IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; ESAMINATO il ricorso presentato dal sig... nei confronti di...; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501; VISTE le osservazioni dellõufficio formulate dal segretario generale ai sensi dellõart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dottor Mauro Paissan; PREMESSO: 1. Il ricorrente lamenta che ÉÉÉ non abbia fornito positivo riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dellõart. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione delle informazioni personali che lo riguardano detenute nella banca dati della Òcentrale rischió gestita dalla societˆ. Nel ricorso presentato a questa Autoritˆ ai sensi dellõart. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste sostenendo che le informazioni in questione avrebbero natura di Òdati sensibilió e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. A seguito dellõinvito ad aderire formulato da questa Autoritˆ in data 13 maggio 2002,..., con nota anticipata via fax il 20 maggio 2002, ha invece sostenuto: di ritenere infondate le richieste del ricorrente, in quanto le informazioni riportate nella banca dati 1
(costituita solo da dati personali ÒcomuniÓ, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente) non conterrebbero alcuna informazione inesatta o pregiudizievole nei confronti del ricorrente medesimo; che i dati stessi evidenziano la regolaritˆ dei pagamenti del ricorrente in relazione ad un prestito per contenuto importo concesso nel 2000 da un istituto di credito ed estinto regolarmente nel giugno 2001; che lõindicazione di ÒrifiutatoÓ in ordine a due richieste di ulteriori finanziamenti Ònon pu ricondursi che a scelte interneó agli istituti bancari cui lõinteressato si era rivolto, basate su decisioni discrezionali delle banche medesime. che le spese relative allõodierno procedimento dovrebbero essere poste a carico del ricorrente. LÕinteressato ha ribadito le proprie richieste con memoria di contestazione anticipata via fax il 27 maggio 2002. La societˆ ha poi inviato con nota fax del 5 giugno 2002, su richiesta dellõufficio, copia di documentazione relativa allõinformativa e al consenso per talune posizioni in banca dati, preannunciando la spontanea cancellazione, tra il 20 e 31 luglio 2002, dei dati relativi ai rapporti dellõinteressato con ÉÉÉÉ, per asserita ÒstoricizzazioneÓ. CIOÕ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: 2. Il ricorso concerne la conservazione nella banca dati di una c.d. Òcentrale rischi privataó di alcune informazioni riferite ad operazioni di finanziamento personale che lõinteressato, sulla base di una sua azione qualificabile come sostanziale opposizione al trattamento dei dati che lo riguarda, chiede di non diffondere pi ad altri soggetti senza il proprio consenso, nonchž di cancellare. Il ricorso in parte fondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i dati presenti nella centrale rischi di... non indicano espressamente il medesimo come Òsospetto insolventeó o Òcattivo pagatoreó, nž appartengono alla categoria dei dati sensibili specificamente enumerati nellõart. 22, comma 1, della legge n. 675/1996. 2
Il genere di trattamento in questione pu essere poi lecitamente operato da societˆ come quella resistente, nel quadro dei rapporti di credito, di mutuo e di finanziamento instaurati con vari soggetti operanti in ambito creditizio e finanziario. LÕesattezza delle informazioni in questione non poi controversa fra le parti. Il ricorrente rappresenta per di aver Òsempre puntualmente adempiuto alle obbligazioni contratte con istituti di credito e/o societˆ finanziarieó (v. richiesta ex art. 13 rivolta a... il 4 settembre 2001) e che ci nonostante si determinano seri pregiudizi nei suoi confronti in quanto alcuni istituti di credito (dapprima la... e, poi, altre banche) rifiutano la concessione di altri piccoli prestiti o fidi, senza motivazione, ma come chiara conseguenza della presenza nella centrale rischi di... di vari dati che lo riguardano riferiti appunto a prestiti non concessi. Tra i dati riportati nella centrale rischi (avendo presente lõaggiornamento documentato dalla societˆ nellõallegato n. 2 alla memoria... datata 20 maggio 2002) figurano informazioni relative a: a) un prestito finalizzato per dodici rate, regolarmente estinto il... e per il quale non vi alcuna ÒsegnalazioneÓ relativamente allõandamento