SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016

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C P R P SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016 (Pubblicato G.U. N 193 DEL 19/08/2016, IN VIGORE DAL 03 SETTEMBRE 2016) SOGGETTI FORMATORI L Accordo Stato/Regioni del 07/0772016 entrato in vigore in data 3 settembre 2016, ha reso operativi consistenti cambiamenti in merito ai Soggetti Formatori e Sistema di Accreditamento degli stessi, ai fini della Formazione ed Aggiornamento dei Percorsi Formativi dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro RSPP ASPP - previsti dal Testo Unico per la sicurezza D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Nell Allegato A. Punto 2 - dell Accordo S/R di cui del 07/07/2016 (allegato n.1) sono riportati i Soggetti Formatori e Sistema di Accreditamento abilitati a svolgere la Formazione e l Aggiornamento dei RSPP ed ASPP. In questo elenco figurano alla lett. l, rispettivamente: Le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano Nazionale e gli Organismi Paritetici quali definiti dall art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 81/08, limitatamente allo specifico settore di riferimento. SISTEMI DI ACCREDITAMENTO Con riferimento ai Soggetti Formatori di cui sopra (Allegato A. Punto 2), si specifica quanto segue: Le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori e gli Organismi Paritetici (di cui all art. 2, comma 1, lett. ee), hanno titolo di effettuare Attività Formative e di Aggiornamento, di cui al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), secondo le seguenti due modalità: 1

1)- DIRETTAMENTE 2)- AVVALENDOSI DI STRUTTURE FORMATIVE di loro diretta ed esclusiva emanazione, accreditate secondo modelli definiti dalle Regioni e dalle Provincie Autonome ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009. Con riferimento agli Organismi Paritetici (di cui all art. 2, comma 1, lett.ee. del D.Lgs. 81/08 definiti quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si specifica che ai fini della loro legittimità quali Soggetti Formatori relativamente ai Servizi di RSPP - ASPP, devono rispettare il requisito principale consistente nel soddisfare la RAPPRESENTATIVITA, in termini comparativi sul piano Nazionale, delle Associazioni Sindacali dei datori e dei Prestatori di Lavoro che la costituiscono, attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri: a)- Consistenza numerica degli Associati delle singole OO.SS. (Organizzazioni Sindacali); b)- Ampiezza e diffusione delle Strutture organizzative; c)- Partecipazione alla trattazione delle controversi di lavoro; d)-partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro, con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione. I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento. ORGANISMI PARITETICI Il D.Lgs. 81/08, nello specifico riporta testualmente: -Art. 2, comma ee): - ORGANISMI PARITETICI Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: - la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; - lo sviluppo da azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; - l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; - ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. - Art. 51 ORGANISMI PARITETICI - comma 1 A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all art. 2, comma 1, lette ee). 2

- comma 2 Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. - comma 3 Gli Organismi Paritetici possono supportare le imprese nell individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. - comma 3.bis Gli organismi Paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l impiego dei fondi interprofessionali di cui all art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciando una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l asseverazione della adozione e della efficacia attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all art. 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. - comma 3.ter Ai fini di cui al comma 3.bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. - comma 4 Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. - comma 5 Agli effetti dell art. 9 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n 165, gli organismi di cui all art. 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo. - comma 6 Gli organismi Paritetici di cui al comma, purchè dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopraluoghi per le finalità di cui al comma 3. - comma 7 Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono, al Comitato di coordinamento regionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute ( DPCM 21 dicembre 2007) di cui all art. 7, una relazione annuale sull attività svolta. - comma 8 Gli Organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all art. 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti. 3

- comma 8.bis gli organismi paritetici comunicano all INAIL, i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO D.Lgs. 81/08 -Art. 2, comma 1, lett. aa). Formazione processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi -Art. 2, comma 1, lett. bb). Informazione - complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro - Art. 2, comma l, lett. cc). Addestramento complesso delle attività dirette a far apprendere ai Lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro Art. 2, comma l, lett. l). Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dei Rischi professionali per i Lavoratori Art. 2, comma l, lett. l). ATTESTATO DI FORMAZIONE Gli Attestati di Formazione, in materia del possesso dei requisiti professionali e formativi relativi agli addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP ASPP) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, vengono rilasciati dagli Enti Formatori di cui all allegato A. punto 2 dell Accordo S/R del 07.07.2016, i quali tra l altro hanno l obbligo di custodia/archiviazione, anche su supporto informatico, della documentazione relativa a ciascun corso di riferimento. Ciascun Attestato di Formazione, deve contenere i seguenti elementi minimi comuni: a)- denominazione del soggetto formatore; b)- dati anagrafici del partecipante al corso; c)- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso di moduli B è necessario indicare: modulo B comune e/o Moduli di specializzazione); d)- periodo di svolgimento del corso; e)- firma del soggetto formatore. 4

Le Regioni e Provincie Autonome riconoscono reciprocamente gli Attestati di Formazione rilasciati nei rispettivi territori. Presso il Soggetto Formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il Fascicolo del corso contenente. - dati anagrafici del partecipante; - registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento. DISPOSIZIONI TRANSITORIE In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall entrata in vigore del presente Accordo S/R e cioè fino alla data del 3 settembre 2017, possono essere avviati corsi di formazione per RSPP ed ASPP, nel rispetto e secondo le regole dell Accordo S/R del 26/01/2006. DISPOSIZIONI FINALI Fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui sopra, alla data di entrata in vigore (3 settembre 2016) del presente Accordo sono abrogati i precedenti Accordi S/R del 26/01/2006 e quello del 08/10/2006. Lecce, 27/01/2017 IL CONSULENTE TECNICO CPRP Ing. Andrea RETUCCI 5