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Circolare n. 262 Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione 4 aggiornamento RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE ARGOMENTO Rispondenti ABI (Associazione Bancaria Italiana) Tabella A.1.1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) : parte descrittiva Dato che nella tabella A.1.1 l informativa delle esposizioni oggetto di concessioni rappresenta un di cui dell esposizione totale, è stata segnalata la necessità di modificare la seguente parte descrittiva (pag. 2.7.45 del doc. di cons.): Per i portafogli contabili diversi dal portafoglio Attività finanziarie detenute per la negoziazione e dai Derivati di copertura, con riferimento alle diverse categorie di esposizioni creditizie deteriorate e in bonis è prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni e altre esposizioni indicate in bilancio è previsto il dettaglio delle esposizioni oggetto di concessione. Testo modificato 1

Modalità di rappresentazione nella Qualità del credito delle attività di negoziazione e dei derivati di copertura Con riferimento alla tabella concernente le attività finanziarie detenute per la negoziazione e i derivati di copertura, si propone l eliminazione del dettaglio informativo volto a identificare separatamente lo stock di attività che hanno subìto un significativo deterioramento del merito creditizio. È stato osservato che: (a) tale dettaglio, oltre a non essere previsto dalla segnalazione armonizzata FINREP, non appare essere richiesto dal principio contabile IFRS 7; (b) l informativa sulle esposizioni creditizie riferite al portafoglio di negoziazione e ai derivati di copertura così come richiesta dalla bozza di circolare non è stata fornita nel bilancio 2014 da un campione composto da 4 principali attori del mercato (BBVA, HSBC, BNNP e Deutsche Bank) preso dall ABI come benchmark i quali forniscono, ad esempio, l informativa sulla cd. maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period o, in un solo caso, il dettaglio delle sole minusvalenze rilevate nell esercizio per effetto della variazione di fair value attribuibile al merito creditizio della controparte. Alla luce di ciò, viene proposto, eventualmente, di condensare le informazioni riferite al portafoglio di negoziazione e ai derivati di copertura in un unica tabella che includa l esposizione in bilancio e le minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito, senza fornire distinzione in termini di qualità creditizia degli stock iscritti in bilancio. In alternativa alle precedenti proposte, è stato chiesto di eliminare dalle Tabelle A.1.3 e A.1.6 il dettaglio riferito alle Attività detenute per la negoziazione e ai Derivati di copertura. IN PARTE La specifica evidenza degli strumenti finanziari di evidente scarsa qualità creditizia nel contesto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione e dei derivati di copertura era richiesta sin dall inizio dalla Circolare n. 262, essendo tali attività finanziarie ricomprese nell ambito di applicazione della vecchia nozione di attività finanziarie deteriorate. Pertanto, poiché la qualità creditizia dei debitori/controparti non dipende dal criterio di valutazione degli strumenti finanziari e per assicurare continuità nell informativa su un aspetto ritenuto rilevante dal mercato, si conferma il dettaglio informativo sulle attività di negoziazione e sui derivati di copertura di evidente scarsa qualità creditizia ; tale dettaglio informativo è stato condensato nella sola Tabella A.1.2 relativa alla Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti). La parte della tabella A.1.1 relativa alle attività finanziarie detenute per la negoziazione e ai derivati di copertura è stata conseguentemente eliminata. Accogliendo la proposta alternativa, sono stati eliminati i dettagli: 1) detenuti per la negoziazione e altre relativi alla voce d) delle esposizioni per cassa scadute non deteriorate della tabella A.1.3 e alla voce e) delle esposizioni per cassa altre esposizioni non deteriorate delle tabelle A.1.3 e A.1.6; 2) derivati e altre relativi alla voce b) delle esposizioni fuori bilancio delle tabelle A.1.3 e A.1.6. 2