dei pagamenti o allo stato dellõoperazione; b) un secondo prestito accordato il... 2001 e in scadenza il... 2003, per il quale non vi, parimenti, alcuna segnalazione relativa allõandamento dei pagamenti o allo stato dellõoperazione; c) diversi altri report relativi a prestiti personali semplicemente richiesti, ma non concessi da banche e societˆ finanziarie, oppure ÒrinunciatiÓ dallõinteressato, riferiti al luglio del 2000 o ai mesi di maggio, giugno e luglio del 2001. Rispetto al complesso dei predetti dati, non appare sorretta da motivi legittimi lõopposizione al trattamento dei dati relativi allõoperazione di cui al precedente punto b), trattandosi di dati esatti riferiti ad una operazione di prestito tuttora in corso. Ad analoga conclusione deve allo stato pervenirsi per quanto riguarda il prestito di cui al punto a), trattandosi di dati che non risultano, parimenti, inesatti e che sono relativi ad una operazione di finanziamento 3
conclusasi positivamente solo di recente, senza peraltro eventi contrattuali pregiudizievoli - e conseguenti annotazioni nella centrale rischi - per alcuna delle parti. Non pu invece ritenersi giustificata, in relazione alle finalitˆ della raccolta e delle successive operazioni di trattamento, la diffusione a tutti i soggetti aventi accesso alla centrale rischi delle situazioni riassunte al precedente punto c), riferite a rapporti contrattuali mai instaurati a seguito dellõindisponibilitˆ della banca o societˆ finanziaria o della rinuncia dellõinteressato. Per questi dati,... non ha anzitutto prodotto idonea documentazione volta a comprovare la presenza di una idonea manifestazione di volontˆ dellõinteressato tale da legittimare i singoli istituti e societˆ finanziarie (non tanto a conservare i dati al proprio interno per finalitˆ amministrative, ma) a mettere in circolazione nellõintero circuito della centrale rischi notizie relative a meri contatti precontrattuali e a rapporti mai instaurati. Inoltre, quandõanche la societˆ resistente avesse trattato tali dati sulla base di una specifica ed informata manifestazione del consenso -che il ricorrente contesta per di aver formulato e che comunque ha sostanzialmente revocato-, il principio della pertinenza e non eccedenza dei dati in riferimento alle finalitˆ del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996) non consente, nella fattispecie, di ritenere giustificata e proporzionale la diffusione di dati che viene tuttora operata in relazione ai dati di cui al precedente punto c). La pluralitˆ di questi dati (riferiti peraltro ad epoca precedente allõunico prestito in atto a decorrere dal 18 ottobre 2001) priva di riferimenti espressi di ordine negativo, riferiti alla puntualitˆ e correttezza nei pagamenti. é tuttavia suscettibile di ingenerare concreto pregiudizio nei confronti del ricorrente, in quanto lo espone, presso le singole banche o finanziarie, al dubbio (il quale non oggetto di facili approfondimenti da parte delle stesse) che i singoli rifiuti di prestito derivino non tanto da valutazioni discrezionali relative alla capacitˆ patrimoniale del richiedente e al rischio di un sovraindebitamento (valutazioni legittime e non sindacabili nellõodierno procedimento), quanto da scorrettezze o inadempimenti risultanti agli atti delle singole banche o finanziarie, ma non documentati nella centrale rischi.... dovrˆ quindi depennare dalla centrale rischi i dati relativi ai prestiti semplicemente richiesti dal ricorrente e non concessi od oggetto di rinuncia dellõinteressato, a prescindere dalla mancanza di 4
una specifica richiesta ricevuta dalle singole banche o societˆ cui si riferiscono i rifiuti o le rinunce e dalle spontanee iniziative preannunciate con nota fax del 5 giugno 2002. Ci dovrˆ avvenire entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002. Considerata la pluralitˆ e specificitˆ della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) il ricorso parzialmente fondato e ordina a... di eliminare dalla centrale rischi da essa detenuta i dati relativi ai prestiti richiesti dallõinteressato, ma non concessi oppure oggetto di rinuncia, con effetto immediato a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, dando conferma entro la data del 20 settembre 2002 allõinteressato e a questa Autoritˆ; b) compensate le spese tra le parti. Roma, 6 giugno 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE 5