IMU, informativa del Comune su come, quanto e chi deve pagare. Scritto da Venerdì 01 Giugno 2012 07:15



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Transcript:

Il Comune di Cassano ha predisposto l informativa relativa al pagamento dell imposta municipale propria (I.M.U.) per il 2012, la cui prima rata scade il prossimo 18 giugno. L Ufficio Ragioneria guidato dalla dott.sa Isabella Liguigli, spiega chi sono i soggetti pagatori, quali immobili sono sottoposti all Imu e le conseguenti modalità di pagamento. Entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l anno d imposta 2012. Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Immobili soggetti all imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (ad esempio cat. D/10), nonché gli altri immobili esenti dall imposta ai sensi dell art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011. 1 / 8

Base imponibile: - Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell anno d imposizione, ri valutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55 Cat. C/2-C/6-C/7 2 / 8

160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 60 Cat. D/5 80 Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore - Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92; 3 / 8

- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall art. 13 del D.L. 201/2011: Fattispecie Aliquota statale Abitazione principale e pertinenze 0,40% Tutti gli altri immobili e aree fabbricabili 0,76% Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011. Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare 4 / 8

in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Detrazione: per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di 200, da rapportare al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell abitazione principale, fino ad un massimo di 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell imposta dovuta sull abitazione principale e relative pertinenze. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvopastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali, secondo le disposizioni contenute nel comma 2 dell art. 13, del D.L. 201/2011. Calcolo dell imposta: il calcolo dell imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l aliquota e l eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall abitazione principale e pertinenze deve calcolarsi la quota statale, pari al 50% del tributo determinato applicando l aliquota statale di base(per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011). L importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari: - abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del contribuente, ad 1/3 dell imposta calcolata applicando l aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012); 5 / 8

al 50% dell imposta calcolata applicando l aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate; - per tutti gli altri immobili, al 50% dell imposta calcolata applicando l aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate. Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l imposta è versata in un unica soluzione entro il 17/12/2012. Prima di eseguire il versamento dell imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, nonché l importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune. Pagamento: il versamento dell imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è B998. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L importo da versare deve essere arrotondato all euro inferiore o superiore. Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale e pertinenze 6 / 8

3912 -------- Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 Per maggiori informazioni: E possibile consultare la circolare ministeriale del Ministero dell Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18.05.2012 e le schede esplicative sul link del Sole 24 Ore. 7 / 8

Altre informazioni possono essere ottenute recandosi al Comune di Cassano delle Murge - Ufficio Tributi - Piazza Aldo Moro 10. E-mail: ufficiotributi@comune.cassandellemurge.ba.it PEC: risorse.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it Tel. 0803211205-0803211210 sito internet: http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it 8 / 8