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Transcript:

910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2004) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi 3 6 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui pagamenti diretti, ordina: Art. 1 Categorie di animali I contributi per l uscita regolare all aperto di animali da reddito vengono concessi per le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina: 1. vacche da latte; 2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi; 7. 2 vacche madri e nutrici con vitelli fino allo svezzamento; 8. 3 giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso e vacche da ingrasso; 9. vitelli, fino a quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 10. vitelli da ingrasso; b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: 1. equini; 2. ovini; 3. caprini; 4. daini e cervi; 5. bisonti; 6. conigli; RU 1999 273 1 RS 910.13 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFE del 15 dic. 2004 (RU 2004 5457). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFE del 15 dic. 2004 (RU 2004 5457). 1

910.132.5 Agricoltura c. animali della specie suina: 1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti; 2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso; d. pollame da reddito: 1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso); 2. galline ovaiole; 3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso); 4. polli da ingrasso; 5. tacchini. Art. 2 Uscita 1 Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un area con clima esterno. 2 Le prescrizioni minime concernenti l uscita sono fissate nell allegato 1. 3 Se necessario, è possibile derogare alle prescrizioni minime durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti. 4 Per ogni categoria di animali, l uscita dev essere annotata in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni. Le facilitazioni in materia di tenuta del registro sono disciplinate nell allegato 1. Art. 3 Pascolo 1 Per pascolo si intende una superficie inerbita coperta di graminacee o di erbacee messa a disposizione degli animali. 2 Il pascolo deve consentire agli animali che consumano foraggio grezzo di coprire una parte sostanziale del loro fabbisogno in foraggio grezzo. 3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio per i suini devono essere provviste di un rivestimento solido. 4 4 Per il pollame da reddito il pascolo deve offrire rifugi come alberi, arbusti o ripari. Art. 4 Corte 1 La corte deve essere ubicata all aperto. 5 2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio per i suini devono essere provviste di un rivestimento solido. 6 3 Le ulteriori esigenze poste alla corte sono fissate nell allegato 2. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFE dell 11 dic. 2000 (RU 2001 242). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFE del 15 dic. 2004 (RU 2004 5457). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFE dell 11 dic. 2000 (RU 2001 242). 2

Uscita regolare all aperto degli animali da reddito 910.132.5 4 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatamente elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. Art. 5 Area con clima esterno per il pollame da reddito 1 L area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere: a. completamente aperta verso l esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente; d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento. 2 Le ulteriori esigenze poste all area con clima esterno sono fissate nell allegato 2. 3 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatamente elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 4 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuoiano alla salute degli animali né pregiudichino l ambiente. La lettiera dev essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo. 5 L area con clima esterno di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da lettiera se: a. il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo, e se b. in seguito non viene installato in questo luogo alcun pollaio per almeno tre mesi. 7 Art. 6 Stalla ed esigenze specifiche poste alla detenzione di animali 1 Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illuminate con luce diurna. 2 Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in materia di detenzione sono fissate nell allegato 3. 3 Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzione durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti. 7 Introdotto dal n. I dell O del DFE dell 11 dic. 2000 (RU 2001 242). 3

910.132.5 Agricoltura Art. 7 Durata minima d ingrasso per i polli da ingrasso I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 56 giorni. Art. 8 Detenzione di animali in altre aziende Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende interessate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle prescrizioni concernenti l uscita regolare all aperto degli animali da reddito. Art. 9 Disposizioni transitorie 1 Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta a ottenere contributi per la detenzione controllata all aperto di determinate categorie di animali devono adempiere le esigenze relative all ubicazione della corte per tali categorie (art. 4 cpv. 1) e alla quota di pavimenti a rastrelliera e griglie (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale nell area della corte. 2... 8 Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 8 Abrogato dal n. I dell O del DFE dell 11 dic. 2000 (RU 2001 242). 4

Uscita regolare all aperto degli animali da reddito 910.132.5 Allegato 1 9 (art. 2 cpv. 2 e 4) Prescrizioni minime concernenti l uscita e facilitazioni in materia di tenuta del registro 1 Animali della specie bovina Animali Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite 1.1 Tutti gli animali, esclusi gli animali secondo il numero 1.2 a. Durante il periodo di vegetazione: almeno 26 uscite mensili al pascolo nonché b. durante il periodo del foraggiamento invernale: almeno 13 uscite mensili al pascolo. In caso di cattive condizioni atmosferiche l uscita al pascolo può essere sostituita mediante un uscita nella corte. Durante i primi 7 giorni del periodo dell asciutta, l uscita al pascolo può essere sostituita mediante un uscita nella corte. Nei due casi seguenti il Cantone può fissare il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, mediante un uscita nella corte: l azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata). Per un gruppo di animali che, durante un certo periodo, ha permanentemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo. Per un gruppo di animali a cui, durante un certo periodo, viene dato permanentemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo. 9 Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFE del 15 dic. 2004 (RU 2004 5457). 5