Chiarimenti sulle segnalazioni delle attività di negoziazione e derivati nell ambito delle tabelle sulla qualità del credito Con riferimento alle attività finanziarie di negoziazione e ai derivati di copertura è stato chiesto se tra le esposizioni in bonis delle tabelle A.1.3 e A.1.6 debbano essere segnalate solo le attività diverse da quelle di scarsa qualità creditizia, o, invece, convenzionalmente tutti i derivati di copertura e tutte le attività di negoziazione. Al riguardo, sono state espresse perplessità in merito al fatto di indicare un esposizione di scarsa qualità creditizia tra quelle in bonis. È stato proposto per le tabelle A.1.3 e A.1.6 di segnalare la sola esposizione netta con riferimento alle attività di negoziazione e ai derivati. Sarebbe quindi necessario inserire delle x anche in corrispondenza della colonna Esposizione lorda in bonis. Si conferma la scelta di segnalare fra le attività finanziarie non deteriorate delle tabelle A.1.3 e A.1.6 tutti i derivati di copertura e tutte le attività di negoziazione, coerentemente con quanto previsto dall ambito di applicazione delle nuove definizioni di attività deteriorate, che esclude tali attività. Al fine di evitare possibili fraintendimenti, la colonna in bonis viene ridenominata attività non deteriorate, così da chiarire che essa si riferisce al complesso delle attività finanziarie non rientranti nella nuova definizione di deterioramento. Le tabelle A.1.3 e A.1.6 sono state opportunamente modificate (cfr. anche quanto precisato con riferimento a Modalità di rappresentazione nella Qualità del credito delle attività di negoziazione e dei derivati di copertura ). Chiarimenti sulla nozione di scarsa qualità creditizia per le attività di negoziazione e derivati È stato chiesto se il concetto di scarsa qualità creditizia sia perfettamente sovrapponibile a quello di deteriorato. Inoltre, è stato chiesto: 1) se debbano essere classificate come attività di scarsa qualità creditizia anche le attività deteriorate acquistate e allocate nel portafoglio di negoziazione; 2) nel caso di titoli ABS connessi con operazioni di cartolarizzazione di terzi, a cosa occorra fare riferimento per la classificazione come attività di scarsa qualità creditizia. La caratteristica deteriorata del merito creditizio dei debitori/controparti sottostanti alle attività finanziarie di negoziazione e ai derivati, in continuità con l informativa sinora prevista dal bilancio, può essere l indicatore per l enucleazione delle attività con evidente scarsa qualità creditizia. Relativamente ai due quesiti posti si precisa che: 1) le attività finanziarie deteriorate acquistate e allocate nel portafoglio di negoziazione vanno incluse nell ambito delle attività di negoziazione con evidente scarsa qualità creditizia ; 2) per la classificazione dei titoli ABS di negoziazione nel dettaglio delle attività con evidente scarsa qualità creditizia occorre fare riferimento alla qualità creditizia dei titoli ABS. 3

Modalità di determinazione delle esposizioni fuori bilancio È stato chiesto se, con riferimento all operatività in strumenti derivati con scambio di capitale, vadano inclusi nelle esposizioni fuori bilancio anche i derivati in valute non regular way e se si debba riportare il fair value per tali strumenti nelle tabelle A.1.3 e A.1.6. I derivati in valute non regular way sono inclusi nelle esposizioni fuori bilancio e il loro fair value deve essere riportato nelle tabelle A.1.3 e A.1.6. Bilancio consolidato: distinzione tra gruppo bancario e altre imprese Con specifico riferimento al bilancio consolidato, è stata richiesta l eliminazione dell apertura tra gruppo bancario e altre imprese nelle tabelle A.1.1 e A.1.2 per effetto dell entrata in vigore dell IFRS 11 dal 1 gennaio 2014 e del conseguente diverso metodo di consolidamento obbligatorio previsto per specifiche tipologie di società (ad es. joint venture bancarie) a fini contabili rispetto a quanto richiesto dalla normativa prudenziale. Tenuto conto che le tabelle A.1.1 e A.1.2 