LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI La composizione, la nomina, la durata in carica dell organo di revisione Torino, 27 Aprile 2016 A cura di Federica Balbo 1
RIFERIMENTI NORMATIVI Per prima ha introdotto la funzione della revisione economico-finanziaria, istituendo il collegio dei revisori dei conti. 2
Segue La revisione economico-finanziaria è disciplinata: 3
ART. 234 TUEL «ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO» I componenti del collegio dei revisori sono scelti: Uno tra gli iscritti al registro dei revisori legali, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; Uno tra gli iscritti nell albo dei dottori commercialisti*; Uno tra gli iscritti nell albo dei ragionieri*. 4 * Leggasi Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili D.Lgs. 139/2005
Segue La nomina dei revisori contabili negli Enti locali era regolata dall art. 234 del Tuel, il quale distingueva e distingue tuttora tra: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, Province e Città Metropolitane, in cui la revisione spetta ad un collegio di revisori composta da tre componenti; Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane, in cui la revisione spetta a un revisore unico. 5
Segue Art. 234 c. 3-bis Nelle Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori* composto di tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell unione. 6 Circolare F.L. 12/2014 Art.1, comma 110, lett. c) L. 56/2014 c.d. Legge Delrio: unioni < 10.000 ab. Revisore unico
7 Segue
ART. 235 TUEL «DURATA DELL INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE» 1. L organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera (prorogatio per non più di 45 giorni, ai sensi dell art. 3, comma 1, legge 444/1994)*. 2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall articolo 239, comma 1, lettera d). 8 * Modificato dal DL 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L.89 del 23/06/2014 «sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale";
Segue 3. Il revisore cessa dall incarico per: Scadenza del mandato; Dimissioni volontarie: da comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni e non sono soggette ad accettazione da parte dell ente*; Impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell ente. 9 * Modificato dal DL 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L.89 del 23/06/2014
ART. 236 TUEL «INCOMPATIBILITA ED INELEGGIBILITA DEI REVISORI» Il riferimento all ineleggibilità deve ritenersi superato per effetto dell introduzione del meccanismo del sorteggio. Infatti, l art. 16, comma 25, D.L. 138/2011 prevede che l Ente locale ricevuta la comunicazione del nominativo selezionato mediante l estrazione verifichi (prima di adottare la delibera di nomina) la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all articolo 236, comma 1, Tuel o di altri impedimenti di cui agli artt. 235 (durata dell incarico e cause di cessazione) o 238 (limiti all affidamento di incarichi) del Tuel. 10
Segue Art. 236 c. 1 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell art. 2399 C.C., intendendosi per amministratori i componenti dell organo esecutivo dell ente. Quindi: l interdizione (art. 414 C.C.), l inabilitazione (art. 415 C.C.), il fallimento; la condanna che comporti l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità a esercitare uffici direttivi; il rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado con componenti dell organo esecutivo; il rapporto continuativo o di prestazione d opera retribuita con l Ente o società da questo controllata (art. 2359, comma 2, C.C.) 11
Segue L art. 236, commi 2 e 3, per scongiurare la confusione tra ruolo di controllore e quello di controllato, stabilisce l incompatibilità, rispetto all incarico di revisore: per i componenti in carica degli organi dell Ente locale (art. 36 Tuel); per i componenti in carica nel biennio precedente la nomina degli organi dell Ente locale; per il segretario e i dipendenti dell Ente locale; per i dipendenti della Regione, della Provincia, della Città Metropolitana, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni; 12 per il titolare di incarichi o consulenze sottoposte a vigilanza o controllo dall Organo di revisione.
ART. 237 TUEL «FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI» 1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. 13
ART. 238 TUEL «LIMITI ALL AFFIDAMENTO DI INCARICHI» Salva diversa disposizione del regolamento di contabilità dell Ente locale, ciascun revisore non può ricoprire complessivamente più di otto incarichi: Non più di 4 incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; Non più di 3 incarichi in comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 e inferiore a 10.000; Non più di 1 incarico in comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. L affidamento dell incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. 14 Le funzioni del revisore rendono inopportuna la contemporanea partecipazione al nucleo di valutazione dell ente o all organismo indipendente di valutazione.
ART. 239 TUEL «FUNZIONI DELL ORGANO DI REVISIONE» L organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 15 a) Attività di collaborazione con l organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) Pareri, con le modalità stabilite dal regolamento su determinate materie; c) Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all acquisizione delle entrate, all effettuazione delle spese, all attività contrattuale, all amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
Segue d) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall organo esecutivo. 16 d-bis) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all art. 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall organo esecutivo.
Segue e) Referto all organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai componenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) Verifiche di cassa di cui all articolo 223. 17
Segue c.2 al fine di garantire l adempimento delle funzioni, l organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell ente. c.3 l organo di revisione è dotato, a cura dell ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. c.4 l organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all art. 234, comma 2. i relativi compensi rimangono a carico dell organo di revisione. c.5 i singoli componenti dell organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 18 c.6 lo statuto dell ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
ART. 240 TUEL «RESPONSABILITA DELL ORGANO DI REVISIONE» I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 19
ART. 241 TUEL «COMPENSO DEI REVISORI» Il compenso è stabilito con la delibera di nomina entro i limiti massimi per classe demografica, spese di funzionamento ed investimento dell ente, disposti dal decreto del Ministero dell interno del 20 maggio 2005, il quale prevede un aggiornamento triennale. 20
Segue Il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle previste all art. 239; ovvero, quando i revisori esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell ente, entro un massimo complessivo del 30%. Al Presidente del collegio compete una maggiorazione del compenso pari al 50%. 21
Segue L art.6, comma 3 del D.L. 78/2010 ha stabilito il taglio automatico, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, delle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni, corrisposte dalla Pubbliche Amministrazioni incluse nell elenco Istat «incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo e controllo, cda e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo»; e che tali emolumenti, sino al 31/12/2015*, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30/04/2010, come ridotti in base al medesimo art.6, comma 3 D.L. 78/2010. 22 * Termine prorogato al 31/12/2016 dall art. 10 c.5 del DL 210/2015
23 Segue
Segue Decreto Ministero dell Interno 20/05/2005 24
Segue 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalità: 25
Segue 26 a) Maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall ultimo bilancio di preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; b) Maggiorazione sino ad un 10% per gli enti la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.
