei versamenti contributivi da parte delle ApL. Forma.temp darà comunicazione all ApL tramite FtClient dell omesso invio. La notifica del provvedimento sanzionatorio sarà effettuato da Forma.Temp entro la fine di ogni trimestre con riferimento alle dichiarazioni da effettuare nel trimestre precedente; l ammontare del provvedimento sanzionatorio sarà calcolato in base ai giorni di effettivo ritardo risultanti alla data della notifica. 5.2. Omesso invio dell autocertificazione mensile, della documentazione di supporto e della dichiarazione annuale In caso di: a. omesso o ritardato invio delle autocertificazioni mensili firmate dal Legale Rappresentante (sia ordinarie che rettificative), b. omesso o ritardato invio della documentazione di supporto alla dichiarazione mensile in autocertificazione, 5

c. omesso o ritardato invio della dichiarazione annuale del revisore legale, è prevista una riduzione di finanziamento pari ad Euro 25 per ogni giorno di ritardo fino alla data di effettivo invio della dichiarazione (per il conteggio dei giorni di ritardo farà fede la data del timbro postale di spedizione dell autocertificazione o dichiarazione). Tali provvedimenti saranno applicati nei confronti della ApL inadempiente indipendentemente dalla effettuazione dei versamenti contributivi da parte delle ApL. La notifica del provvedimento sanzionatorio sarà effettuato da Forma.Temp entro la fine di ogni trimestre con riferimento alle dichiarazioni da effettuare nel trimestre precedente; l ammontare del provvedimento sanzionatorio sarà calcolato in base ai giorni di effettivo ritardo risultanti alla data della notifica. Contestualmente Forma.Temp comunicherà all ApL che è incorsa nell ipotesi prevista dal sistema sanzionatorio e che, se non regolarizzerà entro 30 giorni la sua posizione nei confronti del Fondo, si provvederà a segnalare al Ministero l inadempienza, riservandosi di determinare l eventuale sanzione amministrativa pari al contributo non documentato nel momento in cui l agenzia invierà le autocertificazioni. 5.3. Omissione totale o parziale del versamento A. In caso di mancato o incompleto versamento mensile, Forma.Temp comunicherà alla ApL che è incorsa nell ipotesi prevista dal sistema sanzionatorio; per tale fattispecie si applicherà una riduzione di finanziamento di importo pari a quello che risulterà dall applicazione del TUR + 5% sui giorni di effettivo ritardo del versamento dovuto. La notifica del provvedimento sanzionatorio sarà effettuato da Forma.Temp entro la fine di ogni trimestre con riferimento ai versamenti da effettuare nel trimestre precedente; l ammontare del provvedimento sanzionatorio sarà calcolato in base ai giorni di effettivo ritardo risultanti alla data della notifica. B. Forma.Temp intimerà la stessa ApL a regolarizzare la posizione entro 30 giorni. In difetto il Fondo attiverà le procedure per applicare la sanzione amministrativa pari all importo del contributo omesso con la conseguente segnalazione al Ministero del Lavoro 1 ; in tale ipotesi, oltre alla sanzione amministrativa e alla segnalazione, si provvederà alla sospensione dell erogazione di risorse pari al valore del contributo omesso, fintanto che non sarà avvenuta la regolarizzazione contributiva ed il versamento della sanzione amministrativa. 5.4. Modalità di applicazione delle riduzioni di finanziamento 1 Art. 12 commi 8 e 8 bis del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. 6

L ammontare delle riduzioni di finanziamento previste nei precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 comporteranno una riduzione del maturato contributivo per le attività formative e di integrazione al reddito programmate dalle ApL dell esercizio in cui è avvenuta la notifica. L ammontare delle riduzioni di finanziamento, eventualmente comminate alla ApL, saranno di volta in volta destinate in sede di approvazione del bilancio. Il termine per l invio dei ricorsi al C.di A, relativi all applicazione del sistema sanzionatorio relativo ai contributi, viene fissato nei 90 giorni successivi al provvedimento stesso. La presentazione dei ricorsi non sospende i termini di applicazione e versamento dei provvedimenti. 6. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA PRESENTATE DALLE APL E RELATIVE A LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO Le attività formative e le misure di integrazione al reddito rendicontate dalle Apl e approvate da Forma.Temp saranno finanziate, nei limiti delle effettive disponibilità rilevate sul conto formazione e integrazione al reddito TI nel trimestre antecedente la data di richiesta di finanziamento, ed erogate con cadenza trimestrale mediante apposito bonifico bancario. Le ApL di nuova costituzione, durante il primo biennio dall autorizzazione, saranno autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp, senza alcuna anticipazione finanziaria, ad effettuare interventi formativi anche in assenza di copertura contributiva. I costi sostenuti dall ApL saranno conguagliati con i contributi dovuti a Forma.Temp secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Le ApL a fronte di iniziative di particolare importanza potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp ad effettuare interventi formativi, anche in assenza di copertura contributiva ma senza alcuna anticipazione finanziaria da parte di Forma.Temp; esse potranno conguagliare i costi sostenuti con i contributi dovuti a Forma.Temp secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 7. DISPONIBILITÀ DELLE QUOTE Le quote contributive relative a lavoratori a tempo indeterminato disponibili per attività formative e di integrazione al reddito non hanno un termine di scadenza per il loro utilizzo. 7