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Deliberazione n. 24/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri dott. Giuliano Sala dott. Giancarlo Penco dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò dott.ssa Alessandra Olessina dott. Massimo Valero Presidente Consigliere (relatore) Consigliere Consigliere I nell Adunanza del 16 aprile 2008 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 1

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti. Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri. PREMESSO Il Sindaco del Comune di Cuveglio (Va), con nota n. 1937 del 21 marzo 2008, chiede, ai sensi dell art. 7 comma ottavo della legge n. 131/2003, il parere in merito alla possibilità di utilizzo da parte degli amministratori comunali, alla luce dell art. 2, commi 594 e 595, della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) di telefoni cellulari di proprietà dell Ente, con costi a carico del bilancio comunale. Precisa inoltre che il Comune nel 2005 aveva attribuito ad alcuni componenti della Giunta Comunale (Sindaco,Vice Sindaco e due Assessori) un telefono cellulare da utilizzare in relazione al mandato. CONSIDERATO La richiesta in esame rientra nella funzione consultiva in materia di contabilità pubblica attribuita alla Corte dei Conti dall art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità del quesito, come elaborati dalla giurisprudenza contabile e sostanzialmente riconducibili a due profili: - legittimazione del soggetto che effettua la richiesta; - ambito oggettivo della materia entro la quale può espletarsi la funzione consultiva della Corte ed i rapporti tra tale funzione e l attività amministrativa. 2

Per quanto concerne il primo aspetto, la richiesta è ammissibile in quanto proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell Ente, vale a dire dal Sindaco. In ordine alle condizioni della legittimazione oggettiva, la richiesta non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali, svolte dalla magistratura contabile, nè con altro giudizio civile o amministrativo in corso; riveste carattere generale in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti di tipologia simile al Comune richiedente; rientra nella materia della contabilità pubblica, perché attiene alla disciplina contenuta in leggi, e per ultima la legge finanziaria per il 2008, sul contenimento e sull equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell ente, in relazione ai limiti imposti nell assegnazione e nell uso di apparecchiature di telefonia mobile. In conclusione, la richiesta di parere è ammissibile e può essere esaminata nel merito. RITENUTO La questione, posta con il quesito, è originata da una esigenza dell Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, per cui la Sezione ritiene di dover evidenziare nel proprio parere indicazioni utili per una corretta interpretazione della norma e degli istituti riguardanti la contabilità pubblica, laddove attengono alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, lasciando all Amministrazione l applicazione al caso di specie, trattandosi di mera attività gestionale. La legge finanziaria per il 2008, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle amministrazioni pubbliche, prevede all articolo n. 2, commi 594 e 595, l adozione di piani triennali per l individuazione di misure 3

finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali, tra le quali quelle di telefonia mobile, nonché indicazioni sulle modalità e vincoli per la loro assegnazione. Con il termine di amministrazioni pubbliche si intendono, tra altre strutture dello Stato, anche i Comuni, come espressamente disposto dall art. n. 1, co. 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In merito ai sistemi di telefonia e di telecomunicazioni delle citate amministrazioni, il Ministro per la Funzione Pubblica, con direttiva del 30 ottobre 2001, aveva dettato criteri di regolazione al fine di garantirne la diffusione in un ottica di contenimento della spesa ed in particolare prescrivendo che l assegnazione e l uso dei sistemi telefonici, fissi e cellulari, devono rispondere all interesse ed alle esigenze dell amministrazione, al miglioramento della qualità del lavoro e della produttività ed alla capacità dell amministrazione di soddisfare i bisogni nuovi della collettività, in un quadro di economia ed efficienza. Per quanto riguarda i sistemi di telefonia mobile, inoltre, l assegnazione delle apparecchiature secondo modalità open, ovvero con la possibilità di effettuare telefonate in Italia ed all estero, è subordinata alle esigenze di reperibilità del beneficiario e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso. La legge finanziaria per il 2008 attualizza dette prescrizioni, ribadendo la limitazione dell assegnazione di telefoni cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, con la conseguente limitazione del beneficio al periodo necessario. Le suddette misure, dirette a circoscrivere l attribuzione di tali apparecchiature, ovviamente vanno verificate e valutate nell ambito dell attività gestionale del Comune che, in proposito, come peraltro fatto da analoghi Enti, può disciplinare il servizio con apposito regolamento, fermo restando il rispetto della normativa sull adozione dei 4

previsti piani triennali, sulle verifiche circa il corretto utilizzo della relativa utenza, sull uso privato dello strumento che deve comunque prevedere addebiti separati dei costi. P.Q.M. Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. Il Relatore (Cons. Giorgio Cancellieri) Il Presidente (Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 16 aprile 2008 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 5