N. 04711/2014REG.PROV.COLL. N. 04021/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2014, proposto da: Nobile Gabriele in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa Agricola Schene', rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Paoletti, Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118; contro Regione Siciliana -Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, U.T.G. - Prefettura di Agrigento, Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica n. 3163 /2013, reso tra le parti, concernente revoca concessione contributi; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana, U.T.G. - Prefettura di Agrigento e Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; 1
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l avvocato Paoletti e l avvocato dello Stato Varrone T.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. L impresa agricola ricorrente assume di essere concessionaria di contributi a valere sul PSR Sicilia 2007/2013, Misura 112 Primo insediamento Giovani in Agricoltura- Pacchetto giovani, per un importo di 333.315,54 euro (determinazione n. 5476 in data 28 novembre 2011). 2. Nei suoi confronti, la Prefettura di Agrigento ha adottato, ex art. 10, comma 7, lettera c) del d.p.r. 252/1998, l informativa antimafia prot. 5051 in data 6 febbraio 2012. La portata sostanzialmente interdittiva dell informativa è stata poi chiarita con nota prot. 17573 in data 26 aprile 2012. 3. Con determinazione dirigenziale n. 1449 in data 16 maggio 2012 è stata revocata la concessione dell aiuto comunitario. 4. A seguito di ricorso straordinario, la revoca è stata annullata con d.p.r. 17 settembre 2013, n. 3163 (sulla base del parere del Consiglio di Stato, I, n. 2536/2013 in data 25 maggio 2013). In quella sede, si è ritenuto che i meri legami di parentela (un prozio del ricorrente aveva sposato una sorella di soggetti legati a Cosa Nostra) non fossero sufficienti a sorreggere l interdittiva. 5. La ricorrente afferma che il predetto d.p.r. è stato trasmesso dalla Prefettura alla Regione Siciliana in data 21 novembre 2013. 6. L impresa - senza dar conto di ulteriori comunicazioni, richieste o diffide alla Regione (ovvero, dalla Regione) circa lo stato del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo - agisce per l esecuzione del giudicato formatosi sul d.p.r. n. 3163/2013, e chiede che vengano disposti l ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, ex art. 112, comma 2, lettera b), cod. proc. amm., nonché la condanna della Regione al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell esecuzione, ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. 7. Per la Regione Siciliana ed il Ministero dell interno si è costituita in giudizio, con memoria meramente formale, l Avvocatura Generale dello Stato. 8. Il ricorso deve essere accolto, nei sensi e limiti appresso indicati. L annullamento della revoca della concessione del contributo ha fatto rivivere la concessione del contributo ed ha comportato un vincolo conformativo per la Regione nel senso della riattivazione 2
del procedimento di sovvenzione, anche se non ha accertato nulla in ordine al procedimento amministrativo e contabile necessario alla liquidazione ed alla erogazione del contributo stesso. Nel presente giudizio non sono stati acquisiti elementi circa lo stato del procedimento. Pertanto, la pretesa azionata risulta anzitutto fondata nel senso dell adempimento dell obbligo della Regione di far avanzare il procedimento di sovvenzione pubblica, di cui risulta ripristinato il fondamentale presupposto concessorio, fino alla concreta erogazione (fatti salvi gli effetti di eventuali ulteriori verifiche o controlli previsti dalla normativa in relazione all adempimento stesso). A tal fine, può essere assegnato alla Regione Siciliana un termine di trenta giorni, decorso infruttuosamente il quale, su richiesta dell impresa ricorrente, procederà in via sostitutiva un commissario ad acta, nominato fin d ora nella persona del Prefetto di Agrigento o di un funzionario da lui delegato, affinché, entro l ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta, provveda in via sostitutiva, svolgendo a tal fine ogni verifica o controllo previsto dalla normativa ed adottando tutti gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l eventuale espletamento dell incarico commissariale, può essere fissato fin d ora un compenso omnicomprensivo di 3.000,00 euro, a carico della Regione. Quanto alla domanda relativa alla c.d. penalità di mora (astreinte), ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio deve tener conto che la prevalente giurisprudenza ha risolto in senso positivo la questione dell esperibilità dell istituto anche quando l esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro (ciò, essenzialmente sulla base del rilievo secondo il quale l istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all adempimento - cfr., Cons. Stato, III, 30 maggio 2013, n. 2933; IV, 29 gennaio 2014, n. 462 e 31 maggio 2012, n. 3272; V, 11 giugno 2012, n. 3397 e 15 luglio 2013, n. 3781; VI, 6 agosto 2012, n. 4523). Per ciò che concerne i presupposti previsti dall art. 114, comma 4, lettera e), nel caso in esame l applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto manifestamente iniquo, considerato che l inadempimento, dopo l annullamento dell interdittiva, si è protratto a lungo senza (che, come esposto, sia stata in questa sede prospettata, né risulti altrimenti) alcuna giustificazione e che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità, né riguardano interessi sensibili dell'amministrazione debitrice; parimenti, non sono state rappresentate, né comunque si ravvisano altre ragioni ostative all applicazione della sanzione pecuniaria. Poiché, peraltro, la misura compulsoria, strumento di coercizione indiretta dell esecuzione del giudicato, viene richiesta dalla azienda ricorrente cumulativamente alla nomina del commissario ad 3
acta, strumento di diretta esecuzione in via surrogatoria, il Collegio ritiene di accordare all impresa ricorrente una penalità di mora, nella misura di 100,00 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, ma soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni assegnato alla Regione per l adempimento dell obbligo suindicato e fino all insediamento del commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva (posto che tale circostanza determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento - cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2012, n. 2547) o all integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte della Regione, se antecedente. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto: - condanna la Regione Siciliana ad adottare gli atti ed a porre in essere le attività materiali idonei ad assicurare la piena esecuzione del d.p.r. n. 3163/2013, concludendo il procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo nei sensi e limiti indicati in parte motiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; - condanna la Regione Siciliana, per il caso di infruttuoso decorso del predetto termine, al pagamento in favore della ricorrente di un ulteriore somma di denaro pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di persistente inadempimento, nei sensi e limiti indicati in parte motiva; - dispone che, decorso infruttuosamente tale termine, la ricorrente potrà altresì rivolgersi al Prefetto della Provincia di Agrigento, il quale viene nominato commissario ad acta per l adozione degli atti necessari ad assicurare l esatta esecuzione di tutto quanto sopra indicato, con facoltà di delegare un funzionario della Prefettura; - condanna la Regione Siciliana al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente Carlo Deodato, Consigliere Vittorio Stelo, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore 4
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/09/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5