DISCOTECHE, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE



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DISCOTECHE, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE di MARIO NOVO LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA - LIMBIATE VIA 2 GIUGNO 13 Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n 215 del 16.04.1999 pubblicato in G.U. 02.07.1999 n 153, il Legislatore fissa nuovamente i valori massimi di emissione sonora consentiti nei locali pubblici o pubblici esercizi ove possono verificarsi condizioni di esposizione al rumore, alla luce delle disposizioni di tecniche di misura introdotte dal D.M. Ambiente del 16.03.1998; individua i soggetti destinatari e le procedure di certificazione e controllo e ne limita i campi di applicazione. Con il DPCM 215 è abrogato e sostituito il precedente decreto del 18.09.1997 pubblicato in G.U. 233 del 06.10.1997. I contenuti del precedente decreto sono completamente rinnovati, l attuale decreto introduce limitazioni applicative e nuovi limiti di esposizione e nuove procedure di misura e controllo individuando i soggetti cui questi competono. Sono tenuti alla applicazione dei contenuti del decreto tutti i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora: le disposizioni valgono per qualsiasi ambiente sia al chiuso che all aperto. Dunque, al di la della facile individuazione dei luoghi di pubblico spettacolo (cinema, teatri ecc.) e dei luoghi di intrattenimento danzante (discoteche, circoli privati ecc.), per i pubblici esercizi, la presenza di un non meglio identificato impianto elettroacustico di amplificazione e di diffusione sonora costituisce requisito per l applicazione dei disposti del DPCM 215. Per tutte queste realtà o meglio ambienti, che creano situazioni completamente diverse ed hanno esigenze diverse, i limiti parrebbero essere sempre uguali senza alcun riferimento alla tipologia della diffusione sonora, alla effettiva incidenza dell ambiente sulla propagazione del suono e quindi sulla utenza e sul tipo di fruibilità che l utenza ha nei confronti dell ambiente stesso e della qualità della diffusione sonora. Così le sale di proiezione cinematografica, i teatri ecc., ove lo spettatore ha una posizione statica per l intera durata della manifestazione, dovrebbero avere identico trattamento delle discoteche ove gli avventori hanno atteggiamento spiccatamente dinamico. La mancanza di una definizione accettabile di impianto elettroacustico crea situazioni, di non facile gestione, in capo a tutte le attività che utilizzano la diffusione sonora come semplice sottofondo musicale e non certo come strumento d intrattenimento. Di aiuto potrebbe essere la distinzione tra apparecchio ed impianto. Così per apparecchio dal vocabolario si legge: Complesso di elementi collegati, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una finalità specifica: es. apparecchio telefonico, apparecchio radio; apparecchio televisivo, apparecchio fotografico. mentre per impianto dallo stesso vocabolario si legge: MARIO NOVO PhDoctor - MSc Engineering - Pacific Western University - USA TECNICO COMPETENTE D.P.G.R. LOMBARDIA n 4102 (ex art. 2, comma 6 e 7, L.q. 26.10.95, n 447 Socio Fondatore ASSOACUSTICI 21047 SARONNO via a. volta, 19/21 tel.: 02 99.05.44.95 fax.: 02 99.48.21.99 E-mail: novo@acustica.it cod. fisc. NVOMRA45E13L727U

L'insieme di locali, edifici, terreni o anche di apparecchi, attrezzature, congegni ecc., concorrenti a uno stesso scopo o indispensabili per un determinato fine: impianto sportivo, impianto industriale; impianto di riscaldamento; impianto telefonico, impianto elettrico, impianto stereofonico. Dunque pare evidente che il legislatore, riferendosi ad impianto elettroacustico, intende non considerare soggetti alle disposizioni del DPCM, i pubblici esercizi in cui sono istallati semplicemente apparecchi (radio, televisori ecc.) mentre sono chiaramente soggetti i pubblici esercizi nei quali sono installati impianti cioè insieme di apparecchi correnti allo scopo di sonorizzare lo stesso ambiente (impianti stereofonici, compatti con casse staccabili ecc.). Anche la mancanza di differenziazione dei limiti per ambienti al chiuso ed all aperto porta a introdurre discriminazioni tra i fruitori delle due condizioni ambientali. Restano esclusi dall applicazione del DPCM 215 del 16.04.1999 (Art. 1 comma 2), le manifestazioni e gli spettacoli temporanei o mobili per i quali resta in ogni caso in vigore il regime autorizzatorio di cui all art. 4, comma 1, lettera g e all art. 6 comma 1, lettera h della legge n 447 del 1995 A titolo di esempio restano escluse le manifestazioni canore di durata preventivamente determinata e limitata, gli spettacoli di circhi equestri o di compagnie teatrali itineranti, feste popolari o cittadine: per queste attività limitate nel tempo resta in vigore l obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione e di conseguente autorizzazione in deroga con il presupposto delle altrettanto obbligatorie valutazioni relative alle previsioni di impatto acustico ambientale. Nota 1 Art. 4. (Competenze delle regioni) 1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: g) - le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi; Art. 6. (Competenze dei comuni) 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: h) - l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. Nota 2 L autorizzazione in deroga riguarda il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti nel DPCM 14.11.97, viene rilasciata dalla competente Autorità amministrativa su istanza del Gestore responsabile della manifestazione a carattere temporaneo. 2

