COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Provincia di Siena)

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Transcript:

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Provincia di Siena) PIANO STRUTTURALE (ai sensi L.R. 1/05) Dicembre 2013 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO Sindaco Gabriella Ferranti Assessore all'urbanistica Marco Rossi Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Mobilità Responsabile del procedimento Arch. Anna Maria Ottaviani Ufficio Garante della Comunicazione Giovanna Poggiani Patrizia Mari Pianificazione Urbanistica Arch. Mauro Ciampa Collaboratori: Arch. Giovanni Giusti Arch. Chiara Ciampa Geogr. Laura Garcés Arch. Elisa De Ranieri Economia Territoriale Prof. Nicola Bellini Collaboratore: Dott.ssa Anna Loffredo Diritto Amministrativo Prof. Avv Paolo Carrozza Mobilità Ing. Massimo Ferrini Paesaggio - Territorio Rurale Dott. Agr. Elisabetta Norci Collaboratori: Dott. in Agr. Nicola Guglielmi Arch. Paes. Chiara Ciardelli Arch. Sonia Occhi Collaborazione: VDP srl. Geologia Dott. Geol. Marcello Palazzi Collaboratori: Dott. Geol. Enrico Giomarelli Dott. Alessandro Ciali

Comune di Chianciano Terme (Siena) ai sensi della Lr 10/2010 e s.m.i Arch. Sonia Occhi 1

Gruppo di lavoro: Arch. Sonia Occhi - responsabile scientifico Collaborazione: VDP Srl Roma Dott.ssa Annalisa Di Carlo 2

1 Misure previste in merito al monitoraggio 1.1 Riferimenti normativi 1.1.1 D.lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. Art. 18. Monitoraggio 1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 15, d.lgs. n. 128 del 2010) 2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 3.Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 4.Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 1.1.2 L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii. Art. 29. Monitoraggio 1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura: a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull ambiente, dall attuazione dei piani e dei programmi approvati; b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. 2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale. 3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 3

(ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l attività dell Agenzia. 4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali. 5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell autorità procedente e dell autorità competente. 6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 1.2 Il processo di monitoraggio del Piano Le attività di monitoraggio sono strutturate in base allo schema sotto riportato, per ciascuna fase, all interno del Piano di monitoraggio, sono specificati i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli. 4

1.2.1 Soggetti e ruoli Autorità competente È individuata nella Commissione per il Paesaggio (di cui agli artt. 88 e 89 della Lr 1/2005 e s.m.i.) integrata, per gli aspetti ambientali, rispettivamente: dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo integrato dei Rifiuti, Ing. Danilo Volpini Saraca; e dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico all interno dell A.C., Geom. Beatrice Bistarini. Essa: collabora con l Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità; 5

collabora con l Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web. Autorità procedente È individuata nel Consiglio Comunale. Essa: coordina le attività del monitoraggio; popola il sistema degli indicatori di contesto e di piano. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del supporto dell ARPA; controlla gli effetti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione del PSC ; valuta la performance ambientale del PSC e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, in collaborazione ove necessario con l Autorità Competente; redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del supporto dell ARPA; individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti, in collaborazione con l Autorità Competente; pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web e lo trasmette all autorità competente e all ARPA, affinché facciano lo stesso. A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Siena Struttura del sistema delle Agenzie ambientali e dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di cui si avvalgono l Autorità procedente, l Autorità competente e gli altri soggetti coinvolti, per l effettuazione del monitoraggio del Piano ai sensi dell art.18 c.1 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e dell art. 29, co. 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sulla base di appositi accordi. Essa: supporta, ove richiesto, l autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di piano; supporta, ove richiesto, l autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; supporta, ove richiesto, l autorità procedente nella redazione del rapporto di monitoraggio. 6

1.2.2 Procedure ed attività di monitoraggio del PS Ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall Autorità Procedente in collaborazione con l Autorità Competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È possibile strutturare il sistema di monitoraggio in due macroambiti: 1. Monitoraggio del contesto 2. Monitoraggio del piano Il monitoraggio del contesto, studia le dinamiche complessive di variazione del contesto di riferimento del PSC. Gli indicatori di contesto ambientale sono normalmente prodotti dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo ed al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici statistici (Sistema agenziale, ISTAT, Enea, ecc) e consentono di tenere sotto controllo l evoluzione del contesto ambientale, risultante dell insieme delle dinamiche attive sul territorio. La scelta del nucleo ristretto di indicatori per il monitoraggio del contesto ambientale, è stata individuata durante le diverse fase di analisi e di valutazione del presente rapporto ambientale a partire dagli indicatori individuati in sede di analisi di contesto (Capitolo 3) e riproposti durante la valutazione degli effetti attesi sulle componenti (Paragrafo 5.4). Al monitoraggio del piano, è affidata la registrazione degli effetti dell'attuazione del piano. Tramite indicatori prestazionali (di programma, di processo, ecc) che misurano il contributo del piano alla variazione del contesto, si stima se e in che modo il piano stia modificando il territorio e l ambiente di riferimento, in particolare disegnando la capacità delle azioni del PSC di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Gli indicatori di piano descrivono il grado di raggiungimento dei criteri di sostenibilità ambientale che il Piano persegue. Con riferimento alla valutazione di sostenibilità, sono stati definiti indicatori riferiti ai temi ambientali chiave integrandoli e sviluppandoli sulla base del PSC e dei dati effettivamente disponibili. (cfr. Cap 4. Quadro di riferimento per la sostenibilità ambientale nella VAS del PSC di Chianciano Terme). Il Par. 8.5 (integrativo del Cap. 8 del Rapporto Ambientale), riporta gli indicatori selezionati, a partire da quelli individuati nei capitoli del RA sopra richiamati, sulla base delle peculiarità del territorio chiancianese. 7

Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza almeno quinquennale e comunque prima dell adozione dei Regolamenti Urbanistici o di Varianti al PSC. Tali strumenti ne terranno conto anche al fine di intraprendere azioni correttive del PSC, secondo lo spirito della normativa vigente. Sul monitoraggio l Autorità procedente acquisisce dall A.R.P.A.T. e dagli altri Soggetti competenti in materia ambientale (formalmente individuati dall Amministrazione procedente) i relativi pareri, dati ed informazioni disponibili. Essa, inoltre, trasmette il Rapporto di monitoraggio in forma preliminare all Autorità competente, che esprime proprie valutazioni e osservazioni. Il Rapporto di monitoraggio viene elaborato ed approvato dall Autorità procedente, dopo aver acquisito il parere dell Autorità competente. L atto di approvazione contiene un parere sui risultati e le attività di monitoraggio del PS svolte, contributi ed indicazioni per il monitoraggio del Piano nel periodo successivo e le eventuali modifiche al Piano Strutturale ritenute necessarie. Tale Atto deve avere evidenza pubblica. Per le attività di monitoraggio l amministrazione comunale deve reperire le risorse finanziarie necessarie. 8