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CIRCOLARE N 135 Prot. n.303/b1d Partinico 15/01/2014 A tutto il personale docente Al personale ATA Al sito web e p.c. Al D.S.G.A LORO SEDI OGGETTO: ASSENZE DEL PERSONALE Con la presente direttiva si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze, a cui i destinatari sono invitati ad attenersi scrupolosamente. In particolare si ricorda che le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni da cui la presente direttiva trae indicazioni derivano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07 e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, nonché dalla circolare n. 10/2011 che richiama novità introdotte dal D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011. ASSENZA PER MALATTIA Modalità di comunicazione dell assenza La comunicazione dell assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all ufficio di segreteria, al mattino entro le ore 8.30 e nel pomeriggio entro le ore 16.30, a prescindere dal turno di servizio. È necessario, infatti, che l ufficio sia informato per tempo dell assenza, per essere messo in condizione di procedere con le sostituzioni. Allo scopo di poter garantire trasparenza e correttezza nell attribuzione delle supplenze è necessario che il personale faccia una comunicazione precisa dei giorni di assenza per malattia, anche se non ha ancora consultato il proprio medico; l assenza potrà essere prorogata con una trasmissione successiva,

qualora il medico faccia una prognosi diversa da quella ipotizzata dal lavoratore, con certificazioni distinte. Per comunicare l assenza deve essere utilizzato esclusivamente il numero telefonico: 091/8902015, comunicando con l ufficio di segreteria personale, specificando che trattasi di fonogramma per comunicazione assenza. La comunicazione sarà registrata dal collaboratore scolastico addetto al centralino e quindi trasmessa all ufficio competente. Certificazione medica In base al disposto del comma 2 dell art. 55-septies del D.L.vo n. 165/01, come novellato dall art. 69 del D.L.v. n. 150/09, la certificazione medica sarà inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all INPS. In merito la Circolare INPS n. 60/2010 precisa quanto segue: «Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea: a) dell attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; b) del certificato di malattia per l assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico. In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell Istituto (cfr. INPS)». Si rammenta che nei casi previsti dal comma 1 lett. a) e b) - art. 55-quater del D.L.Vo n.165/01 come novellato dall art. 69 del D.L.vo n.150/09 1, la giustificazione dell assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, è previsto licenziamento disciplinare e, ai sensi dell art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale. In base al disposto dell art. 55 septies del D.L.vo n. 165/01, aggiunto all art. 69, comma 1 del D. Lgs n. 150/09, nell ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell anno solare (1 gennaio-31 dicembre), l assenza dovrà essere giustificata (a partire, quindi dal terzo evento) 1 «a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione»

esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale 2. Se la prognosi non è superiore ai dieci giorni, le prime due certificazioni nell anno solare possono essere rilasciate anche da liberi professionisti. La certificazione non conforme a quanto previsto comporta la privazione dell intera retribuzione e dell anzianità di servizio. Nei predetti casi, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è anche obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all immagine subito dall Amministrazione. Visita fiscale: reperibilità e controllo Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all Amministrazione, in ciascun giorno, anche se non lavorativo o festivo, in base alle fasce orarie stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 18 dicembre 2009 n. 206. Le predette fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. A tal fine il lavoratore, deve fornire all Amministrazione l esatto domicilio. Qualora, il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all ufficio di segreteria; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Qualora il dipendente abbia necessità di allontanarsi dall indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all Amministrazione; la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà all ASL, nel caso sia stata richiesta la visita fiscale. 2 Sono da considerarsi struttura sanitaria pubblica : ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale della ASL, clinica o medico specialista convenzionato con il S.S.N., medici di base. A riguardo, appare utile rendere noto che con parere n.45 del 4.07.2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che vanno considerati struttura sanitaria pubblica i presidi ospedalieri e ambulatoriali del S.S.N., nonché i medici di base per effetto delle convenzioni tra questi e il S.S.N., In tale ultimo caso, il certificato dovrà attestare in modo chiaro l appartenenza del medico ad una struttura sanitaria pubblica. Sono, pertanto, da ritenere non valide le certificazioni rilasciate da un medico libero professionista non convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

La legge 111 del 16 luglio 2011 prevede che nel caso in cui l assenza per malattia abbia luogo per l espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Le ASL, alle quali sono richieste le visite fiscali, evidenziano talvolta la difficoltà di effettuare le stesse a causa dell impossibilità di reperire gli interessati per mancanza del cognome sul citofono (in caso di insegnanti coniugate spesso vi è solo quello marito), perché l indirizzo o il numero civico sono sbagliati o, ancora, per mancanza di indicazioni precise, in caso di più abitazioni presenti ad uno stesso civico. Si rende noto, a tal proposito, che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4233 del 2002, ha stabilito che «le visite fiscali devono essere sempre agevolate da parte del lavoratore; in particolare ha affermato che decade il trattamento economico quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, per incuria o negligenza, impedisca in concreto l esecuzione del controllo sanitario». In base al su menzionato D.P.C.M. n. 206/09, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. - Per far valere questo diritto, il dipendente deve consegnare all ufficio personale la specifica dichiarazione del medico curante che attesti che la patologia risulta essere tra quelle che prevedono l esenzione dal controllo fiscale; In caso di assenza per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, la certificazione medica deve attestare specificatamente che la terapia da effettuare comporti «effetti collaterali invalidanti per n. x giorni». Dal 16 luglio 2011, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria, convertita nella Legge 111, le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego in malattia saranno richieste alle AASSLL dal dirigente responsabile del lavoratore..valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all effettuazione della visita,