I LIMITI DI LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Con il DPCM 215, il legislatore prosegue nella finalità, dichiarata in presupposto alla Legge quadro 447, di limitare l esposizione dei cittadini all inquinamento da rumore. Destinatari delle disposizioni contenute nel decreto, sono i fruitori attivi dei locali pubblici, vale a dire i soggetti che, corrisposto l importo del biglietto al gestore, fruiscono direttamente dei locali e dei luoghi su cui si estende la competenza del gestore stesso. Nessuna indicazione viene invece aggiunta per i fruitori passivi dell ambiente circostante il locale di pubblico spettacolo; per la tutela dell esposizione al rumore di questi soggetti restano in vigore i limiti assoluti e differenziali riportati nel DPCM 14.11.97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in G.U. 280 del 01.12.97. Ai fini della tutela dei soggetti fruitori passivi, gli effetti conseguenti all emanazione e soprattutto al rispetto dei limiti di cui al DPCM 215, saranno minimi ed in molti casi neppure apprezzati dai soggetti ricettori. Per l ambiente abitativo il baluardo resta il richiamo al rispetto dei valori limite delle sorgenti che nella stragrande maggioranza dei casi di insediamento abitativo posto in prossimità o in contiguità di locali pubblici non è mai rispettato. All interno dei locali, dunque in quell area di competenza del Gestore, i livelli da rispettare, per la tutela del pubblico esposto, sono quelli riportati nel DPCM in trattazione, che prosegue nella linea del doppio limite già introdotta nel precedente decreto di pari materia. Si devono pertanto verificare le contemporanee condizioni di rispetto dei due limiti riportati all art. 2. Il decreto differenzia i limiti e le date di adeguamento in funzione della tipologia di luogo e di locale diviene quindi importante precisare la data di entrata in vigore del decreto che pubblicato sulla G.U del 02.07.99 entra, verosimilmente in vigore, il 17.07.99 (15 giorni data pubblicazione). 3

LIMITI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA LIMITI MASSIMI CONSENTITI 105 db LASmax 95 db LAeq 103 db LASmax 95 db LAeq 102 db LASmax 95 db LAeq SCADENZE DELL ADEGUAMENTO LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O DI INTRATTENIMENTO DANZANTE ALTRI PUBBLICI ESERCIZI CON UTILIZZO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA A decorrere dal 01.06.1999 A decorrere dal 17.01.2000 A decorrere dal 17.07.2000 A decorrere dal 17.07.2000 A decorrere dal 17.07.2001 A decorrere dal 17.07.2001 Dalle definizioni contenute nel D.M. 16.03.1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico, si desumono le definizioni: L Aeq = Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A : valore del livello di pressione sonora ponderata A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. L ASmax = Livello del valore massimo di pressione sonora ponderata in curva A e costante di tempo <<slow>>. I valori vanno assunti con riferimento al Tempo di funzionamento dell impianto elettroacustico nel periodo di apertura del locale. Il testo del decreto e l allegato A certamente non consentono una interpretazione univoca sia sui parametri sia sulle procedure e tecniche di misurazione dei livelli rappresentativi richiesti nel decreto stesso. 4

GLI OBBLIGHI DEI GESTORI All art 3 il Legislatore individua il destinatario della disposizione nella figura del GESTORE e nella figura del soggetto che, diverso dal gestore, utilizza autonomamente gli impianti. Il soggetto che autonomamente utilizza gli impianti in base ad un titolo di godimento risponde in solido con il gestore delle violazioni e degli obblighi riportati nel decreto anche se non ha con il gestore rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata (n.d.r.: noleggio con operatore di impianti di diffusione?) Il Gestore (o il soggetto autonomo che utilizza l impianto) è obbligato a: - verificare le caratteristiche tecniche degli impianti di diffusione in dotazione per l individuazione della idoneità o meno degli impianti stessi al supero dei limiti riportati in decreto - verificare i livelli di pressione sonora degli impianti di diffusione in dotazione anche dopo ogni modifica o riparazione - nominare un tecnico competente in acustica ambientale cui è affidato l incarico di provvedere alle rilevazioni ed ai collaudi nonché alla redazione di relazione di accertamento secondo i criteri di cui all art 4 e 5 ed Allegato A. - effettuare gli adempimenti previsti in funzione delle idoneità degli impianti di diffusione in dotazione - attua gli interventi necessari all adeguamento degli impianti di diffusione in dotazione al rispetto dei limiti - redige apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 4 della legge 4.01.68 n 15 questa dichiarazione corredata della relazione di collaudo redatta dal tecnico competente è conservata presso il locale ed esibita su richiesta dell autorità di controllo. Schematicamente, il DPCM in commento riferisce le attività di verifica e controllo alla potenzialità di emissione degli impianti ed in funzione di questa pone degli adempimenti: essenzialmente le categorie di impianti sono 2 - impianti inidonei a superare i limiti consentiti (art. 4) - impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti (artt. 5, 6) 5

