06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe



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CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono di garantire all'attività lo stesso grado di sicurezza che si otterrebbe rispettando integralmente la normativa. Gianfranco Tripi Deroghe Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'interno sono di tipo deterministico-prescrittivo. A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle norme Con la deroga è possibile sanare queste situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente. Gianfranco Tripi 1

DPR 151/11 PROCEDIMENTO DI DEROGA (ART. 7) QUALORA GLI INSEDIAMENTI O GLI IMPIANTI PRESENTINO CARATTERISTICHE TALI DA NON CONSENTIRE L INTEGRALE OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE, GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE AL COMANDO DOMANDA MOTIVATA PER LA DEROGA AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE PRESENTAZIONE 30 GG PER L ESAME E TRASMISSIONE DELLA DEROGA 60 GG. PER LA PRONUNCIA DELLA DIREZIONE REG.LE VV.F. Gianfranco Tripi Deroghe PRESUPPOSTI FONDAMENTALI: Le attività devono presentare caratteristiche tali da non consentire l integrale osservanza delle ordinarie regole di prevenzione incendi Bisogna mantenere inalterata la loro sicurezza globale Gianfranco Tripi 2

Deroghe LA SICUREZZA ANTINCENDI SI PUO RITENERE SODDISFATTA SE VENGONO GARANTITI I SEGUENTI REQUISITI (DPR n.246/1993, recepimento Direttiva 89/106 CEE): 1. minimizzazione delle occasioni di incendio 2. stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti; 3. limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; 4. possibilità che gli occupanti lascino l opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 5. possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Deroghe PERTANTO QUANDO SI INOLTRA UNA ISTANZA DI DEROGA E NECESSARIO PORSI LE SEGUENTI DOMANDE: QUALI SONO LE MOTIVAZIONI TECNICHE PER CUI LA NORMATIVA RICHIEDE L ATTUAZIONE DELLE MISURE CUI SI CHIEDE DI DEROGARE? QUALI SONO I MOTIVI OSTATIVI CHE NON CONSENTONO IL RISPETTO INTEGRALE DELLA NORMA? QUALI SONO I RISCHI AGGIUNTIVI CONSEGUENTI ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI DEROGA? LE MISURE CHE VENGONO PROPOSTE COMPENSANO IL RISCHIO AGGIUNTIVO IN TERMINI DI: minimizzazione delle cause di incendio? stabilità delle strutture portanti? limitata propagazione dei fumi? evacuazione e soccorso degli occupanti? sicurezza delle squadre di soccorso? 3

DPR 151/11 PROCEDIMENTO DI DEROGA (ART. 7) mod. PIN 4 2011 Deroga Documentazione tecnico - progettuale a) elaborati grafici Specificare se trattasi di attività soggetta (all.i DPR 151/2011) o non soggetta b) relazione tecnica (Integrata con valutazione del rischio aggiuntivo e misure tecnico-gestionali compensative) Gianfranco Tripi 4

Deroghe La Direzione Regionale VV.F., effettuato l esame istruttorio delle richieste di deroga all osservanza delle normative specifiche per le singole attività (norme verticali o orizzontali) trasmesse dai Comandi VV.F., con loro motivato parere e sentito il Comitato Tecnico Regionale, qualora riscontri la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti precedentemente descritti, rilascia le deroghe richieste Deroghe Metodi di analisi del rischio: Metodi predittivi (per impianti di processo) Approccio empirico/qualitativo Metodi ingegneristici (FSE) NB:Ricordarsi anche delle deroghe in via generale 5

Deroghe: Metodi di analisi del rischio: Metodi predittivi (per impianti di processo) Deroghe Metodi di analisi del rischio: Approccio empirico/qualitativo Alcuni esempi: 6

Esempio deroga: Locale pubblico spettacolo Accesso e aerazione UTA Parere Comando Favorevole condizionato: 1. Sistema sovrappressione e estrattore di fumo in grado di funzionare anche in caso di emergenza in assenza di energia elettrica 2. Installazione di impianto di ventilazione meccanica finalizzato alla estrazione del calore prodotto dai gruppi (ricambio 3 volumi/ora) Parere Direzione Regionale: Favorevole condizionato: 1. Condizioni espresse dal Comando 2. Estrazione aria in grado di funzionare durante incendio Esempio deroga: Altezza centrale termica Misure proposte: I. Elettrov gas esterna asservita a impianto rivelazione gas II.Incremento superficie di aerazione Comando VVF: Parere favorevole Direzione Regionale VVF: Parere favorevole a condizione Direzione Regionale VVF: Parere favorevole a condizione che sia presente anche rilevazione incendi 7