Segue 1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell organo di revisione economicofinanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto di iva e dei contributi previdenziali posti a carico dell ente da specifiche disposizioni di legge. 27
Segue Il Decreto del Ministero dell interno del 20 maggio 2005, all articolo 3, prevede un rimborso spese*, spettante ai revisori con residenza in un comune diverso da quello dell ente. 28 * Modificato dal DL 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L.89 del 23/06/2014: «c. 6-bis l importo annuo del rimborso spese non può essere superiore al 50% del compenso annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
29 Ai componenti dell organo di revisione economico-finanziaria dell ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha la sede l ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso l ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina. Ai componenti dell organo di revisione spetta, ove ciò di renda necessario, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l alloggio nella misura determinata per i componenti dell organo esecutivo dell ente.
30 ALLEGATI DM 2005 Tabella A Comuni: a) comuni con meno di 500 abitanti euro 2.060 b) comuni da 550 a 999 abitanti euro 2.640 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 3.450 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 5.010 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 5.900 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 6.490 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 8.240 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 10.020 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 11.770 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 13.560 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 15.310 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 17.680 Province: a) province sino a 400.00 abitanti euro 15.310 b) b) province con oltre 400.00 abitanti euro 17.680
31 Tabella B SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO Comuni: a) comuni con meno di 500 abitanti euro 1.127 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 853 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 729 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 693 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 664 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 663 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 692 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 724 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 851 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 979 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 1.271 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 1.347 Province: a) province sino a 400.00 abitanti euro 156 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 103
32 Tabella C SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE COMUNI Comuni: a) comuni con meno di 500 abitanti euro 1.788 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 941 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 682 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 493 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 456 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 336 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 298 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 297 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 309 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 399 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 528 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 1.368 Province: a) province sino a 400.00 abitanti euro 86 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 64
CRITERI DETERMINAZIONE COMPENSI 33 Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Abolizione dei minimi ad opera dell art. 2, comma 1, del DL n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani); Sulle tariffe è intervenuto il DL n. 138/2001 (art. 3, comma 5, lett. d), successivamente modificato dall art. 10, comma 12 della legge n. 183/2011), ed infine il DL n. 1/2012 (c.d. Decreto Cresci-Italia);
Segue in particolare, l art. 9 del citato DL 1/2012, in materia di professioni regolamentate ha disposto: l abrogazione delle tariffe professionali..stabilendo che il compenso debba essere stabilito al momento del conferimento dell incarico. E intervenuto il DL 83/2012 con l art. 5 che ha modificato l art. 9, che a seguito dell abrogazione di tutte le disposizioni che in materia di appalti pubblici rimandavano, per la determinazione dei corrispettivi, alle tariffe professionali delle categorie interessate (architetti ed ingegneri) 34
Segue La ratio è che la determinazione del compenso professionale deve essere frutto della libertà contrattuale delle parti e ciò al fine di rafforzare la concorrenza nei servizi professionali, tuttavia, quando venga meno la fase precontrattuale, la determinazione del compenso non può che effettuarsi con riferimento ai criteri e nel rispetto dell art. 2233 C.C. 35
Nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali, manca la consensualità essendo il compenso stabilito autonomamente dall ente locale con la stessa delibera di nomina Il criterio di determinazione non può che rimandare ai medesimi parametri a cui rinvia l art. 9 del DL n. 1/2012 per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, attualmente individuati con DM 20/07/2012 n. 140, fermo restando il vincolo di cui all art. 241 del Tuel. 36
37 «In conclusione, dunque, al fine di procedere ad una adeguata e corretta determinazione del compenso spettante al professionista iscritto all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, incaricato della revisione economicofinanziaria, l ente locale deve riferirsi ai criteri stabiliti dall art. 22 del DM n. 140/2012, tenuto altresì conto dei parametri generali di cui all art. 17 del medesimo decreto e delle maggiorazioni previste dall art. 18 per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, quale può ritenersi l attività di revisione presso la PA.»
38 I revisori dei conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell incarico anche se nel Comune non è stata adottata una specifica disposizione regolamentare
39 Quindi, il rimborso non rappresenta una «scelta» rimessa alla discrezionalità del singolo ente locale, come peraltro definito e stabilito da:
Corte dei Conti della Sicilia n. 407/2013 del 23/12/2013 La Magistratura contabile si è già pronunciata osservando che il primo comma dell art. 3 del DM 2005 usando in relazione al rimborso delle spese il verbo «spetta», senza esplicitamente subordinarlo alla determinazione delle modalità di calcolo, va interpretato nel senso che detto rimborso va riconosciuto all organo di revisione a prescindere dal fatto che fosse previsto dal regolamento di contabilità, dalla delibera di nomina o fosse pattuito diversamente al momento del conferimento dell incarico. Soluzione in linea con l art. 2234 C.C. «Spese e acconti» 40
41 Per concludere..
Grazie per l attenzione Federica Balbo 42