Agricoltura 910.132.5 Animali Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite 1.2 Giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso Tori riproduttori di oltre 4 mesi Vitelli Come in 1.1 a e 1.1 b; Come in 1.1a; Per i vitelli fino a 2 settimane l uscita è facoltativa. oppure accesso permanente a una corte durante tutto l anno. Come in 1.1 a e 1.1 b. Per i vitelli fino a 2 settimane l uscita è facoltativa. Non è necessario tenere un registro delle uscite. 6

Uscita regolare all aperto degli animali da reddito 910.132.5 2 Altri animali che consumano foraggio grezzo Animali Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite 2.1 Equini Ovini Caprini a. Durante il periodo di vegetazione: almeno 26 uscite mensili al pascolo nonché b. durante il periodo del foraggiamento invernale: almeno 13 uscite mensili al pascolo. In caso di cattive condizioni atmosferiche l uscita al pascolo può essere sostituita mediante un uscita nella corte. Nei due casi seguenti il Cantone può fissare il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, mediante un uscita nella corte: l azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata). Per un gruppo di animali che, durante un certo periodo, ha permanentemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo. Per un gruppo di animali a cui, durante un certo periodo, viene dato permanentemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo. 2.2 Daini, cervi Bisonti Detenzione all aperto tutto l anno. Non è necessario tenere un registro delle uscite. 2.3 Conigli Uscita giornaliera. Per un gruppo di animali a cui, durante un certo periodo, viene dato permanentemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo. 7

Agricoltura 910.132.5 3 Animali della specie suina Animali Uscita Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite 3.1 Suini da allevamento e suinetti Scrofe da allevamento non in lattazione: almeno 3 uscite settimanali. Per un gruppo di animali a cui, durante la gravidanza, viene dato permanentemente accesso al pascolo, non è necessario tenere un registro delle uscite. Verri da allevamento: Uscita giornaliera. Per gli animali a cui viene dato permanentemente accesso al pascolo, non è necessario tenere un registro delle uscite. Suinetti: uscita facoltativa. Non è necessario tenere un registro delle uscite. 3.2 Rimonte e suini da ingrasso Uscita giornaliera. Per un gruppo di animali a cui viene dato permanentemente accesso al pascolo, non è necessario tenere un registro delle uscite. 8

Uscita regolare all aperto degli animali da reddito 910.132.5 4 Pollame da reddito Animali Uscita Eccezioni 4.1 Tutte le categorie senza polli da ingrasso A partire dal 43 giorno di vita: a. libero accesso, durante tutto il giorno, all area con clima esterno; e b. accesso al pascolo tra al massimo le ore 13 e al minimo le ore 16, ma perlomeno durante 5 ore. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all età degli animali, l accesso all area con clima esterno (e quindi anche al pascolo) può essere limitato. Per evitare la dispersione delle uova, i pollai destinati alle galline da allevamento, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimanere chiusi fino alle ore 10. Dall entrata nel pollaio delle giovani ovaiole fino alla 23 a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l uscita. In caso di cattive condizioni atmosferiche l accesso al pascolo può essere limitato. Se il terreno del pascolo è inzuppato, come pure durante il riposo vegetativo, si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece che dare loro accesso al pascolo. Ciò deve essere annotato nel registro delle uscite. La corte deve essere abbastanza grande e la lettiera deve essere ricoperta a sufficienza di materiale adeguato. 4.2 Polli da ingrasso A partire dal 22 giorno di vita: a. libero accesso, durante tutto il giorno, all area con clima esterno; e b. accesso al pascolo tra al massimo le ore 13 e al minimo le ore 16, ma perlomeno durante 5 ore. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all età degli animali, l accesso all area con clima esterno (e quindi anche al pascolo) può essere limitato. In caso di cattive condizioni atmosferiche l accesso al pascolo può essere limitato. 9

910.132.5 Agricoltura Allegato 2 10 (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 2) Ulteriori esigenze poste alla corte e all area con clima esterno nonché disposizioni inerenti al controllo 1 Corte per animali della specie bovina 1.1 Corte permanentemente accessibile agli animali Animali Superficie totale [1] almeno m2/animale Di cui almeno m2/animale non coperta Della superficie non coperta almeno m2/animale non possono presentare pavimenti a rastrelliera o griglie [2] Vacche/tori riproduttori di oltre 500 kg 10 2,5 1,8 Animali di oltre 400 kg 6,5 1,8 1,3 Animali da 300 a 400 kg 5,5 1,5 1,1 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4,5 1,3 0,9 Vitelli fino a 4 mesi 3,5 1 0,7 Durante il controllo l agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della stalla e della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo di animali ammessi. In occasione del primo controllo dopo il 1 gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato. 10 Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFE del 15 dic. 2004 (RU 2004 5457). [1] La superficie totale comprende le aree di riposo, di foraggiamento e di movimento (compresa la corte permanentemente accessibile agli animali). [2] Per il pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non esiste alcuna limitazione riguardo alla superficie. 10