Esempio deroga: Deposito (no R strutture) Misure proposte: - Impianto sprinkler ad attivazione manuale - Percorsi di esodo ridotti Comando VVF: Parere favorevole condizionato: - Impianto sprinkler ad attivazione automatica Direzione Reg.VVF: Parere favorevole condiz.: - protezione esterna con idranti UNI 70 Esempio deroga: Deposito (R 15 anziché R30) Misure proposte: - Protezione idranti esterna ed interna - Telone in classe 2 di reazione al fuoco Comando VVF: Parere favorevole Direzione Reg.VVF: Parere favorevole condiz.: - condizioni di esercizio 8

Esempio deroga: rampa autorimessa larga 2.55 m Misure proposte: - Illuminazione di sicurezza - Bande segnalazione - Impianto semaforico Comando VVF: Parere favorevole Direzione Reg.VVF: Parere favorevole Esempio deroga: parete esterna CT (<15%+no spazio scoperto ) Misure proposte: -Maggiorazione aperture aerazione Comando VVF: Favorevole purchè il porticato di accesso sia REI Direzione Reg.VVF: Parere favorevole a condizione Direzione Reg.VVF Parere favorevole a condizione che: valvola di intercettazione e interruttore generale siano a 2,5 m o automatici asserviti a rilevazione incendi/gas Solaio balcone R120 9

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE IN ALBERGHI STORICI Circolare 13223 del 24.10.12 OGGETTO: Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell interno del 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42. LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE IN ALBERGHI STORICI Circolare 13223 del 24.10.12 Resistenza al fuoco delle strutture ll p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. prevede specifici requisiti per le strutture portanti e separanti, in funzione dell altezza antincendio dell edificio in cui è ubicata l attività nonché delle misure di sicurezza adottate. Criticità: solai in materiali combustibili (es. legno) che non possono essere protetti contro gli effetti dell incendio per i vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico. Possibile deroga ai requisiti REI dei solai in presenza di: 1. impianto i automatico ti di estinzione i incendi esteso s a tutte tt le aree in cui non sono garantiti i prescritti requisiti R, E, I; 2. servizio interno di sicurezza H24, non inferiore a 2 addetti, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all esodo, muniti di attestato di idoneità tecnica dopo corso di tipo B, integrato da un modulo di 4 h i cui contenuti siano coerenti col DVR redatto ai sensi dal D.Lgv.81/2008. 10

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE IN ALBERGHI STORICI Circolare 13223 del 24.10.12 Scale Criticità: scale dotate di rampe non rettilinee o di dimensioni non conformi al decreto, facenti parte del sistema di vie di esodo. Costituiscono misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati: - impianto di illuminazione di sicurezza esteso all intero vano scala, con livello di illuminamento almeno 5 lux sul piano di calpestio; - installazione ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative; - segnaletica di sicurezza indicante il pericolo ed i comportamenti più idonei i in caso di esodo in emergenza; DEROGHE IN VIA GENERALE ESEMPI: LETTERA CIRCOLARE PROT. n P1563/4108 sott. 28 29 AGO. 1995 DM 1/2/1986 Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2. LETTERA CIRCOLARE prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996 D.M. 26/8/ 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2. 11

DEROGHE IN VIA GENERALE LETTERA CIRCOLARE PROT. n P1563/4108 sott. 28 29 AGO. 1995 DM 1/2/1986 Criteri per la concessione di deroghe in via generale. Misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai punti : a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani; b) punto 3.6.3, nel caso in cui la larghezza delle corsie di manovra è inferiore al minimo prescritto; c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso avvenga da montauto meccanico, in luogo delle rampe. Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali VVF procedono direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe. Decreto Ministeriale del 01/02/1986 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili 3. Autorimesse con capacità di parcamento > 9 autoveicoli. 3.2. Altezza dei piani. -almeno 2,4 m con un minimo di 2 metri sotto trave -per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 metri 12

Decreto Ministeriale del 01/02/1986 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili > 4,5 m < 4,5 m 3.7. Accessi. 3.7.2. Rampe. Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m Decreto Ministeriale del 01/02/1986 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili 3.7. Accessi. 3.7.2. Rampe. Sino a quindici autovetture consentita una sola rampa di ampiezza almeno a 3 m 13

Decreto Ministeriale del 01/02/1986 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili 3.6. Sezionamenti: 3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia. Decreto Ministeriale del 01/02/1986 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili 3.7.2. Rampe 14