Impianti inidonei a superare i limiti (art. 4) La procedura riportata nel punto rappresenta una procedura semplificata riservata a questa tipologia di impianto. Purtroppo la semplificazione è solo apparente. In questo caso, sulla base delle sole caratteristiche tecniche degli impianti elettroacustici di diffusione in dotazione, il gestore verifica, avvalendosi di un tecnico competente in acustica ambientale, se l impianto è potenzialmente idoneo a non superare i limiti. 1. Nel caso ricorrano le condizioni di inidoneità al superamento dei limiti, il gestore affida incarico al tecnico competente di espletare le procedure necessarie alla redazione di relazione in cui saranno riportati: a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa); b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento; c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello L Aeq, conforme alle specifiche di cui alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994; d) il valore del livello LAeq, rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad un altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri; e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello L Aeq. 2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello L Aeq, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo. A questo punto bisogna attirare l attenzione sul fatto che, per questa tipologia di impianti inidonei, il valore da considerare è derivato da una sola misura, rilevata nell area accessibile al pubblico, così come scritto nel testo del decreto, cioè va considerato il dato che esprime il livello massimo raggiunto dall L Aeq e non il valore L ASmax che nel punto non trova considerazione. Il livello massimo raggiunto dall L Aeq è da confrontare con il valore limite di 95 db(a) Va ricordato che il tecnico competente redige la relazione sulla base delle dichiarazioni rese dal gestore ed è quindi bene che quanto indicato ai punti a), b) ed e) sia assunto da documentazione fornita dal gestore, di cui il tecnico competente incaricato verifica e certifica puntualmente la rispondenza alla situazione sottoposta alla propria valutazione. 6

Impianti idonei a superare i limiti (artt. 5, 6) 1. Nel caso gli impianti elettroacustici abbiano potenzialità tali da far presupporre il supero dei limiti o la verifica di cui all art 4 dia conferma della possibilità che le emissioni superino i limiti previsti il gestore affida incarico al tecnico competente di eseguire ulteriore accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale (in presenza degli avventori o di pubblico) da determinarsi in funzione di: - del numero di persone mediamente presenti - del tempo di permanenza mediamente riferibile agli avventori - delle abituali zone di libero accesso e di stazionamento degli avventori - del tipo di emissione sonora più frequente - delle abituali impostazioni dell impianto - delle abituali durate di funzionamento degli impianti elettroacustici 2. L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo le modalità indicate nell'allegato A. 3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica: a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie); b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale; c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza; d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994; e) i valori del livello L ASmax, dei livelli equivalenti parziali L Aeq.i, (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura t i del livello L Aeq complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato A); f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli L Aeq.i e L ASmax. 4. All'esito del secondo accertamento, il gestore dovrà: Qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, redigere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, sarà conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo. Nel caso in cui i valori accertati risultino superiori ai limiti previsti art. 2, attuare tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari ad ottenere che in nessun modo sia possibile il superamento dei limiti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature di meccanismi che impediscano la manomissione. 7

a) In esito agli interventi di contenimento il tecnico competente esegue il collaudo e la verifica dell impianto nelle condizioni abituali di esercizio redigendo la relazione secondo le modalità già indicate ed il gestore provvede alla dichiarazione sostitutiva. Per questa tipologia di impianti la procedura di verifica è complicata dalla necessità di eseguire più rilievi in presenza degli avventori e quindi, per omogeneità di acquisizione, sorge la necessità di far ripetere sempre lo stesso brano per pochi miniti per più volte: è la situazione giusta per scatenare il rumore antropico rivolto nei confronti del tecnico fonometrista. E chiaramente auspicabile la ricerca di un metodo che consenta di ovviare a questa situazione. 8