Uscita regolare all aperto degli animali da reddito 910.132.5 1.2 Corte non permanentemente accessibile agli animali adiacente a una stalla a stabulazione libera Animali Superficie minima della corte, m2/animale con corna senza corna Vacche/tori riproduttori di oltre 500 kg 8,4 5,6 Animali di oltre 400 kg 7 4,9 Animali da 300 a 400 kg 5,6 4,2 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4,2 4 Vitelli fino a 4 mesi 4 4 Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie. [3] Durante il controllo l agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che possono utilizzare contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1 gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato. 1.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa Animali Superficie minima della corte, m2 / animale con corna senza corna Vacche/tori riproduttori di oltre 500 kg 12 8 Animali di oltre 400 kg 10 7 Animali da 300 a 400 kg 8 6 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 6 5 Vitelli fino a 4 mesi 4 4 Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie. [3] [3] Per il pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non esiste alcuna limitazione riguardo alla superficie. 11

Agricoltura Durante il controllo l agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che possono utilizzare contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1 gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato. 2 Corte per animali della specie equina, ovina e caprina nonché per i conigli Almeno il 50 per cento della superficie della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie. [4] Durante il controllo l agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che utilizzano contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1 gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale. 3 Corte per animali della specie suina Animali Superficie minima della corte m2 / animale Scrofe da allevamento non in lattazione 1,3 Verri da allevamento 4 Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45 Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie. [4] [4] Per il pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non esiste alcuna limitazione riguardo alla superficie. 12

Uscita regolare all aperto degli animali da reddito 910.132.5 Durante il controllo l agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che possono utilizzare contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1 gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato. 13

Agricoltura 4 Area con clima esterno (ACE) per il pollame da reddito Animali Superficie del pavimento dell ACE (tutta la superficie deve essere ricoperta da una lettiera) Effettivi con più di 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull ACE risp. sul pascolo Galline e galli da allevamento Galline ovaiole Pollastrelle e pollastrelli Pulcini (dal 43 giorno di vita) Almeno 43 m 2 per 1000 animali Almeno 32 m 2 per 1000 animali Complessivamente almeno 1,5 m lineari per 1000 animali; Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. Complessivamente almeno 1,5 m lineari per 1000 animali; Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. Polli da ingrasso Tacchini Almeno il 20 per cento della superficie del pavimento nel pollaio Almeno il 20 per cento della superficie del pavimento nel pollaio Complessivamente almeno 2 m lineari per 100 m 2 della superficie del pavimento nel pollaio; Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. Complessivamente almeno 2 m lineari per 100 m 2 della superficie del pavimento nel pollaio; Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. Durante il controllo l agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale dell ACE con le seguenti indicazioni: le misure della superficie accessibile agli animali nell ACE e delle aperture; nonché il numero massimo di animali ammessi. In occasione del primo controllo dopo il 1 gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato. 14

Uscita regolare all aperto degli animali da reddito 910.132.5 Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione Allegato 3 11 (art. 6 cpv. 2) 1. L area di riposo destinata ad animali della specie bovina, ad altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo e ad animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni. 2. Per gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina l area di riposo deve essere provvista di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate (non perforate) per i caprini non devono essere coperte di lettiera. 3. I conigli vanno tenuti in gruppi, su lettiera. 4. Le scrofe da allevamento non in lattazione vanno tenute in gruppi. Eccezione: le scrofe da allevamento possono essere tenute per 10 giorni al massimo, durante il periodo della monta, in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze poste all area di riposo (si veda il punto 1). 5. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter girarsi liberamente. 6. Nei pollai destinati alle galline e ai galli da allevamento, alle galline ovaiole, alle pollastrelle e ai pollastrelli nonché ai pulcini, almeno il 20 per cento della superficie, calcolata secondo l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio 1981 12 sulla protezione degli animali e sulla quale gli animali possono spostarsi, deve essere munito di una lettiera sufficiente. 7. Nei pollai destinati ai polli da ingrasso e ai tacchini, tutta la superficie del pavimento (senza eventuali posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente. 8. Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali, né pregiudichino l ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo. 11 Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFE del 15 dic. 2004 (RU 2004 5457). 12 RS 455.1 15

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