riguardano l insieme delle imprese incluse nel consolidamento contabile e non in quello prudenziale, si accoglie la richiesta alla luce dei cambiamenti introdotti con l IFRS 11 in merito al metodo di consolidamento delle società sottoposte a controllo congiunto. Di conseguenza, la tabella A.1.1 è stata ulteriormente semplificata. Chiarimenti sull ambito di applicazione della sezione informativa sulla qualità del credito É stato chiesto di esplicitare l ambito di applicazione delle tabelle incluse nella sezione informativa sulla qualità del credito e cioè se: (i) le tabelle A.1.1 e A.1.2 nonché l informativa concernente le esposizioni oggetto di rinegoziazione nell ambito dei cd. accordi collettivi si intendano riferite al perimetro di consolidamento contabile e (ii) le altre tabelle della sezione A. Qualità del Credito si intendano riferite al solo gruppo bancario, in coerenza con il perimetro e il metodo di consolidamento applicabile per segnalazioni statistiche armonizzate (FINREP Base M1) e non armonizzate (Base M2). Si conferma che le tabelle A.1.1 e A.1.2 della nota integrativa, Parte E Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura, Sezione 1.1 Rischi del gruppo bancario Rischio di credito, Sezione A Qualità del credito riguardano l insieme delle imprese incluse nel consolidamento contabile. Viceversa le restanti tabelle della medesima Sezione A Qualità del credito si riferiscono al perimetro e ai metodi di consolidamento applicabili per le segnalazioni statistiche consolidate di vigilanza armonizzate (FINREP) e non armonizzate. 4

Informativa comparativa sulla qualità del credito In considerazione dell entrata in vigore al 1 gennaio 2015 del 7 aggiornamento della Circolare n. 272 che introduce le novità in materia di qualità del credito oggetto della bozza in consultazione, viene chiesto di rendere non obbligatorio il dettaglio informativo concernente il periodo T-1 con riferimento ai bilanci in chiusura al 31 dicembre 2015. L informativa comparativa (T-1) per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2015 potrà non essere fornita nei casi in cui la produzione del dettaglio informativo previsto per le tabelle risultasse particolarmente onerosa. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire eventuali utili informazioni sull esercizio T-1 in calce alla tabella. Suddivisione per fasce di scaduto delle esposizioni deteriorate e delle esposizioni in bonis - Tabelle A.1.2 (in calce), A.1.3, A.1.6 Relativamente alle tabelle A.1.3 e A.1.6 è stato chiesto di eliminare il dettaglio delle fasce di scaduto per le esposizioni deteriorate perché: non richiesto dal principio contabile IFRS 7. Ove gli scaglioni temporali per le esposizioni deteriorate non fossero eliminati, viene chiesto di non prevedere l informativa comparativa per il 2014. IN PARTE Il dettaglio per fasce di scaduto delle esposizioni deteriorate si ritiene sia un informazione rilevante ai fini della trasparenza informativa sulla qualità del credito. Pertanto esso viene confermato. L informativa comparativa (T-1) per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2015 potrà non essere fornita nei casi in cui la produzione del dettaglio informativo per fascia di scaduto risultasse particolarmente onerosa. Informativa su accordi collettivi e concessioni accordate da singole banche Viene chiesta l eliminazione dell evidenza separata tra le esposizioni in bonis oggetto rispettivamente di concessioni nell ambito di accordi collettivi e di concessioni accordate dalla singola banca, tenuto conto che tale informazione non è prevista nemmeno per il FINREP. Il dettaglio informativo sugli accordi collettivi e sulle concessioni accordate viene eliminato, in considerazione della riorganizzazione dell informativa sulla qualità del credito. Ambito di applicazione dell informativa sulle esposizioni oggetto di concessioni Tabelle A.1.3 e A.1.6 Viene chiesta conferma che nelle tabelle A.1.3 e A.1.6 debba essere fornita evidenza delle esposizioni oggetto di concessioni per tutte le esposizioni per cassa in bonis (scadute e non). Nelle tabelle A.1.3 e A.1.6 va fornita evidenza delle esposizioni oggetto di concessioni per tutte le esposizioni per cassa non deteriorate (scadute e non scadute). Nella voce e) Altre esposizioni non deteriorate delle tabelle A.1.3 e A.1.6 è previsto il di cui: esposizioni oggetto di concessioni. 5

