REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Maurizio A. Matteuzzi Dott.ssa Alessandra Magliaro Presidente Relatore Membro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Mevio elettivamente domiciliato in Trento, Via Verdi 35 presso lo studio dell avv. Azzeccagarbugli giusta mandato a margine del ricorso notificato contro Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone, in persona del direttore pro tempore dott. Pinco avverso avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni n. 0001/2004 notificato in data 30 aprile 2004 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la S.r.l. Alfa conveniva in giudizio l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone chiedendo nel merito l annullamento
dell avviso di liquidazione notificatole in data 30 aprile 2004, e preliminarmente la sospensione dell atto impugnato deducendo la sussistenza di un danno grave ed irreparabile nell esborso della somma richiesta dall Ufficio impositore. Nel merito, in particolare, la ricorrete deduceva: - che l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone doveva ritenersi privata della potestà rettificatoria in quanto il valore dichiarato nell atto di compravendita era congruo rispetto a quello previsto dall art. 52, 4 co., D.P.R. 131/1986, ossia era pari a cento volte il reddito dominicale risultante in catasto aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi; - che, in ogni caso, il valore indicato nell atto di compravendita doveva ritenersi congruo rispetto al valore di mercato atteso che gli immobili di cui trattasi hanno subito una forte svalutazione in conseguenza della costruzione di una discarica nelle vicinanze; - che, infine, l importo degli assegni rinvenuti dalla Guardia di Finanza doveva ritenersi comprensivo del corrispettivo versato dall acquirente per l acquisto della mobilia contenuta nei suddetti immobili. 2.- Sulla scorta di quanto sopra dedotto parte ricorrente chiedeva, quindi, l annullamento dell atto impugnato. Con il favore delle spese. 3.- Con atto di data 14 giugno 2004 l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone ritualmente si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed in particolare assumendo: 2
- che il ricorso proposto dalla S.r.l. Alfa doveva considerarsi inammissibile in quanto incerto nell indicazione del procuratore delegato alla difesa tecnica, nell indicazione della Commissione Tributaria, dell Ufficio Tributario nei cui confronti è stato proposto il ricorso ed, infine, in quanto nessun avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni risultava emesso dal resistente Ufficio in data 23 aprile 2002; - che il disposto dell art. 52, 4 co., D.P.R. 131/1986 ha natura meramente procedimentale e come tale inidoneo a paralizzare l attività rettificatoria dell Amministrazione laddove la stessa venga a conoscenza di occultamenti di parte del prezzo; - che priva di riscontro probatorio doveva ritenersi l assunto di controparte che voleva presenti in zona elementi che potessero ridurre il valore venale e/o commerciale dei beni compravenduti atteso che dall esame degli atti di compravendita rogitati nei tre anni precedenti aventi ad oggetto beni immobili dalle caratteristiche simili, il prezzo di vendita in essi indicato appariva allineato con quanto riscontrato dalla Guardia di Finanza, e non con quanto indicato nell atto di compravendita di cui trattasi. - che, infine, dall analisi della contabilità della società accertata non era emersa alcuna scritturazione che potesse supportare quanto dalla medesima assunto in questa sede. 3
4.- Su tali premesse in fatto ed in diritto, parte resistente chiedeva la condanna della società resistente al pagamento di quanto indicato nell avviso di accertamento. Con il favore delle spese. 5.- All udienza del 28 maggio 2004, fissata per la discussione in pubblica udienza, le parti insistevano per accoglimento delle già rassegnate conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE La scrivente Commissione ritiene di non dover prendere in esame l eccezione di inammissibilità quale sollevata da parte resistente atteso che la stessa, oltre ad essere stata formulata in termini assai generici, non è stata oggetto di domanda in fase di indicazione delle conclusioni: se l adita Corte si esprimesse sul punto, incorrerebbe nella violazione del disposto dell art. 112 c.p.c.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Suprema Corte di Cassazione ricorda, infatti, che il quarto comma dell'art. 52 del D.P.R. 131/1986, che costituisce in materia la norma fondamentale, stabilisce che non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, oggi a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, oggi a cento volte il reddito risultante in catasto. La norma, nella sua dizione letterale, enuncia un principio di natura meramente procedimentale, istitutivo di un vincolo per l'attività di accertamento della pubblica amministrazione. Ma questo vincolo viene meno ove il contribuente attribuisca 4
nella sua dichiarazione al bene un valore inferiore a quello che deriva dalla valutazione automatica ; ed in simile ipotesi la Amministrazione deve, in base al 3 comma dell art. 51 D.P.R. 131/1986, far riferimento, in primo luogo, ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto (e non si badi alla rendita catastale) di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari (e non secondo parametri precostituiti in via normativa). La capitalizzazione della rendita catastale secondo i parametri di cui al 4 comma dell' art. 52 può dunque rientrare soltanto fra gli altri elementi di valutazione di cui si può tener conto anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. E simile criterio non può esser posto su un piano superiore rispetto al metodo comparativo, specificamente enunciato dalla legge. Certo il sistema presenta una certa disarmonia in quanto il legislatore non ha percorso fino in fondo la linea (seguita invece in tema di ICI) di prevedere una tassazione fondata esclusivamente su parametri legali e precostituiti, e quindi sotto numerosi profili assumono rilievo il valore effettivo ed il prezzo in concreto pagato. Ma di queste disarmonie, che derivano dal fatto che si e utilizzato il criterio di valutazione automatica esclusivamente come strumento per ridurre il contenzioso, 5
si deve prendere atto; senza che da questi inconvenienti sia possibile dedurre una diversa disciplina in contrasto con la lettera della legge. Si deve dunque ribadire che l art. 52, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 preclude all'ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore solo se il valore dell'immobile iscritto in catasto con attribuzione di rendita sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per il parametro normativo, ma non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere in ogni caso la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo sopra indicato (Cass. 13 agosto 1996, n. 7504). Ed ove l'immobile non sia al momento dell'atto traslativo accatastato, il criterio di valutazione automatica può trovare applicazione solo se nell'atto stesso il contribuente dichiara che intende avvalersi di simile possibilità, e presenta istanza di accatastamento. La con divisibilità di tale orientamento, tra l altro, è confermata dallo stesso Ministero delle Finanze, il quale relativamente alla portata di tale norma, nella circolare 12 dicembre 1988 n. 56, ha chiarito che la cosiddetta valutazione automatica è stata introdotta nel vigente ordinamento tributario dall'art. 52, quarto comma, del testo unico in materia di imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La citata disposizione stabilisce che non sono soggetti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarati in misura non inferiore per i terreni a 60 6
volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati,a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito. Da quanto sopra esposto, ed alla luce del fatto che nel caso di specie la S.r.l. Alfa negli atti di compravendita in questa sede in contestazione ha indicato un valore conforme al dettato dell art. 52, 4 co., D.P.R. 131/1986, l atto di rettifica oggetto del ricorso deve necessariamente essere annullato in quanto emesso in carenza di potestà rettificatoria. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, in accoglimento del ricorso presentato dalla S.r.l. Alfa, annulla l avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni 0001/2004 emesso dall Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone. Condanna l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone alla rifusione alla S.r.l. Alfa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1,00 (euro uno/00). Così deciso in Bolzano, lì 9 luglio 2004 Il Presidente Relatore Dr. Maurizio A. Matteuzzi 7