SUL TECNICO COMPETENTE E la figura professionale le cui caratteristiche sono indicate al art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447, : "6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. 7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. 8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale. 9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo». Sul punto del Tecnico competente, si dovrà fare molta attenzione e quasi certamente nasceranno delle incomprensioni soprattutto in relazione al fatto che le caratteristiche di preparazione professionale richieste per il riconoscimento della figura del tecnico competente sono di scarsa garanzia della preparazione tecnica del Tecnico, sia esso operante in ambito pubblico o privato, e spesso non sono tali da coprire le esigenze specifiche della materia in questione: quanti tecnici competenti riconosciuti, o sarebbe più coerente dire iscritti con disparità di criterio di valutazione negli elenchi regionali, hanno preparazione tale da conoscere sufficienti nozioni di elettroacustica per apprezzare e valutare un impianto di diffusione e di amplificazione complesso come quello che quasi sempre si trova nelle discoteche o nei locali con intrattenimento musicale o danzante?. E bene ricordare che, per quanto riportato nel decreto, il Tecnico competente, affidato di incarico dal Gestore, opera in regime di collaudo e fornisce al Gestore la relazione di supporto alla dichiarazione che lo stesso rende in base all art 4 della Legge 4 gennaio 1968 n 15: dunque il Tecnico competente non è prestatore d opera esente da responsabilità, in quanto dal suo operato discendono implicazioni sia per il committente sia per l esposizione al rumore degli avventori incidenti sulla salute di questi ultimi. In analogia a quanto a suo tempo scritto in relazione alla valutazione della esposizione al rumore in ambiente di lavoro è tuttora calzante e condivisibile il passo di un saggio del Dott. Guariniello. A questo punto, occorre sgombrare il terreno da un equivoco. Il consulente, privato o pubblico, incaricato di eseguire valutazione del rischio da rumore, non presta la propria opera al di fuori di ogni responsabilità, ma si assume l onere di riconosce e affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo lo standard di diligenza, di capacità di conoscenze richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo. In questa prospettiva, manca ai propri doveri funzionali di garanzia della sicurezza dei terzi e, quindi, versa in colpa, colui che nell esercizio di una attività professionale qualificata, come l attività di consulenza, non abbia tenuto conto dello stato dell arte e non abbia prestato la propria attività con diligenza, prudenza e perizia (Inserto di Diritto & Pratica del lavoro - n 37/1993) 9

Dal comportamento superficiale od accondiscendente del Tecnico competente, possono derivare al Gestore sanzioni in campo amministrativo e/o in campo penale connesse proprio e non solo con le prerogative della dichiarazione resa in base all art 4 della Legge 4 gennaio 1968 n 15 (art 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Non è quindi remota la possibilità che il Tecnico competente possa essere chiamato a rispondere del proprio comportamento, in solido con il Gestore. 10

LE SANZIONI Secondo alcuni esperti di settore, il decreto è privo della necessaria componente applicativa e sanzionatoria. I quesiti più ricorrenti che si pongono sono: a) quale è l ente amministrativo preposto al controllo delle disposizioni riferite nel decreto b) quali sono le implicazioni che la esposizione legittimata comporta sui lavoratori di settore esposti a livelli che si collocano oltre i limiti di esposizione previsti per tutte le altre categorie di lavoratori. c) il gestore è soggetto tenuto anche a questa valutazione di esposizione d) quale è l ente amministrativo preposto a questi controlli e) quali le sanzioni in ogni caso applicabili Sui punti b), c), d) la discussione è aperta e sembra che comunque si dovrà giungere ad un chiarimento da parte del ministero competente. Sul punto a) è chiaro che gli enti di controllo preposti per la verifica dei contenuti del decreto in oggetto sono dal punto di vista delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie il Comune (art. 6 legge 447 del 26/10/95), mentre le funzioni operative di vigilanza e controllo spettano alle Provincie (art. 5 legge 447 del 26/10795) che si possono avvalere delle ARPA (in mancanza di queste le ASL) quale organi tecnici. Sul punto e) i dubbi non dovrebbero esserci. Il DPCM 215 è chiaramente un collegato alla L.Q. 447 e quindi è in questa che si dovrebbero ricercare le sanzioni. dei casi. Propriamente quindi si dovrebbero applicare i disposti dell art 10 comma 1 e 2 a seconda 11

Art. 10. (Sanzioni amministrative) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, (supera i valori limite di emissione e) supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. (Modifica introdotta dalla Legge 9/12/98 n. 425). Questo l indirizzo che si desume nelle indicazioni date dal Ministero dell Ambiente anche se qualche dubbio sorge nell individuare il valore limite massimo della sorgente a cui riferirsi; ci si trova in difficoltà nella scelta, cioè se considerare quello mediato tra i punti distribuiti nell area di accesso al pubblico o quello massimo che si ha nel punto più vicino alla sorgente (diffusori dell impianto elettroacustico) al quale il pubblico comunque accede. 12