tenendo conto dell esigenza di contrastare e prevenire l assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Al fine di poter consentire all ufficio personale di gestire con maggior agio le pratiche di cui sopra,tutto il personale è invitato, qualora non l avesse già fatto, a comunicare tempestivamente l ASL di appartenenza. Trattamento economico Nei primi dieci giorni di assenza anche non continuativi spetta il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. La ritenuta economica per i primi dieci giorni di malattia è relativa ai primi dieci giorni di malattia di ogni periodo di assenza e non solo ai primi dieci giorni dell anno. Ogni evento morboso è tassato fino ai primi 10 giorni anche se giustificato da più certificati medici se non vi è soluzione di continuità. Per i periodi successivi, e fino alla concorrenza del periodo massimo di assenze nel triennio, nella misura prevista dal CCNL, art.17, spetta l intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio. Nulla è innovato per quanto riguarda le assenze per malattia dovuta a causa di servizio o a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, a patologie invalidanti che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero e di day hospital e dei giorni di tali terapie, durante le quali è corrisposto il trattamento più favorevole previsto dal CCNL. Non sono soggette a decurtazione e, pertanto, fanno eccezione le assenze per maternità, interdizione anticipata dal lavoro, congedo per paternità, per espletamento delle funzioni di giudice popolare, congedi parentali, lutto e quelle usufruite ai sensi della Legge n. 104/92. Documentazione La documentazione completa da presentare agli uffici di segreteria, nei modi e nei tempi su descritti, è di seguito rammentata: 1. comunicazione assenza 2. certificato medico In caso di proroghe, si ribadisce che occorrono comunicazioni e certificati medici distinti per ciascuno dei periodi di assenza.

a) ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione I permessi retribuiti per motivi personali/famiglia, studio, etc. vanno usufruiti a domanda da indirizzare allo scrivente. I suddetti permessi devono essere documentati, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09), in maniera circostanziata, indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell Amministrazione. In merito, pertanto, sarà richiesto di completare la documentazione, laddove risultasse incompleta, entro termini perentori, oltre i quali in caso di persistenza di documentazione incompleta si considererà l assenza come ingiustificata, con le conseguenze del caso. Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno tre giorni d anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/ di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere anch essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato ai punti precedenti. Qualora il dipendente necessita di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l assenza per malattia, ovvero: entro le ore 8.30 per il diurno ed entro le ore 16.30 per il serale, a prescindere dal turno di servizio, al numero telefonico 091/8902015 e comunicando con l ufficio di segreteria- personale specificando che trattasi di fonogramma per comunicazione assenza. b) ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92 Modalità di comunicazione dell assenza I permessi di cui alla Legge n. 104/92 vanno usufruiti secondo le modalità indicate dalla norma stessa e dall art. 15, c. 6 CCNL 2006-09, in base al quale i docenti devono usufruirne possibilmente in giornate non ricorrenti. Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a comunicare la fruizione del predetto permesso con almeno cinque giorni d anticipo; la comunicazione, avanzata nella stessa giornata in cui s intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e

deve essere effettuata con la stessa procedura con la quale si comunica l assenza per malattia. Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare n. 19 del 24.09.2013 c) ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 151/2001, riprese dall art. 12 del CCNL 2006-2009. Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell art. 47 del D.L.vo n. 151/2001. Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, si rammenta che la domanda va inoltrata, di norma, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la domanda, come indicato al comma 8 dell art. 12 del CCNL 2006-2009, entro le quarantotto ore antecedenti l inizio del periodo di congedo. d) ASSENZA PER FERIE Modalità di fruizione e relativa documentazione La fruizione delle ferie è regolamentata dall art. 13 (personale a T.I.) e dall art. 19 (personale a T.D.) del CCNL 2006-2009, secondo modalità differenti tra il personale docente ed ATA. Per quanto concerne il personale docente a T.I. è previsto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica per gli stessi motivi e con le stesse modalità con cui sono fruiti i permessi retribuiti di cui all art. 15, c. 2 del CCNL 2006-2009; pertanto, si rimanda a quanto indicato, in merito, in precedenza. Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e rappresenta, pertanto, un evento eccezionale, per necessità inderogabili e improrogabili; la richiesta, da

circostanziare e documentare, anche con autocertificazione, va inoltrata allo scrivente con congruo anticipo, almeno cinque giorni prima, al fine di valutarne la fattibilità della concessione, compatibilmente con le predette esigenze di servizio. f) ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione. Al fine di consentire allo scrivente la valutazione del caso, l eventuale richiesta di assenza/esonero dall attività collegiale deve essere presentata al massimo entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l impegno. Le richieste avanzate dopo le ore 12.00 devono riguardare particolari gravi motivi contingenti e imprevisti (malessere; gravi problemi familiari e/o personali) Occorre necessariamente portare all attenzione dei lavoratori che le norme introdotte dal D.L.vo 150/09, in ordine ai provvedimenti disciplinari, comportano l obbligatorietà dell azione disciplinare da parte del Dirigente dell ufficio cui il dipendente è assegnato in servizio. Per i dirigenti che non provvedono a contestare ai propri dipendenti gli addebiti disciplinari, sono previste sanzioni molto spesso più pesanti di quelle previste per ciascuno degli addebiti non contestati. Questo significa, ovviamente, che lo scrivente non potrà, in nessun caso, valutare l opportunità o meno di istituire procedimenti disciplinari, ma dovrà immediatamente procedere, allo scopo di evitare ulteriori sanzioni e maggiori conseguenze. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur certo della professionalità e della puntualità che caratterizza gli operatori di questa Istituzione Scolastica, il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, sia per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza, rispetto ai già onerosi compiti che gli stessi svolgono, sia per evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni, che nuocerebbero, di certo, al clima di serenità e fattiva cooperazione esistente. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Salvatore Vescovo