Tabelle A.1.4bis e A.1.7bis: dinamica delle esposizioni lorde verso banche e clientela oggetto di concessioni deteriorate e in bonis Tabelle A.1.5bis e A.1.8bis: dinamica delle rettifiche di valore su esposizioni verso banche e clientela oggetto di concessioni deteriorate In relazione ai tempi sempre più stringenti per la produzione dell informativa finanziaria dell esercizio, è stato chiesto di non includere nella Circolare n. 262 la dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni, che potrà comunque essere fornita dalle banche in modo discrezionale se sia considerata rilevante per una corretta comprensione della qualità del credito. La dinamica delle esposizioni e delle rettifiche di valore su esposizioni oggetto di concessioni, separatamente per quelle deteriorate e per quelle in bonis, non rappresenta un informativa richiesta in modo espresso dal principio contabile IFRS 7 né è contemplata dai template FINREP. In subordine, è stato chiesto di posticipare le tabelle in questione nel 2016, in quanto le procedure per la corretta gestione/monitoraggio delle esposizioni in bonis hanno trovato/troveranno piena implementazione solo nel corso del 2015. IN PARTE Secondo quanto previsto dall IFRS 7 7 e 9, la banca è tenuta a fornire informazioni che permettano di valutare la natura e l entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari cui è esposta. A tal fine la banca deve fornire l informativa utile agli utilizzatori del bilancio per comprendere l esposizione al rischio di credito derivante da attività oggetto di concessioni e l impatto che queste hanno sulla situazione finanziaria ed economica dell istituzione. L importanza dell informativa sulle attività oggetto di concessioni è stata, tra l altro, sottolineata dall ESMA nel public statement Treatment of Forbearance Practices in IFRS Financial Statements of Financial Institutions. Viene accolta la richiesta di posticipare l informativa sulle dinamiche delle esposizioni lorde e delle rettifiche di valore delle esposizioni oggetto di concessioni a partire dai bilanci riferiti all esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016. 6

Impatti derivanti dall applicazione dell IFRS 9 L informativa sui possibili impatti derivanti dall adozione del principio contabile IFRS 9 per il bilancio al 31 dicembre 2015, che sarà applicato a partire dal 2018 subordinatamente all omologazione (ad oggi non ancora intervenuta) da parte della Commissione europea, è ritenuta prematura. Dalle prime riflessioni di un gruppo di lavoro dell ABI è infatti emerso che le attività di analisi e di valutazione degli impatti svolti richiedono adeguamenti procedurali di rilevante portata, che non saranno ultimati nei tempi utili per la redazione del prossimo rendiconto annuale. Pertanto il rischio è che gli intermediari forniscano un informativa non corretta o, in alternativa, estremamente approssimativa. Tale indicazione è emersa anche a livello di banche internazionali. Lo IAS 8 30 e 31 stabilisce che i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS forniscono opportuna disclosure sui possibili impatti derivanti dall adozione di nuovi principi a partire dall esercizio contabile in cui gli stessi sono stati pubblicati. La valutazione della tipologia ed estensione dell informativa da fornire al mercato è rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali. Proposta alternativa di rappresentazione dell informativa sulle esposizioni oggetto di concessioni Per maggiore chiarezza espositiva, è stato proposto di non richiedere il di cui: delle esposizioni oggetto di concessioni nelle varie tabelle del credito ma di raggruppare in un unica nuova sezione tutte le tabelle relative alle esposizioni oggetto di concessioni. NO La modalità di rappresentazione scelta è coerente con la struttura generale della Circolare n. 262. 7